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Sulla responsabilità per un infortunio accaduto lungo una linea ferroviaria

Sulla responsabilità per un infortunio accaduto lungo una linea ferroviaria
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

07/11/2022

Infortunio di un lavoratore accaduto per il sopraggiungere di un convoglio durante un sopralluogo per i lavori di rifacimento della massicciata di una linea ferroviaria. Responsabilità del Capo Tronco FS o abnormità del comportamento del lavoratore?

L’infortunio di cui alla sentenza in commento è accaduto durante i lavori di rifacimento della massicciata di una linea ferroviaria e ha interessato un lavoratore, dipendente di una azienda di gestione delle infrastrutture ferroviarie, facente parte di una squadra intervenuta per il rifacimento della massicciata di una tratta ferroviaria, il quale, trovandosi nei pressi della linea, a causa degli effetti aerodinamici di un treno in transito ad alta velocità, pur non essendo stato urtato dallo stesso, è caduto procurandosi delle lesioni. La questione dibattuta nei due primi gradi di giudizio e sui quali i relativi giudici non si sono trovati in linea tra loro era stata incentrata sulla misura da adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori che hanno partecipato a un sopralluogo sulla linea per il rifacimento della massicciata e più precisamente se fosse stato necessario interrompere la circolazione ferroviaria sulla tratta interessata dai lavori o fosse stato sufficiente avvertire preventivamente i lavoratori del sopraggiungere del treno onde consentire agli stessi di potere allontanarsi dalla linea e posizionarsi in una zona di sicurezza.

 

L’evento infortunistico era accaduto per essersi il lavoratore allontanato dal gruppo intervenuto ed essersi messo in una posizione nei pressi della linea ferroviaria tale da non potere essere avvisato del sopraggiungere del treno. Condannato dal Tribunale il Capo Tronco FS ritenuto responsabile dell’infortunio per non avere provveduto a interrompere il traffico ferroviario lo stesso è stato successivamente assolto dalla Corte di Appello secondo la quale la natura dei lavori in corso non era tale da dovere interrompere il sevizio bastando invece la sospensione dell’attività per il solo tempo necessario all’attraversamento del convoglio mediante un servizio di monitoraggio e secondo la quale il lavoratore aveva tenuto un comportamento abnorme per essersi allontanato dal gruppo degli altri lavoratori e per essersi posto per sua scelta in condizioni di non potere ricevere gli avvisi relativi al sopraggiungere dei treni in transito.

 

La Corte di Cassazione, su ricorso della parte civile, ai soli fini civili, ritenendo la sentenza assolutoria della Corte territoriale impugnata lacunosa e carente sul piano logico nonché priva di convincenti motivazioni a fronte di quella di condanna emessa in primo grado, l’ha annullata con rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile.


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La descrizione dei fatti e le tesi emerse nei due primi gradi di giudizio

La Corte di Appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto il Capo Tronco FS, dipendente di una società di gestione delle infrastrutture ferroviarie, dal delitto di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di un lavoratore dipendente FS revocando le statuizioni civili emesse in primo grado a carico del predetto imputato in solido con il responsabile civile della società di appartenenza. Tanto in relazione ad un incidente occorso su una tratta ferroviaria, in occasione del quale il lavoratore riportava delle lesioni mentre partecipava a un sopralluogo in vista dei lavori di risanamento della massicciata lungo la predetta tratta unitamente ad altro personale. Durante tale sopralluogo, al quale aveva preso parte anche l’imputato, secondo la ricostruzione fatta dal Tribunale in base a un passo del PSC relativo alle attività preliminari e complementari alla cantierizzazione, doveva essere interrotto il traffico ferroviario; tuttavia tale interruzione non era stata disposta e, quando sulla tratta è transitato un treno regionale a una velocità sicuramente elevata e compresa fra gli 80 e i 100 km all’ora, il lavoratore, pur non venendo urtato dal convoglio, subiva gli effetti aerodinamici del treno in transito e cadeva a terra, producendosi le lesioni citate.

 

Secondo la tesi accolta dal Tribunale l'incidente era stato dovuto, oltreché all' imprudenza del lavoratore, a un comportamento omissivo dell’imputato, per non avere disposto l'interruzione del traffico ferroviario durante il sopralluogo, mentre la Corte di merito, sulla base di una diversa lettura delle prescrizioni rivenienti dal PSC, aveva escluso che il divieto di transito dei treni valesse anche per sopralluoghi del tipo di quello in esecuzione il giorno dell'incidente: secondo i giudici dell'appello, infatti, l'interruzione del traffico ferroviario andava disposta unicamente per le attività immediatamente preliminari alla cantierizzazione (ossia ai tempi accessori necessari alla movimentazione delle macchine in linea e all'esecuzione delle attività di cantiere, di completamento e di verifica delle condizioni necessarie alla riattivazione).

 

In sostanza, secondo la Corte di Appello, nelle attività preparatorie (tra le quali doveva intendersi compreso anche il sopralluogo durante il quale era avvenuto il sinistro), doveva prevedersi unicamente l'attività di liberazione dei binari su avvistamento, consistente nell'assunzione, da parte di alcuni dei partecipanti, del compito di monitorare la linea per avvistare gli eventuali treni in arrivo, così da avvertire gli altri soggetti impegnati nel sopralluogo del sopraggiungere dei treni stessi, onde consentire ai lavoratori di mettersi in sicurezza a una distanza di sicurezza (pari ad almeno 1,50 m dalla rotaia più vicina).

 

Su tali premesse, la Corte di merito aveva ritenuto che il comportamento assunto dal lavoratore nell'occorso fosse qualificabile come abnorme, sotto due distinti profili: in primo luogo lo stesso si era allontanato dal gruppo degli altri partecipanti al sopralluogo, ponendosi così per sua scelta in condizioni di impossibilità di ricevere gli avvisi relativi al sopraggiungere dei treni in transito; in secondo luogo, egli si era posizionato sul lato monte della linea ferroviaria, il quale, rispetto al lato mare, aveva spazi assai più ristretti di distanza rispetto al binario, anche per la presenza di un muro di contenimento. Il comportamento tenuto dalla persona offesa veniva pertanto reputato dalla Corte territoriale idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la condotta omissiva attribuita all’imputato e l'evento lesivo a carico del lavoratore, con conseguente assoluzione dell'imputato stesso e revoca delle statuizioni civili adottate in primo grado.

 

Il ricorso per cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza d'appello ha ricorso per cassazione la parte civile, ai soli fini civili, denunciando principalmente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la sentenza stessa non si era confrontata con le relazioni redatte dai consulenti tecnici dalla lettura delle quali era emerso che, alla luce sia del PSC che del POS, nonché delle disposizioni operative di dettaglio per le visite ordinarie del settore al quale apparteneva l’imputato, le attività preliminari alla cantierizzazione (fra le quali rientrava la visita in corso) dovevano svolgersi in regime di interruzione della circolazione ferroviaria, o comunque solo negli intervalli in cui la linea ferroviaria non era percorsa da convogli.

 

La scelta quindi dell’imputato di procedere con la protezione ad avvistamento e avviso non era stata appropriata, secondo il ricorrente, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata anche perché la squadra intervenuta doveva necessariamente procedere spostandosi, alternativamente, dal lato mare al lato monte, attraversando di continuo i binari per potersi avvicinare ai pali della trazione elettrica (situati sul lato monte) così da poter segnalare, con attrezzature idonee alla misurazione della linea di contatto, i punti da rimuovere prima della cantierizzazione. In conseguenza, ha evidenziato il ricorrente, non era vero che il suo spostamento rispetto agli altri partecipanti al sopralluogo fosse affetto da abnormità, essendo lo stesso legato alle mansioni di verifica della trazione elettrica che gli erano state affidate. D’altro canto la disposizione da parte del Capo Tronco di adottare la procedura di protezione mediante avviso e avvistamento, era risultata del tutto inidonea all'assolvimento di quelle mansioni e per di più lo stesso, sebbene avvertito telefonicamente dell'arrivo del convoglio, non si era preoccupato di verificare che i partecipanti al sopralluogo fossero tutti in posizione di sicurezza e non lo aveva avvertito telefonicamente come pure avrebbe potuto e dovuto fare.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha sottolineato che la Corte di merito, pur dopo avere sommariamente richiamato le dichiarazioni rese dai consulenti del P.M. e della parte civile, aveva ritenuto che non fosse necessario impedire il traffico, dovendosi ritenere che esso andava impedito unicamente per le attività immediatamente preliminari alla cantierizzazione, tra le quali non rientrava quella del sopralluogo in corso di esecuzione il giorno dell'incidente. Tale assunto, ha così proseguito la suprema Corte, è stato smentito dalle disposizioni operative di dettaglio applicabili per i sopralluoghi quale quello che era in corso, in base alle quali le verifiche affidate al lavoratore comportavano necessariamente che costui si spostasse continuamente dal lato mare (più sicuro) al lato monte (più pericoloso, ove si trovavano molti tra i pali della trazione elettrica che lo stesso doveva controllare, e sul quale peraltro era avvenuto l'incidente.

 

È proprio per la particolare tipologia delle operazioni sopra descritte, secondo la Sezione IV, che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, si doveva invece escludere che fosse idonea la protezione ad avvistamento e avviso, che era stata invece attuata nell'occorso. Peraltro, il ricorrente, sulla scorta dei dati forniti dai consulenti, aveva osservato correttamente che simili operazioni potevano essere eseguite non solo nei periodi di interruzione del traffico ferroviario, ma anche negli intervalli di tempo fra un transito e l'altro. Di tali elementi la Corte di merito non aveva tenuto alcun conto, così come aveva trascurato il dato, di fondamentale importanza, che il lavoratore, ben lungi dall'allontanarsi senza motivo dagli altri soggetti impegnati nel sopralluogo, era invece tenuto a spostarsi continuamente per eseguire i controlli a lui affidati sulla linea elettrica in particolare a ridosso dei pali ubicati sul lato monte non tenendo così un comportamento caratterizzato da abnormità.

 

Ugualmente fondate sono apparse secondo la suprema Corte le contestazioni del ricorrente alla tesi sostenuta nella sentenza impugnata in ordine all'assenza di responsabilità in capo all’imputato nella sua qualità di Capo Tronco: costui infatti non solo scelse, in termini del tutto inadeguati alle operazioni in corso, di procedere adottando la procedura di avvistamento e avviso, affidata a comunicazioni telefoniche o a voce ma, negli istanti che avevano preceduto l'incidente, benché avvisato telefonicamente del sopraggiungere del treno regionale, aveva omesso ogni verifica circa il fatto che gli altri operatori si trovassero in posizione di sicurezza e, come da lui stesso confermato, aveva omesso di informarlo telefonicamente dell'arrivo del treno.

 

In conclusione la sentenza impugnata, quindi, a parere della Corte di Cassazione, non confrontandosi adeguatamente nei predetti aspetti con elementi di fondamentale rilievo contenuti nel materiale probatorio acquisito durante il giudizio, si è presentata manifestamente lacunosa e carente sul piano logico, né la stessa aveva fornito una motivazione rafforzata della decisione assolutoria a fronte di quella di condanna emessa in primo grado, per cui è stata annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 40074 del 24 ottobre 2022 (u.p. 18 ottobre 2022) - Pres. Ciampi - Est. Pavich - P.M. - Tassone - Ric. S.L. - Infortunio di un lavoratore accaduto per il sopraggiungere di un convoglio durante un sopralluogo per i lavori di rifacimento della massicciata di una linea ferroviaria. Responsabilità del capo tronco FS o abnormità del comportamento del lavoratore?

 


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