Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Sulla responsabilità nei cantieri temporanei o mobili

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

10/04/2012

E’ consolidata la posizione della cassazione sulla individuazione del committente quale organizzatore della sicurezza nei cantieri edili e sulla necessità di una delega nel caso volesse trasferire a un responsabile dei lavori i suoi obblighi. Di G.Porreca

 
 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Se ancora permane qualche dubbio in merito alla necessità di una apposita delega nel caso della nomina da parte del committente di un responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili questa sentenza della Corte di Cassazione serve a dirimerli del tutto. In questa circostanza, inoltre, la suprema Corte ha colto l’occasione per effettuare una breve ricognizione della normativa vigente in materia di organizzazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ed in particolare per rivisitare puntualmente tutti gli obblighi posti a carico del committente che, così come più volte ha avuto modo di indicare in precedenti sentenze, è considerato il deus ex machina ed il principale organizzatore della sicurezza nei cantieri edili il quale però, per l’assolvimento dei suoi obblighi, può individuare la figura di un responsabile dei lavori al quale trasferire tutti o in parte i suoi obblighi fermo restando che in capo allo stesso committente permane comunque l’obbligo di vigilare sull’operato del responsabile dei lavori stesso e di controllare che questi provveda ad assolvere gli stessi puntualmente.
 

Pubblicità
Progetto Sicurezza Cantieri (P.S.C.) - Versione 4.0
Software per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del fascicolo tecnico per la gestione dei compiti nei cantieri edili

L’evento e l’iter giudiziario
Il Tribunale ha condannato il responsabile legale di una società per il delitto di lesioni colpose in danno di un operaio dipendente di una ditta alla quale aveva appaltato dei lavori caduto dall’altezza di 10 metri in un lucernaio dopo essere salito sul tetto del capannone per iniziare alcune operazioni di smantellamento delle parti in vetro. Allo stesso imputato, quale  proprietario dell’immobile e committente dei lavori da eseguire, era stato addebitato di avere omesso di pianificare la durata delle fasi delle opere relative allo smantellamento delle lastre di cemento ed amianto e di rimozione dei vetri, al fine di consentire che esse si svolgessero in sicurezza, nonché di avere omesso di designare un coordinatore per l'esecuzione dell'opera, pur trattandosi di lavoro che prevedeva la presenza di due imprese nel cantiere ed ncora di avere omesso di far redigere il piano di sicurezza e di coordinamento con la individuazione dei rischi per i lavoratori.  
 
Al committente dei lavori, considerate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, è stata irrogata una pena di euro 400 di multa e lo stesso è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con attribuzione di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 25.000.
 
Successivamente la Corte di Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili. La stessa Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato non avesse alcuna competenza in campo edilizio, tenuto conto che avrebbe potuto utilizzare l'ausilio di persone esperte a cui eventualmente conferire una delega e lo ha ritenuto colpevole di non aver nominato alcun coordinatore per l'esecuzione ma un mero responsabile dei lavori privo di espresse deleghe.
 
Il ricorso alla Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che, essendo egli del tutto privo di competenza in materia edilizia, aveva provveduto alla nomina di un responsabile dei lavori e che comunque il giorno dell’evento infortunistico nel cantiere la ditta appaltatrice doveva provvedere solo alla lisciatura del pavimento per cui nessuno doveva salire su tetto, in quanto la rimozione dello stesso ed il suo smaltimento era stato affidato ad un’altra ditta specializzata concludendo pertanto che il lavoratore era salito sul tetto di sua iniziativa e senza avere avuto alcun incarico. Questo era il motivo, secondo l’imputato, per cui sul tetto del capannone non era presente alcun presidio di sicurezza per lavori in quota che in ogni caso sarebbe spettato all’impresa appaltatrice. Il committente ha fatto altresì presente di ignorare ciò che accadeva in cantiere e di aver comunque nominato un responsabile dei lavori che non era stato neanche imputato. Il compito di prevedere la durata dei lavori e di designare il coordinatore per l'esecuzione spettava pertanto con tale nomina al responsabile dei lavori per cui il committente con tale nomina si era liberato della responsabilità dei suoi adempimenti.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato e nel far ciò la stessa Corte ha colto l’occasione di richiamare brevemente la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, facente capo all’epoca dell’infortunio al D. Lgs. n. 494/1996, e ciò facendo ha fornito degli interessanti indirizzi in merito alla nomina da parte del committente della figura del responsabile dei lavori. Nel citato decreto, ha rammentato la Sez. IV, è prevista la figura del "responsabile dei lavori" che, ai sensi dell'articolo 2, lettera c) dello stesso decreto, è il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Quanto ai compiti da svolgere, ha ribadito la suprema Corte, l'articolo 3 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, si devono attenere ai principi e alle misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 626/1994, articolo 3, e devono inoltre valutare i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) (Piano di sicurezza e di coordinamento). Infine, ha proseguito la Sez. IV, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (come nel caso particolare), anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a nominare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dell'opera.
 
In merito agli obblighi del committente la Sez. IV ha fatto presente che l’articolo 6 del  D. Lgs. n. 494/1996 prevede che lo stesso è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori e che in ogni caso la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera lui o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1 (predisposizione dei piani di sicurezza), e articolo 5, comma 1, lettera a) (controllo del rispetto da parte delle ditte esecutrici di quanto previsto dai P.O.S.).
 
Per quanto sopra detto quindi in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile “il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ex articolo 6, come modificato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo". “Dalla richiamata normativa emerge, quindi”, ha proseguito la Sez. IV, “che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, limitatamente, però, della delega ad esso conferita. Infatti, alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli”.
 
Il legislatore, in sostanza”, ha sostenuto ancora la suprema Corte, “non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli. In sintesi, perché operi l'esonero da responsabilità del committente è necessario che egli nomini un responsabile dei lavori; che detta nomina sia riferita agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro; che sia conferita una delega e specificata la sua estensione”.
 
Nel caso di specie”, ha concluso la Corte di Cassazione, “come si rileva dalle sentenze di merito, non risulta che al responsabile dei lavori sia stata data, dall'imputato committente, alcuna delega, pertanto non si è maturato alcun trasferimento in capo al delegato (responsabile dei lavori) dei poteri e delle responsabilità originariamente spettanti al delegante (committente). Ne consegue che il (committente) è rimasto il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ex articolo 6 rimanendo quindi radicata sul suo capo la posizione di garanzia in ordine al rispetto delle norme di prevenzione. Ciò anche con riferimento alla nomina del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, in quanto la disposizione di cui all'articolo 4 si riferisce ad entrambe le figure del committente e del responsabile del lavori ed, inoltre, perché nessuna delega è stata a quest'ultimo conferita con specificazione dei compiti. Ebbene, nell'esercizio di tali funzioni, come osservato dal giudice del merito, il (committente) è venuto meno ad essenziali compiti in materia di sicurezza: ha omesso di redigere o far redigere il Piano di Sicurezza e di coordinamento che, a norma del Decreto Legislativo n. 494, articolo 12, è parte integrante del contratto di appalto; ha omesso di designare il coordinatore per l'esecuzione dell'opera; ha omesso di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza in corso di esecuzione dei lavori”.
 
In conclusione quindi la suprema Corte ha individuato un chiaro nesso causale fra le carenze preparatorie ed organizzative ed il mancato controllo dell’applicazione delle misure di sicurezza con l'evento infortunistico verificatori in quanto le aziende presenti in cantiere non hanno avuto modo di uniformare il loro comportamento ad un piano di sicurezza, né di determinare la tempistica dei loro interventi secondo le indicazioni di un piano di coordinamento per cui il mancato rispetto delle regole sopra richiamante ha pertanto consentito che la vittima si trovasse a lavorare sul tetto del capannone senza che fossero state predisposte misure di sicurezza dopo una attenta valutazione dei rischi.
 
 
 
 
 
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!