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Sulla responsabilità dell’ente per omessa fornitura di idonei DPI

Sulla responsabilità dell’ente per omessa fornitura di idonei DPI
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

31/08/2020

In tema di responsabilità degli enti, anche nel caso che il reato si sia prescritto, il giudice deve procedere all'accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.

E’ un caso quello di cui alla sentenza in commento per il quale la Corte di Cassazione, pur avendo annullata per intervenuta prescrizione la sentenza emessa a carico di un datore di lavoro condannato per il reato di lesione personale colposa in danno di un dipendente, ha comunque confermata la condanna della società alla quale lo stesso apparteneva, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies comma 3 del D, Lgs. n. 231/2001, alla sanzione pecuniaria e alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. In tema di responsabilità degli enti, ha infatti sostenuto la suprema Corte, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito è stato commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato. L’infortunio era accaduto perché a seguito dell’intasamento di un iniettore di una pressa il lavoratore, senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, senza attendere che la camera calda si raffreddasse e con l’ausilio di una bacchetta di rame stava rimuovendo la plastica che ostruiva l’iniettore stesso allorquando un getto di plastica liquida lo aveva colpito alla mano sinistra procurandogli delle lesioni.

 

La società era stata invece condannata per l’adozione di un modello organizzativo insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica e per il vantaggio economico consistito in un risparmio di spesa per l’acquisto dei guanti di protezione nonché per un maggior guadagno determinato dal non rallentamento della produzione dovuta all’attesa del raffreddamento del materiale plastico nei casi frequenti di intasamento della pressa.

 

La Corte di Cassazione ha precisato inoltre che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione. La società, in più aveva risparmiato il denaro necessario all’acquisto dei guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante la frequenza di appositi corsi e si era avvantaggiata per l’imposizione di ritmi di lavoro che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell’intervento riparatore, in tal modo conseguendo a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività

 

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Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di appello ha confermata la sentenza del Tribunale con la quale l’amministratore unico di una società era stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. mentre la società era stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, D. Lgs. n. 231 del 2001 e condannata al pagamento della sanzione di trentamila euro con la sanzione interdittiva di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di tre mesi.

 

In particolare, l’amministratore unico era stato condannato per lesioni colpose, per colpa generica e per violazione degli artt. 29, comma 3 (non aggiornata valutazione dei rischi in relazione all'operazione di sbloccaggio della plastica di seguito descritta, considerato il frequente numero degli infortuni per la medesima causa verificatasi nel corso degli anni), e 77, comma 3 (omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica), del D. Lgs. n. 81 del 2008, per avere cagionato a un dipendente, avente mansioni di attrezzista, un trauma alla mano sinistra con ferite ed ustioni. A seguito, infatti, del blocco della pressa ad iniezione dovuto all'intasamento di uno degli iniettori con del materiale plastico, l'operaio, senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, senza attendere che la camera calda si raffreddasse prima di procedere e con l'ausilio di una bacchetta di rame, rimuoveva la plastica che ostruiva l'iniettore e durante tali operazioni veniva colpito alla mano sinistra da un getto di plastica liquida che gli cagionava le lesioni sopra descritte.

La società era stata invece condannata per l'adozione di un modello organizzativo insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica e per il vantaggio economico consistito in un risparmio di spesa per il mancato acquisto dei guanti di protezione nonché per un maggior guadagno determinato dal non rallentamento della produzione dovuta all'attesa del raffreddamento del materiale plastico nei casi frequenti di intasamento delle presse (3 o 4 volte per turno di lavoro).

 

Il ricorso per cassazione e le motivazioni

Sia l’amministratore unico che la società hanno ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di A adducendo alcune motivazioni. L’amministratore ha sostenuto che tutti i lavoratori erano dotati di guanti di cuoio (oltre quelli di gomma), la cui idoneità ad annullare il rischio connesso alla specifica lavorazione non era stata valutata. In merito alla contestazione relativa al mancato aggiornamento della valutazione dei rischi in relazione all'operazione di sbloccaggio dell'iniettore della plastica, considerato il frequente numero di infortuni accaduti in passato, l’imputato ha evidenziato che dall’istruttoria era emerso che gli infortuni risalivano ad un’epoca anteriore all’aggiornamento  del DVR e che lo stesso DVR prevedeva comunque la necessità di sbloccare gli iniettori degli stampi solo dopo il loro allontanamento dal lavoratore, mediante bacchette di metallo di adeguata lunghezza.

 

La società, dal canto suo, ha contestata l’individuazione della responsabilità dell’ente anche se non vi era stato vantaggio o interesse. Ha evidenziato in merito che in presenza di due stabilimenti e di 163 dipendenti, non sussisteva un effettivo e concreto vantaggio connesso al contestato mancato acquisto dei guanti idonei e che d'altronde, la società aveva acquistato ben due tipi di guanti nella convinzione di aver fornito ai lavoratori dispositivi adeguati. Circa la mancata formazione dei lavoratori che avrebbe realizzato un vantaggio: ha fatto presente che tuttavia tale profilo non aveva formato oggetto di contestazione nel capo di imputazione. Dalle testimonianze rese era emerso comunque che il preposto dell’azienda era stato incaricato di illustrare agli addetti il comportamento da adottare nel caso di blocco della macchina a causa dell'ostruzione dell'iniettore della plastica.

  

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

In via preliminare la Corte di Cassazione ha osservato che la sentenza doveva essere annullata senza rinvio nei confronti dell'imputato per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità. Tuttavia, essendo stata affermata la responsabilità della società per l'illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, del D. Lgs. n. 231 del 2001, la suprema Corte ha ritenuto necessario lo stesso di esaminare i motivi dei ricorsi (comuni ad imputato e società), per stabilire la sussistenza del fatto-reato. “In tema di responsabilità degli enti”, ha sottolineato la Sez. IV, “in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 231 del 2001, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato”.

 

Coerentemente la Corte territoriale, secondo la suprema Corte, aveva rilevato in ordine al nesso causale, con motivazione lineare, che l'incidente si era verificato principalmente per l'omesso utilizzo da parte del lavoratore di idonei guanti ad alta protezione termica e del compimento della manovra diretta a rimuovere il tappo di plastica formatosi sull'iniettore, senza attendere il raffreddamento della camera calda prima di procedere. Nella sentenza impugnata si era dato atto dell'inadeguatezza dei guanti in gomma in dotazione, utili a proteggere dal rischio di taglio ma non dalle ustioni, e della loro pericolosità, in quanto si incollavano alle mani del lavoratore aumentando la probabilità di verificarsi di eventi lesivi. Anche il Tribunale aveva illustrato l'insufficienza dei predetti guanti diversi da quelli specifici occorrenti per l'intervento sul macchinario.

 

Secondo la Corte territoriale, il rischio era stato individuato nel DVR, ma l'imputato non aveva fornito ai lavoratori gli strumenti idonei, i quali erano stati consegnati solo successivamente all'incidente e dopo le disposizioni dell'USL al riguardo. La Corte di Appello, inoltre, con motivazione immune da censure, aveva chiarito che l'infortunio non era dovuto soltanto al mancato utilizzo dei guanti, ma anche ad una serie di gravi carenze riscontrate a carico del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra le quali principalmente l'omessa adeguata formazione dei lavoratori e l'omessa indicazione nel DVR dei rischi e delle modalità per farvi fronte.

 

La Corte territoriale aveva altresì affermato che il rischio della lavorazione non derivava dalla posizione avanzata o arretrata della testa della macchina, ma dal comportamento del lavoratore infortunato che, come i suoi colleghi, per non interrompere il ritmo della lavorazione non attendeva il raffreddamento della macchina. L'azienda, infatti, non aveva mai prospettato agli operai tale eventualità e non aveva fornito spiegazioni relative alla tecnica di rimozione dei tappi di plastica che ostruivano l'iniettore. La prassi seguita, secondo quanto esposto da tutti i testi, consisteva nel non interrompere il ciclo produttivo, senza attendere il raffreddamento per venti o trenta minuti nel caso in cui si fosse verificato l'inconveniente del tappo.

 

Con riferimento poi al ricorso presentato dalla società la Corte di Cassazione ha evidenziato che “in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all'art. 5, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione”. In linea con tale principio, logicamente la Corte di Appello aveva confermato anche la condanna della società al pagamento di una sanzione amministrativa, la quale aveva risparmiato il danaro necessario all'acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l'imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell'intervento riparatore, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività.

 

Per quanto sopra detto la Corte di Cassazione ha annullata senza rinvio la sentenza nei confronti dell'imputato, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, e ha rigettato il ricorso proposto dalla società con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 13575 del 5 maggio 2020 (u.p. 22 gennaio 2020) - Pres. Bricchetti – Est. Esposito – P.M. Casella - Ric. M. e M. SAS. -  In tema di responsabilità degli enti, anche nel caso che il reato si sia prescritto, il giudice deve procedere all'accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.




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