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Sulla responsabilità del DdL e del RSPP per la mancata formazione

Sulla responsabilità del DdL e del RSPP per la mancata formazione
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

18/11/2013

Responsabili il datore di lavoro e il RSPP di una cooperativa per l’infortunio occorso ad un operaio comune adibito a una mansione qualificata senza la preventiva formazione e senza l’addestramento all’uso dell’attrezzatura utilizzata. Di G. Porreca.

 
 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
Una sentenza questa della Corte di Cassazione che pone in evidenza l’importanza, ai fini della prevenzione degli infortuni, della formazione dei lavoratori per lo svolgimento della mansione alla quale sono adibiti nonché dell’addestramento degli stessi all’uso di attrezzature di lavoro ad essi affidati. La suprema Corte ha infatti confermata la sentenza di condanna inflitta nei gradi inferiori di giudizio sia al Presidente di una cooperativa, in qualità di datore di lavoro, che al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda ritenuti responsabili di un infortunio mortale occorso ad un dipendente della cooperativa stessa durante alcuni lavori boschivi ed in particolare durante l’abbattimento di un grosso pino mediante l’uso di una motosega. Al Presidente della cooperativa era stata addebitata la colpa di non avere organizzato dei corsi di formazione e addestramento dei neoassunti che avrebbero richiesto l’impiego di risorse finanziarie e la riduzione delle ore di lavoro attivo mentre al RSPP è stato imputato l’inadempimento a siffatto obbligo pacificamente rientrante nelle proprie mansioni.


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L’evento e le condanne nei primi gradi di giudizio
Il Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di una società cooperativa a r.l. ed il responsabile del servizio di prevenzione dei rischi e responsabile aziendale per la sicurezza della cooperativa stessa sono stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale per rispondere del delitto p. e p. dall'art. 113 c.p., art. 589 c.p., comma 2 perché, in cooperazione colposa tra loro, per colpa generica ovvero per negligenza, imprudenza, hanno cagionata la morte di un operaio comune avventizio, dipendente sella cooperativa, che, mentre era intento ad abbattere con il solo uso della motosega un pino del diametro di 25-30 cm. circa, la cui chioma era rimasta impigliata nella vicina vegetazione, omettendo di adottare le corrette procedure e di usare le anzidette attrezzature complementari che gli avrebbero consentito di operare in condizioni di maggior sicurezza, veniva schiacciato mortalmente dal peso del pino che improvvisamente si spostava dalla posizione di stallo, rotolandogli addosso. L’imperizia contestata era consistita nell'aver omesso di informare e formare adeguatamente l'operaio comune avventizio, nell'avergli affidato un lavoro di taglio boschivo con uso di motosega, nell'aver omesso di prevedere il caso del cosiddetto "albero impigliato" nel piano operativo/sostitutivo di cantiere, trattandosi di evenienza frequente nei lavori di diradamento boschivo, e nell'aver omesso infine di fornire all'operaio le attrezzature complementari per affrontare la procedura di abbattimento di un albero impigliato quali la leva d'abbattimento, lo zappino ed il "triforte".
 
Con riferimento alla dinamica dell’infortunio il Tribunale, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, ha ritenuto che l'operaio avesse erroneamente proceduto all'abbattimento dell'"albero impigliato", avendo effettuato il secondo taglio dell'albero senza lasciare la cosiddetta cerniera o lasciandone una insufficiente a sostenere il peso dello stesso di guisa che questo, una volta libero, ha effettuata una rotazione incontrollata attingendo la vittima all'addome ed ha ravvisato peraltro il nesso di causa tra i comportamenti commissivi ed omissivi ascritti agli imputati nel capo di imputazione e l'evento accaduto.
 
La Corte di Appello ha successivamente confermata la pronunzia di primo grado, rimarcando, in particolare la sussistenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, del nesso di causa fra l'infortunio, cagionato dalla mancata formazione e dall'omesso addestramento dell'operaio, incaricato ciononostante di usare la motosega pur in difetto della necessaria qualifica di operaio specializzato, così come contestato agli imputati, e l'evento.
 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite lo stesso difensore adducendo una serie di motivazioni. Gli imputati hanno sostenuto, in particolare,  che l'evento mortale non era stato cagionato dalla mancata formazione del lavoratore infortunato il quale, grazie all'esperienza maturata nel taglio boschivo, aveva operato correttamente nell'abbattimento dell'albero e nella risoluzione delle difficoltà che presentava il caso del cosiddetto albero appoggiato, ma da fatti sopravvenuti, imprevedibili ed eccezionali avendo provocato la contro-spinta esercitata sul tronco dall'albero di appoggio, la rottura della cerniera lasciata secondo la consueta prassi, una frazione di secondo prima del previsto, allorché il lavoratore stava riponendo a terra la motosega e che inoltre, dopo l'incidente, durante il ricovero in ospedale, un'ulteriore serie di sfortunate circostanze ed in particolare la patologia cardiaca avevano provocata la morte dell'operaio. Il Presidente della cooperativa, in particolare, ha sostento di non essere consapevole degli interventi in materia di sicurezza del personale e di limitarsi solo ad un controllo sotto il profilo formale e che aveva delegato alle mansioni in materia di attività formativa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, titolare di apposita delega di mansioni con possibilità di spesa e di investimento.
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati e li ha pertanto respinti. Secondo la stessa, la Corte distrettuale aveva congruamente e logicamente ritenuto che la causa dell'infortunio fosse da individuare "esclusivamente nella mancata formazione e nel mancato addestramento dell'operaio" e nell'averlo adibito nell'impiego della motosega (con la quale aveva svolto solo poche ore di lavoro) affidandogli in tal modo mansioni proprie di un dipendente specializzato nonostante la qualifica di operaio comune avventizio. ”La vittima pertanto”, ha ribadito la Sez. IV, ”in difetto di adeguato addestramento nel taglio degli alberi di alto fusto e di esperienza consolidata nel tempo nell'uso di detto strumento di lavoro, non fu in grado di supplire a tale deficit formativo ed addestrativo, nel raffrontare in sicurezza il "pur minimo imprevisto" presentatosi nella concreta situazione di ‘albero impigliato’ (non caduto a terra, dopo il primo taglio del tronco, perché sostenuto dalle chiome degli alberi esistenti a valle) nella quale, trovandosi ad abbattere un pino di cm. 30 circa di diametro, cresciuto su di un terreno in pendenza, ebbe ad effettuare un secondo taglio a circa un metro dal primo senza lasciare la cerniera ovvero lasciando una cerniera insufficiente a sostenere il peso dell'albero che, libero del peso del troncone di un metro, ha effettuato una rotazione colpendo l'operaio all'addome".
 
“Ciò posto”, ha proseguito la suprema Corte, “nessun dubbio poteva quindi sussistere in ordine alla responsabilità per colpa, ascritta ad entrambi gli imputati in ordine alle acclarate condotte commissive ed omissive per il mancato svolgimento di apposti corsi di formazione sul taglio degli alberi con l'ausilio della motosega, previsti solamente ‘sulla carta’ ed, invece, ‘significativamente tenuti ed organizzati solo dopo questo infortunio’ come altresì sottolineato dalla sentenza di primo grado”.
 
Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e responsabile aziendale della sicurezza, ha così proseguito la Sez. IV, “si deve imputare il grave inadempimento a siffatto obbligo pacificamente rientrante nelle proprie mansioni, a tanto non potendo supplire il mero affiancamento ‘del neo assunto ad un operaio esperto’ quale procedura di addestramento impiegata fino alla data dell'infortunio”. Neppure il rappresentante legale della cooperativa, ha quindi concluso la suprema Corte, “può andare esente da responsabilità, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, per aver tollerato (e di fatto avallato) la mancata effettuazione dei corsi di addestramento per i neo - assunti che avrebbero reso necessario l'impiego di risorse finanziarie e la riduzione delle ore di lavoro attivo degli operai, trattandosi di scelte in materia di organizzazione gestionale della cooperativa, facente capo esclusivamente al suddetto imputato in posizione apicale”.
 
 
 
 

 


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Rispondi Autore: Raffaele Deli - likes: 0
18/11/2013 (07:53:38)
Buongiorno Ing.Porreca,
Buongiorno a tutti.
Sintetizzo ciò che intendo dire con una breve domanda :
Secondo lei, qualora l'RSPP non fosse statoi anche degato ai sensi
dell'art.16, 'esito processuale sarebbe stato il medesimo?
A mio avviso proprio no!
Il titolo infatti dell'articolo, credo che possa ingenerare patemi negli RSPP in modo ingiustificato.
Cordialmente
R.Deli
Rispondi Autore: Alberto Rosso - likes: 0
18/11/2013 (08:55:59)
Buongiorno
Mi associo ai dubbi e alla domanda posti dal collega Deli. Credo che al di fuori di una specifica delega all'RSPP non potesse essere imputata neanche la mancata formazione
Cordiali saluti
Alberto Rosso
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0
18/11/2013 (09:13:43)
Mi associo anch'io a quanto affermato da Raffaele Deli.
Cordiali saluti
Rispondi Autore: Carlo - likes: 0
18/11/2013 (18:05:13)
ma da dove si evince che l'RSPP aveva delega?
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0
19/11/2013 (08:10:08)
Buonasera Carlo,
in risposta al suo quesito, le riporto il periodo dal quale si evince che sull'RSPP gravava anche la delega per quanto concerne l'obbligo di cui all'art.18 c.1 lettera e).

Il Presidente della cooperativa, in particolare, ha sostento di non essere consapevole degli interventi in materia di sicurezza del personale e di limitarsi solo ad un controllo sotto il profilo formale e che aveva delegato alle mansioni in materia di attività formativa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, titolare di apposita delega di mansioni con possibilità di spesa e di investimento.

Tornando allo specifico quesito che ho posto inizialmente, ed ai commenti dei colleghi Rosso e Borghetto, ritengo che un RSPP sul di cui capo non pendano deleghe alcune, non assume la ormai nota e famigerata "posizione di garanzia" a differenza di DdL, Dirigente, Preposto e Lavoratore.
Ciò implica a mio avviso che per lo stesso RSPP il TU preveda compiti e non certo obblighi.

La condanna quindi a mio avviso, la suprema corte l'ha data non al RSPP, ma alla persona delegata di quell'obbligo di cui sopra.
Per coincidenza quella persona ricopriva anche il ruolo di RSPP.

Saluti

R.Deli

Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
20/11/2013 (09:59:17)
I ragionamenti autoconsolatori sulla mancanza di una posizione di garanzia in capo all'rspp anche senza delega di funzioni da parte del datore di lavoro sono privi di qualunque fondamento giuridico, come ha chiarito più volte la cassazione. Mi qualifico per quel che sono, come avvocato, perché quando si parla di argomenti specifici è deontologicamente obbligatorio qualificarsi. La Cassazione penale (15.01.2010, n. 1834) conferma la sentenza che riguarda un ingegnere responsabile del servizio di protezione e prevenzione designato dal titolare di una s.p.a., e condannato per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di un operaio-dipendente che perdeva l'equilibrio, precipitando da un'altezza di m. 3,15 dal suolo, nell’effettuare di notte “in assenza di luce artificiale e di cinture di sicurezza le operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all'estremità di un tubo metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in quinta fila perdeva l'equilibrio”.
Nel confermare la condanna, la sez. IV osserva che “la designazione -ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 626/1994 [ripreso dall’art. 17, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008]- dell’imputato quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest'ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l'osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 [ripreso dall’art. 33 D.Lgs. n. 81/2008], e, tra essi, l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare”.
Ne deduce che, “nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base all'art. 4, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. n. 626/1994 [ora artt. 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008], tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi”.
Sottolinea che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere”, e che “il soggetto designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.
Respinge la deduzione difensiva “secondo cui nulla avrebbe potuto fare l’iimputato per eliminare i rischi connessi alla movimentazione dei tubi, giacchè il rischio di caduta da una catasta di essi non era preventivabile, in quanto la manovra di aggancio non comportava la salita sui tubi e nessuna segnalazione di rischi del genere era stata a lui comunicata”.
Precisa che un tale difesa muove “da un'interpretazione del disposto del D.Lgs. n. 626/1994, art. 9 [ora art. 33 D.Lgs. n. 81/2008] e, più in generale, delle regole che presidiano la responsabilità per condotta omissiva in materia di infortuni sul lavoro, assolutamente non condivisibile”, poiché “l'opzione esegetica sottesa postula invero che, laddove non vi siano poteri di amministrazione attiva in materia di adeguamento dei luoghi di lavoro, e segnatamente di intervento e di spesa, non possa, perciò solo, esservi responsabilità per colpa in connessione al verificarsi di un infortunio, laddove, salvo verifiche della situazione fattuale determinatasi in concreto, può al più essere vero il contrario”.
Chiarisce ancora, in relazione alle funzioni riservate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che “l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare un'omissione ‘sensibile’ tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio”.
E aggiunge che, “considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antifortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla”.
Conclusivamente, la sez. IV prende atto che “la movimentazione dei tubi costituiva una fase antecedente, ma imprescindibile, al loro avvio nelle linee di lavorazione interne al capannone industriale della azienda”, e che l’imputato, “per la qualifica rivestita, non poteva ignorare, appunto perché prodromica al ciclo di lavorazione e ripetuta costantemente, i rischi connessi alla fase di movimentazione, specie qualora il prelievo riguardava una catasta di tubi che poneva il superiore ad un'altezza da terra tale da costituire una potenziale situazione di pericolo per l'incolumità degli operai addetti alla movimentazione” (v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza [aggiornato con il D.Lgs. 106/2009], Milano, 2009, 381 s.).
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0
20/11/2013 (10:42:37)
Buongiorno Avvocato Dubini,
mi preme fare anzitutto le sottostanti doverose premesse:

1) Sono un ingegnere e non un avvocato, ciò a sopperire la mancanza a suo avviso deontologica rispetto a non essermi qualificato nel primo intervento.

2) Il mio intervento non voleva essere affatto un "ragionamento autoconsolatorio" sulla mancanza di posizione di garanzia assunta dagli RSPP.

Dalla prima premessa, ne discerne che è solitamente mio intento, quando opero in una organizzazione, sia nelle vesti di consulente per l'implementazione di SGSSL (OHSAS 18001) che nelle vesti di consulente in stretto riferimento al TU, cercare per quanto modestamente possa riuscire a farlo, di fare sicurezza reale, ferme restando le attenzioni da porre ai tantissimi cavilli giuridici del caso, rispetto ai quali non sto qua a dare opinioni... la nostra nazione si sa che alla sostanza non bada poi molto.

Riguardo alla seconda premessa, noterà senz'altro che il mio intervento era formulato sotto la forma di domanda.

Lei sa bene che formulare una domanda, significa porsi in una posizione di colui che non sa e che chiede lumi in merito, proprio questa era la mia intenzione.
Un susseguirsi di suoi illustri colleghi, sia in corsi di formazione che in diversi altri luoghi hanno detto di tutto e di più in merito alla posizione di garanzia degli RSPP e francamente sino ad ora non ho mai avuto le idee ben chiare in proposito.

Peraltro assumendo incarico da RSPP in azienda che a volte taglia alberi rilevanti, la cosa mi ha allarmato (vedi articolo specifico).

Venendo quindi al suo commento, per il quale la ringrazio, ancora non mi è chiara la sua affermazione (che è poi quella della suprema corte) dove si esprime quanto segue:

Nel confermare la condanna, la sez. IV osserva che “la designazione -ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 626/1994 [ripreso dall’art. 17, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008]- dell’imputato quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest'ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l'osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 [ripreso dall’art. 33 D.Lgs. n. 81/2008], e, tra essi, l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare”.

Io da ingegnere (quindi mi perdonerà se ho difficoltà a capire) non intravedo in quell'articolo obblighi, ma solo compiti:

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;

Prendo atto della sentenza, che non conoscevo.

La ringrazio per il suo commento, che tuttavia mi lascia al pari di prima ancora confuso in merito alla questione.

Cordialmente

R.Deli
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
20/11/2013 (11:06:02)
Compiti del servizio di prevenzione e protezione del D.Lgs. 81/2008:
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. Proporre i programmi di formazione è duqnue specifico compito di prevenzione dell'Rspp, se non lo fa e non avviene infortunio viene sanzionato solo il datore di lavoro, perché il D.Lgs. n. 81/2008 per la violazione dell'obbligo formativo art. 37 punisce solo datore di lavoro dirigente, ma se la mancata formazione è causa di infortunio, entra in gioco il codice penale, ai sensi del quale chiunque cagiona ad altri, ad esempio lesioni violando le norme di sicurezza sul lavoro, è punito con la reclusione ecc. E l'art. 33 del dlgs n. 81 è una norma di prevenzione. Gli rspp devono avere ottime polizze responsabilità civile inclusa tutela legale.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
20/11/2013 (11:14:16)
Egregio ingegnere, il compito obbligatorio per legge è un obbligo, se valutato a fini penali qualora la mancata attuazione dei compiti cagioni danni a terzi. E' tutto molto semplice ed elementare, complicato solo dalla atavica e pervicace volontà tutta italiana di eludere obblighi e responsabilità. Fare l'rspp comporta pesanti responsabilità penali, visti gli amplissimi compiti che la legge all'art. 33 del dlgs 81/2008 pone a carico dell'rspp. Vede se le norme venissero lette conformemente all'intenzione del legislatore che è tutelare l'integrità psicofisica delle persone presenti nei luoghi di lavoro, e ci fosse una volontà di leggere in modo non elusivo le regole, sarebbe tutto più semplice. Lei lamenta i cavilli e poi mi viene a dire che un compito previsto dalla legge non è un obbligo? Guardi che non è obbligatorio fare l'rspp, ma se lo vuole fare si sappia che si è passibili di pesanti responsabilità penali, L'rspp della Thyssen, senza delega, è stato condannato in secondo grado a sette anni e mezzo di reclusione. Questa è la realtà e il rischio, e glielo dico da persona che va nelle aule di tribunale a difendere coordinatori di cantiere ed rspp, ed è difficilissimo uscirne con l'assoluzione, quasi una missione impossibile, se la asl ha messo in luce inadempienze dell'art. 33 del dlgs n. 81/2008. Il resto è retorica, e vedo che anche gli ingegneri ci sanno fare, non solo noi delle professioni umanistiche. Aggiungo che da anni parti sociali e ministero della giustizia premono affinché l'rspp sia sanzionato anche nel dlgs 81/2008, come avviene per il medico competente, e questa prospettiva non è forse così lontana.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
20/11/2013 (11:15:43)
Inoltre non è vero che Lei ha solo posto una domanda, nel suo primo intervento si + pure dato la risposta, del tutto sbagliata e in contrasto con moltissime sentenze, tra le quali quelle della vicenda Thyssen.
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0
20/11/2013 (21:53:47)
Egregio Avv. Dubini,

Vorrei approfittare della sua competenza in ambito del Diritto in generale e ritengo in particolare in quello del Diritto del Lavoro, chiedendole gentilmente di fornirmi i dati relativi ad un indicatore, che modestamente mi permetto di suggerire.

Mi perdoni ma per deformazione professionale sono abituato a ragionare con dati sul tavolo.

L'indicatore è il seguente:

n° di sentenze (in cassazione) di condanna in cui è stato condannato anche l'RSPP / n° sentenze totali di condanna per DdL e Dirigenti per reati legati alla SSL.

(prenda in riferimento un numero di anni significativo, perché no dal 94 ad oggi4).

Riguardo alla Thyssen, mi pare che le condanne siano riferibili al 2 °grado... giusto?

Aspetterei la cassazione per vedere condannato il RSPP.

Un altro dubbio mi attanaglia e vorrei approfittare della sua competenza, mi perdoni se forse approfitto troppo della sua disponibilità.

Il legislatore per gli RLS prevede delle attribuzioni, almeno credo di non dire una castroneria.

Secondo la ratio con la quale asserisce che i compiti di un RSPP sono comunque obblighi, dovremmo trasformare le attribuzioni di cui all'art.50 ancora in obblighi.

Quindi ad esempio, può essere condannato un RLS perché non partecipa alla riunione periodica di cui al 35?

Oppure può essere condannato un RLS perché non informa il DdL se riscontra dei nuovi rischi nelle sue attività?

Sicuramente interpreto male, lei sarà così gentile come sempre di perdonarmi e di fare luce sulle mie perplessità.

Non mi pare che si sia mai arrivato al paradosso di condannare un RLS ... per questo le chiedo di indicarmi quando quella ratio è valida e come applicarla.

Ringraziandola anticipatamente le porgo i miei più cordiali saluti.

Mi scuso anticipatamente per le castronerie legali.

R.Deli














Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
21/11/2013 (00:47:04)
Compiti e responsabilità del Rspp
In caso d'infortunio mortale sul lavoro occorso a lavoratore dipendente, non risponde del delitto di omicidio colposo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, 1) qualora non risulti che abbia omesso la doverosa attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione dello specifico rischio connesso all'infortunio accaduto o [notare o=oppure]2) non abbia proposto soluzioni appropriate, e che, d'altra parte, non abbia direttamente svolto, alla stregua di formale investitura, o anche a seguito di assunzione spontanea, funzioni gestionali atte a fronteggiare efficacemente lo specifico rischio connesso all'infortunio accaduto.
Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 21/12/2012 23/11/2012, n. 49821 Marzano PresidenteBlaiotta EstensoreMura Pubblico Ministero (P.Conf.) Ric. R.C., Lovison e altro

Le sempre attuali parole di Raffaele Guariniello:

Nessun paese – se non qualcuno fra quelli in via di sviluppo – ha la nostra inesauribile fertilità d’invenzione normativa sulla sicurezza del lavoro. Del nostro colore locale fa parte oramai un’enorme quantità di prescrizioni: disposti costituzionali, leggi, regolamenti e una fitta costellazione di circolari, contratti di lavoro, regole tecniche.

In compenso, però, la più grande confusione domina nella letteratura sull’argomento, non a caso per oltre nove decimi prodotta da tecnici, medici, funzionari, ““falsi giuristi”(”con rude schiettezza, nel 1944, un “vero giurista” additò in parecchie “specialità”, come all’epoca il diritto corporativo, “materie che si prestano più facilmente agli assalti degli improvvisatori, dei dilettanti, dei giornalisti, alla loquacità dei paglietta, alle smanie di popolarità dei giudici tipo Magnaud, all’arrivismo di certi aspiranti all’insegnamento”). Senza nemmeno i più elementari attrezzi del mestiere, ci si adagia a scimmiottare vieti luoghi comuni, o si buttano giù formule all’ingrosso, che sulle prime possono sedurre, ma alla distanza lasciano di stucco per il loro ingenuo cinismo costituzionale.

Più di ogni altro, solleva smarrimento l’equivoco che conduce avventati interpreti ad allineare su un medesimo piano tutti i precetti giuridici, quasi vantassero la stessa efficacia o derivassero da organi egualmente competenti

Sì che diventano un comodo, salutare, ausilio i testi canonici sulle fonti del diritto, grazie all’erudito apparato concettuale che permette di esplorare e discernere i vari atti produttivi di norme giuridiche.

Essenziale è almeno rinfrescarsi la memoria su un duplice ordine di ripartizione delle fonti: verticale, in rapporto all’efficacia o forza giuridica (intesa come capacità d’innovare norme anteriori e resistere a norme successive); e orizzontale, in rapporto alla competenza. Dall’angolo visuale della rispettiva efficacia, le fonti si distribuiscono in una serie di gradi che nel loro insieme compongono una scala gerarchica: ogni fonte prevale sulle fonti sottoordinate, e cede alle fonti sopraordinate.

Quanto al criterio della competenza, subentra ove si riservi una materia virvoscritta per territorio o per oggetto a un certo tipo di fonte: nel qual caso la fonte competente si impone sulla fonte incompetente, ed anzi è l’unica autorizzata ad intervenire.

Parrebbe una vischiosa ragnatela di arcaici formalismi senz’anima, ma è solo un’impressione. Nell’attuale assetto costituzionale, principi come la preferenza della fonte superiore o la riserva della fonte competente germogliano in procedure e meccanismi che risentono dell’effetto benefico della democrazia rappresentativa e del pluralismo istituzionale.

Ne danno conferma la posizione al vertice occupata dalle norme costituzionali, il numero chiuso degli atti governativi equiparati alla legge parlamentare, il ruolo subalterno che i regolamenti del potere esecutivo assumono rispetto alle leggi, l’autonomia legislativa regionale (o provinciale di Trento e Bolzano). Non è quindi gratuito attaccamento a paludate accademie che rende allarmante una voga oggi in fiorente espansione proprio nel campo della salute: autorità statali o periferiche sembrano addirittura gareggiare nel varo di atti normativi che collidono con fonti superiori od operano in aree riservate ad altre autorità.

[Raffaele Guariniello, Se il lavoro uccide, Einaudi, Torino 1983, pag. 21]
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0
21/11/2013 (09:04:34)
Buongiorno Avvocato Dubini,
mi preme fare anzitutto le sottostanti doverose premesse:

1) Sono un ingegnere e non un avvocato, ciò a sopperire la mancanza a suo avviso deontologica rispetto a non essermi qualificato nel primo intervento.

2) Il mio intervento non voleva essere affatto un "ragionamento autoconsolatorio" sulla mancanza di posizione di garanzia assunta dagli RSPP.

Dalla prima premessa, ne discerne che è solitamente mio intento, quando opero in una organizzazione, sia nelle vesti di consulente per l'implementazione di SGSSL (OHSAS 18001) che nelle vesti di consulente in stretto riferimento al TU, cercare per quanto modestamente possa riuscire a farlo, di fare sicurezza reale, ferme restando le attenzioni da porre ai tantissimi cavilli giuridici del caso, rispetto ai quali non sto qua a dare opinioni... la nostra nazione si sa che alla sostanza non bada poi molto.

Riguardo alla seconda premessa, noterà senz'altro che il mio intervento era formulato sotto la forma di domanda.

Lei sa bene che formulare una domanda, significa porsi in una posizione di colui che non sa e che chiede lumi in merito, proprio questa era la mia intenzione.
Un susseguirsi di suoi illustri colleghi, sia in corsi di formazione che in diversi altri luoghi hanno detto di tutto e di più in merito alla posizione di garanzia degli RSPP e francamente sino ad ora non ho mai avuto le idee ben chiare in proposito.

Peraltro assumendo incarico da RSPP in azienda che a volte taglia alberi rilevanti, la cosa mi ha allarmato (vedi articolo specifico).

Venendo quindi al suo commento, per il quale la ringrazio, ancora non mi è chiara la sua affermazione (che è poi quella della suprema corte) dove si esprime quanto segue:

Nel confermare la condanna, la sez. IV osserva che “la designazione -ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 626/1994 [ripreso dall’art. 17, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008]- dell’imputato quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest'ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l'osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 [ripreso dall’art. 33 D.Lgs. n. 81/2008], e, tra essi, l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare”.

Io da ingegnere (quindi mi perdonerà se ho difficoltà a capire) non intravedo in quell'articolo obblighi, ma solo compiti:

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;

Prendo atto della sentenza, che non conoscevo.

La ringrazio per il suo commento, che tuttavia mi lascia al pari di prima ancora confuso in merito alla questione.

Cordialmente

R.Deli
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0
21/11/2013 (09:36:22)
Buongiorno Avvocato Dubini,
intanto la ringrazio per la passione con la quale risponde in questo "forum".

Molto francamente le rispondo che pur prendendo atto delle sempre attuali ed illuminate parole dell'ormai noto a tutti PM, queste non soddisfano effettivamente la mia curiosità di sapere la misura di quell'indicatore che le ho fornito e se quella ratio con la quale i compiti di cui all'articolo 33 (SPP) sono divenuti obblighi è estendibile alle attribuzioni di all'articolo 50 (RLS).

Rispetto al primo dubbio ritengo che la percentuale di quell'indicatore sia probabilmente bassa...
Rispetto al secondo dubbio solo per riuscire a capire che tipo di logica è stata usata.

Cordialmente

R.Deli
Rispondi Autore: IO - likes: 0
21/11/2013 (12:00:56)
Siamo seri per favore:

COSA VUOL DIRE FORMAZIONE SPECIFICA?

Un corso di 12 ore per rischio alto è formazione specifica per l'uso della sega?
Con quel corso il Lavoratore non sarebbe morto? Siamp seri?
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
21/11/2013 (12:26:16)
Mi sconvolge la pervica volontà elusiva delle norme: hanno messo a lavorare con una sega pericolosa un lavoratore totalmente inesperto e si ha il coraggio di polemizzare sul tipo di formazione necessaria? A questo povero ragazzo deceduto non hanno somministrato alcuna formazione, nessun addestramento, è stato mandata avanti senza alcuna misura di prevenzione, quale la formazione: si, se facciamo consulenza, siamo seri, e sopratutto facciamo il nostro mestiere, se ingegneri diciamo cosa vuol dire formazione sufficiente e adeguata per un neoassunto cui si vuole affidate strumenti pericolosi, anzichè fare statistiche su quanti rspp vengono condannati. E' certo una lotteria la nostra giustizia, ma come l'insegnante rspp del liceo DFarwin condannato ad una pesante pena detentiva in appello, non è bello aver eil bigliwetot vincente. Ed è pur eun discorso assurdo, se la percentuale è bassa, allora me ne frego della norma di legge del codice penale che inchioda anche gli rspp...
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0
21/11/2013 (21:01:27)
Egregio Avv. Dubini,

Vorrei approfittare della sua competenza in ambito del Diritto in generale e ritengo in particolare in quello del Diritto del Lavoro, chiedendole gentilmente di fornirmi i dati relativi ad un indicatore, che modestamente mi permetto di suggerire.

Mi perdoni ma per deformazione professionale sono abituato a ragionare con dati sul tavolo.

L'indicatore è il seguente:

n° di sentenze (in cassazione) di condanna in cui è stato condannato anche l'RSPP / n° sentenze totali di condanna per DdL e Dirigenti per reati legati alla SSL.

(prenda in riferimento un numero di anni significativo, perché no dal 94 ad oggi4).

Riguardo alla Thyssen, mi pare che le condanne siano riferibili al 2 °grado... giusto?

Aspetterei la cassazione per vedere condannato il RSPP.

Un altro dubbio mi attanaglia e vorrei approfittare della sua competenza, mi perdoni se forse approfitto troppo della sua disponibilità.

Il legislatore per gli RLS prevede delle attribuzioni, almeno credo di non dire una castroneria.

Secondo la ratio con la quale asserisce che i compiti di un RSPP sono comunque obblighi, dovremmo trasformare le attribuzioni di cui all'art.50 ancora in obblighi.

Quindi ad esempio, può essere condannato un RLS perché non partecipa alla riunione periodica di cui al 35?

Oppure può essere condannato un RLS perché non informa il DdL se riscontra dei nuovi rischi nelle sue attività?

Sicuramente interpreto male, lei sarà così gentile come sempre di perdonarmi e di fare luce sulle mie perplessità.

Non mi pare che si sia mai arrivato al paradosso di condannare un RLS ... per questo le chiedo di indicarmi quando quella ratio è valida e come applicarla.

Ringraziandola anticipatamente le porgo i miei più cordiali saluti.

Mi scuso anticipatamente per le castronerie legali.

R.Deli














Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
21/11/2013 (23:42:51)
(Avv. Dubini – Approfondimenti) Sentenza sulla responsabilità del RSPP (Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 37334 del 27 settembre 2012)
21.02.2013

1. La vicenda giudiziaria
La sentenza riguarda l’attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e pone in evidenza che la omissione di condotte doverose da parte di questi soggetti configurano una violazione “di sistema” nell’ambito della organizzazione prevenzionistica là dove la individuazione e la valutazione dei rischi costituisce uno strumento essenziale ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e nessuna rilevanza viene data alla mancata previsione di una specifica sanzione penale contravvenzionale.

Il Tribunale ha dichiarato colpevoli il capocantiere di una società committente, il responsabile del servizio prevenzione e protezione della stessa società ed il capocantiere della società appaltatrice del reato di lesioni personali colpose, con violazione delle norme antinfortunistiche, in pregiudizio di un operaio, dipendente della ditta appaltatrice, il quale, mentre si trovava all’interno del cantiere di lavoro per effettuare lavori di pitturazione delle travi in ferro, spostava, al fine di trasportare il trabattello, una lamiera che era stata posta a copertura di una buca senza alcuna segnalazione della situazione di pericolo e senza l’adozione di alcuna cautela antinfortunistica, precipitando da un’altezza di circa dieci metri e riportando lesioni personali che ne determinavano un’invalidità permanente.

La Corte d’Appello in riforma dell’appellata sentenza, dichiarava di non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati ascritti per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione confermando le statuizioni civili. Gli imputati hanno poi fatto ricorso alla Corte di Cassazione adducendo diverse motivazioni. Il capocantiere della ditta appaltatrice, in merito all’accusa di non aver provveduto a proteggere idoneamente la buca e di non aver segnalato il pericolo legato alla sua presenza, ha messo in evidenza che la buca stessa, così come riportato anche in sentenza, era coperta da pesanti lamiere grecate sovrapposte del peso di oltre 90 Kg per cui era evidente che era stato comunque assolto all’obbligo di proteggerla. Il capocantiere dell’impresa committente, dal canto suo, ha evidenziato che l’obbligo di coordinamento tra la committente e la ditta appaltatrice, come previsto dall’articolo 7 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994, non si estende ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi per cui l’assunto contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale l’obbligo di informazione e formazione nei confronti del lavoratore spettava anche alla committente, era viziato da una erronea interpretazione dello stesso articolo 7. Quindi, a prescindere dall’idoneità delle lamiere grecate apposte sulla buca, la scelta in merito al tipo di protezione da approntare era prerogativa esclusiva del datore di lavoro, atteso che alla committente spettava unicamente l’individuazione del rischio ed il coordinamento delle lavorazioni affidate alla impresa appaltatrice. L’RSPP ha fatto rilevare che, contrariamente a quanto afferma la sentenza, il suo coinvolgimento nel processo penale per infortunio sul lavoro non poteva che essere circoscritto a quelle che sono le incombenze ed i compiti specificamente descritti dalla legge, onde evitare il rischio di sovrapposizione di ruoli e di responsabilità con il datore di lavoro e che comunque, proprio in relazione alla fase di montaggio delle lamiere di copertura, aveva fatto un intervento nei confronti dell’impresa appaltatrice affinché integrasse il proprio piano di sicurezza, aveva chiesto alla stessa di apporre a copertura della buca una protezione idonea ed aveva altresì accertato che tale richiesta fosse stata realizzata adeguatamente con lamiere pesanti difficilmente rimuovibili.

2. La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi degli imputati ad eccezione di quello del RSPP. Per quanto riguarda la posizione di quest’ultimo la suprema Corte ha sostenuto che “deve essere tenuto ben fermo che il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, articolo 8 e articolo 9, n. 626 costituiscono un pilastro del sistema ordinamentale antinfortunistico che affida alla informazione e alla prevenzione, organizzate in un servizio obbligatorio, un fondamentale compito per la tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori. La necessità di competenze specifiche e di requisiti professionali fissata dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 8 bis per i responsabili e gli addetti al servizio in questione è il miglior riscontro della centralità della prevenzione e della informazione nel sistema di tutela della integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, (poi del loro diritto alla salute), che si è andato perfezionando a partire dalla regolazione dell’articolo 2087 c.c., poi della Legge n. 300 del 1970, articolo 9 e articolo 32 Cost., poi della Legge n. 833 del 1978 (articoli 1, 2 e 20 e in particolare articolo 24), e si completa col sistema attualmente positivo di Decreto Legislativo 9 agosto 2008, n. 81, che qui si menziona al solo scopo di sottolineare la continuità della linea di sistema, in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (si considerino gli articoli 8, 9, 10, 15 e 28 con riguardo alla funzione della valutazione dei rischi e all’oggetto di tale valutazione, 36).

“Se dunque”, sottolinea la Sez. IV. “risulta stabile nelle diverse stagioni legislative, la configurazione della mappazione dei rischi come strumento essenziale dell’intero sistema antinfortunistico, l’omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione ( Cass. Pen. Sez. 4A 15/2/2007 n. 15226) realizza la violazione dell’intero sistema antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la violazione di sistema” e “invero, ove da tale violazione discendano lesioni o morte non solo sarà configurabile un concorso in quei delitti ma sarà configurabile la specifica aggravante della loro commissione configurata all’articolo 590 c.p., comma 5 e articolo 589 c.p., comma 2”.

La sentenza, a leggerla attentamente, è cristallina, dapprima l’RSPP stesso ha fatto rilevare che il suo coinvolgimento nel processo penale per infortunio sul lavoro non poteva che essere circoscritto a quelle che sono le incombenze ed i compiti specificamente descritti dalla legge, ovvero l’articolo 33 del D.Lgs. n. 81/2008, onde evitare il rischio di sovrapposizione di ruoli e di responsabilità con il datore di lavoro, però poi AMMETTE che comunque, proprio in relazione alla fase di montaggio delle lamiere di copertura, aveva fatto un intervento nei confronti dell’impresa appaltatrice affinché integrasse il proprio piano di sicurezza, E aveva chiesto alla stessa di apporre a copertura della buca una protezione idonea ed aveva altresì accertato che tale richiesta fosse stata realizzata adeguatamente con lamiere pesanti difficilmente rimuovibili.

La Corte di Cassazione ha così buon gioco nel rilevare che “se pure è vero che fu proprio il RSPP a sollevare la questione della presenza delle buche ed a suggerire di adottare idonei accorgimenti per evitare il pericolo di caduta, è altrettanto vero che, una volta effettuata la copertura delle stesse con le lamiere metalliche, non se ne poteva più non interessare, né poteva omettere di verificare l’adeguatezza (come dimostrata dall’infortunio in concreto verificatosi) del rimedio da altri adottato per cui, a maggior ragione, era doveroso per lo stesso attivarsi per la mancanza di una segnalazione volta a rappresentare una situazione di pericolo per i lavoratori“.

Quindi la condanna per l’Rspp deriva da un principio giuridico molto semplice, ragionevole, condivisibile e sempre ribadito dalla suprema corte, ovvero che un aoggetto che si ingerisce nella gestione della sicurezza a qualunque titolo, una volta assunto questo ruolo, non può più volontariamente ritrarsi dal compito assunto, e la sua posizione di garanzia lo rende perciò penalmente responsabile dell’infortunio accaduto, che invece non ci sarebbe stato se lui avesse dato continuità all’attività di prevenzione svolta inizialmente.

E’ tutto molto semplice, basta leggere attentamente.
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0
23/11/2013 (07:32:33)
Egregio Avv.Dubini,
ringraziandola al solito per le sue spiegazioni, mi preme commentare
come segue.
Intanto il processo formativo, come quello di VDR, ne 99% dei casi,
è semplicemente ridotto a produzione di inutile carta, per la gioia di tutti
i cartolai magici, che si sono arricchiti portando valanga di "nulla" nelle
fabbriche (DVR ... e Formazione nelle accezioni più bizzarre che si possano attribuire loro).
Inutile burocrazia farraginosa e senza minimo VA per raggiungere
un livello di SSL almeno accettabile.
Ciò' grazie ai legislatori e burocrati che mai (dico mai) hanno varcato
una recinzione di una fabbrica e perché no dei suoi così stimati magistrati.
Ci sarebbe una soluzione, da attuare insieme all'efficientamento dei due
processi sopra (VDR E FORMAZIONE), si chiama BBS... Ma legislatori e magistrati probabilmente non sanno neanche che esiste.
Premesso ciò, tornando al post, mi preme ricordare che la sentenza Thyssen, che ha avuto premura di citare, ha condannato a 7 anni,
un "Dirigente di fatto" che casualmente era anche RSPP!
La cosa è ben diversa da come l'ha voluta far passare lei, non trova?
Inoltre rimango davvero incuriosito di capire se la logica con la quale i compiti del SSP sono divenuti obblighi, sia estendibile anche alle attribuzioni per il RLS , ponendo quest'ultimo in posizione di garanzia e quindi condannabile ( ovviamente un assurdo...).
Saluti e ancora grazie per il suo contributo.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
23/11/2013 (08:51:49)
Lasci stare la demagogia, un caporeparto di un'azienda chimica mi ha detto che da quando si fa formazione gli infortuni sono diminuiti anche per una maggior consapevolezza che questa nuova educazione ha indotto nei soggetti aziendali. E spesso i peggiori in termini di sicurezza sono gli operai anziani, che hanno troppa confidenza e supponenza, e tralasciano le più elementari norme di sicurezza che il buonsenso suggerisce, non la legge, che interviene quando il bu9onsenso e l'attenzione lasciano il passo alla supponenza e all'arroganza.
Io ho partecipato alla stesura di alcune parti del dlgs 81/2008 e almeno una volta alla settimana entro in un reparto produttivo, o, peggio, in un cantiere edile dove avvengono anche infortuni mortali (e purtroppo io mi occupo di alcuni di questi a Milano e Brescia, e vado in Tribunale a DIFENDERE gli imputati, cosa che Lei non ha mai fatto in vita sua, eppure propone soluzioni e idee al riguardo campate in aria) la supponenza non porta da nessuna parte, e porta anche a fare il Pinocchio della situazione come dimostra quanto segue.
Purtroppo io parlo della sentenza di Torino della Corte d'Appello, che Lei dimostra di non aver letto, e Lei fa riferimento invece alla prima sentenza, quella del Tribunale, pur dano ad intendere ai lettori che Lei in realtà parla della sentenza della Corte d'Appello. Ma tra le due vi è una grossa differenza, perchè mentre la prima condanna il Cafueri effettivamente solo in qualità di dirigente di fatto (pur ponendo in luce che ha elaborato un documento di valutazione dei rischi erroneo, contravvenendo agli obblighi che gli competono come rspp), la sentenza di secondo grado corregge il tiro e lo condanna in una duplice veste, sia come dirigente di fatto, sia in veste di responsabile del servizio di prevenzione. Riproduco i passaggi salienti, non tanto e non solo per lei che è animato da un pervice personalismo privo delle necessarie cognizioni giuridiche (anche le più elementari, visto che non cita MAI il codice penale, che è invece la fonte fondamentale della responsabilità dell'rspp per violazione degli articoli 589 e 590 del codice penale, che puniscono “chiunque” cagiona ad altri, senza distinguere tra le varie figure del D.Lgs. n. 81/2008, ma forse per capirlo occorre frequentare buoni corsi di formazione e aggiornamento per rspp con docenti che capiscano la materia) che purtroppo mettono in luce l'approssimazione e la superficialità con la quale Lei affronta la materia delle responsabilità dell'rspp, e d'altronde è anche questo motivo che a Lei, ingegnere, nessun giudice in udienza permetterebbe MAI di esporre in dibattimento le sue “opinioni” fuorvianti sulle norme, mentre invece io quel che scrivo qui lo dico anche nelle aule di tribunale e a giudici e ministeri quando difendo rspp, ma anche coordinatori e dirigenti, perchè sempre in questi processi gli imputati sono più di uno e l'rspp in tutti i casi in cui si discute di valutazione dei rischi incompleta, carente o inesatta, viene sempre considerato.
Corte_dAppello - Torino_sentenza_28_febbraio_2013 Thyssen Pagina 275 e seguenti
***
Si è già delineata per CAFUERI una posizione di garanzia legata all’esercizio di fatto del compito
di dirigente (Responsabile Area EAS).
In tale veste egli sovraintendeva alla organizzazione ed esecuzione della manutenzione degli
impianti (con due ingegneri alle sue dipendenze, LUCENTI addetto alle ispezioni programmate e
DELINDATI componente del WGS per Torino) e alla organizzazione dell’intero sistema dell’emergenza (Capiturno e Squadre di emergenza che avrebbero dovuto intervenire in caso di
incendio). Si tratta dell’organizzazione di due settori che riguardano due concause che determinarono gli eventi di danno. Si è già analizzata la posizione dell’imputato e vi si rinvia (Pp. 205 e ss.).
Qui si tratta di ricordare come davanti alle patent i carenze della manutenzione degli impianti (fra
cui la mancata riparazione dei centratori del nastro su aspo 1 della APL5), alle evidenti carenze del
Piano di Emergenza (fallito in tutti i suoi segmenti la notte del disastro), alla gravità della ultima
decisione di affidare a MARZO il compito di Capiturno Emergenza, l’imputato per difendersi non
abbia potuto fare a meno che negare l’evidenza: cio è affermare che nulla era cambiato nella
funzionalità degli impianti , nulla nella pericolosità delle lavorazioni, nulla vi era di rischioso nei
flessibili (quando proprio lui aveva ricevuto i Rapporti delle Squadre di Emergenza che segnalavano avvenuti già flash fire), non era affatto vietato ai lavoratori chiamare i vigili del fuoco (ibidem), in effetti MARZO non era formato, ma di fatto era tanto esperto.
Difesa che non tiene conto dei dati di realtà raccolti dal processo: tanto dimostra la non difendibilità
della posizione dell’imputato.
D’altra parte, egli stesso finisce per ammetterlo quando riconosce di essersi fatto bastare quel che arrivava da Terni per gestire al meglio lo stabilimento insieme al direttore, perché alternative non
ve ne erano; quando afferma candidamente davanti alla CR che le opere richieste non verranno
realizzate perché è già stata decisa la chiusura di Torino.
Anche per CAFUERI vale il medesimo discorso già svolto per SALERNO circa la carenza di reali
poteri impeditivi diretti degli eventi di danno (tenuto conto dei suoi ristrettissimi poteri decisionali autonomi e di spesa). Anche per lui va riconosciuto però che rimanevano intatti i suoi poter/doveri subordinati di segnalazione.
Il Difensore, anche con memorie depositate nel febbraio 2013, sottolinea che egli esercitò
effettivamente tali doveri di segnalazione (spedendo varie sollecitazioni a MORONI per ottenere il
C.P.I.) ma –come già osservato per SALERNO- tale comportamento di stimolo si arresta nel 2007
anno a partire dal quale invece lo ritroviamo a tenere non solo un comportamento acquiescente alle
decisioni di risparmio di Terni ma anzi positivamente adesivo e funzionale alle stesse. Nelle sue
funzioni di dirigente preposto al settore strategico della manutenzione degli impianti, egli adotta
modelli via via riduttivi nelle ispezioni programmate, in piena simmetria con le riduzioni di
personale (emblematica la sostituzione del dimissionario LUCENTI con GIOVANNINI, che è
meno preparato e di fatto non esegue più tali ispezioni, non verbalizzate); nelle sue funzioni di
dirigente preposto all’altrettanto strategico setto re dell’emergenza, egli adotta (d’accordo con
SALERNO e FERRUCCI) l’accorpamento progressivo di tali funzioni su singole persone fisiche
già gravate della responsabilità della produzione e manutenzione, fino alla disposizione finale del
3/5.12.07.
Ma il ruolo attivo e pienamente adesivo di CAFUERI, quanto alle decisioni di risparmio della
dirigenza di Terni, si ritrova in un'altra funzione che l’imputato svolge, quella di RSPP. E’ in tale
funzione che egli infatti prepara e redige i tre documenti formali di cui si è detto, il cui contenuto
e mancato aggiornamento abbiamo già indicato come ind ispensabili alla giustificazione e copertura
delle decisioni di Terni.
Si è già ampiamente argomentato circa la intenzionale manipolazione del DVR del maggio 2007 e
vi si rinvia. Qui è solo il caso di notare che a CAFUERI arrivò il documento di presentazione della linea 5 da parte di LUCENTI (documento che egli dice anzi di aver pienamente condiviso), che
CAFUERI era il diretto superiore di GIOVANNINI (nel cui pc venne ritrovato lo schema tecnico
del l5.5.07), che CAFUERI assistè ai sopralluoghi (svoltosi in italiano) della linea da parte di
BRIZZI dell’AXA, che CAFUERI si fece tradurre da LUCENTI i documenti in inglese relativi alle
linee concordate con AXA e quelli indicanti i rischi di incendio da parte del WGS. E’ troppo
stringente la prossimità temporale fra tali documenti (aprile/maggio) e la data di formazione del
DVR (22 maggio), per poter essere negato che CAFUERI tenne un comportamento intenzionalmente mendace nella dissimulazione dei rischi della linea che gli venivano segnalati
da tutte tali fonti. Le dimissioni di LUCENTI a fine a prile, da lui spiegate con problemi di relazioni interpersonali e con le carenze manutentive già emerse, appaiono all’evidenza legate alla decisione dissimulatoria assunta da CAFUERI non accettata dal suo sottordinato.
Ma la Difesa fa notare che i compiti svolti da CAFUERI nel redigere (e nel non aggiornare) i tre
documenti formali non si riconnettevano a una posizione di garanzia, bensì a quella di RSPP, mero
consulente del datore di lavoro ex D.Lgs. 626/94.
Obiezione non convincente: esiste una consolidata giurisprudenza che ravvisa la responsabilità
anche in capo a questa figura, qualora si accerti che la mancata adozione di una misura
prevenzionale da parte del datore di lavoro (mancata adozione che abbia causato il reato di danno)
sia il frutto dell’ omissione colposa di un suo compito professionale.
Più precisamente è stato osservato che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione
qualora, agendo nell’ambito dei propri compiti, con imperizia, negligenza, imprudenza o
inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di
segnalare una situazione di rischio a lui conosciuta o da lui conoscibile, risponda dell’infortunio
occorso a causa della sua condotta; infatti si deve presumere, nel sistema elaborato dal legislatore,
che alla sua segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle
necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. L’RSPP, in questi casi, risponde,
secondo le regole generali del codice penale, a titolo di cooperante extraneus nel reato proprio
del datore di lavoro.
Tale giurisprudenza appunta l' attenzione sugli obblighi professionali che l'RSPP assume su di sé
accettando la nomina da parte del datore di lavoro: egli viene scelto proprio in base alla speciale
competenza tecnica che possiede e che deve fungere da stimolo per il datore di lavoro, generalmente non così attrezzato. Fra i compiti di maggior importanza che la legge gli attribuisce vi è proprio quello dell'individuazione e segnalazione dei fattori di rischio per l'incolumità e salute dei lavoratori in riferimento alle specifiche ed effettive mansioni loro assegnate.
Se nel processo si raccoglie la prova che l’RSPP ha colposamente mancato di segnalare una situazione pericolosa che avrebbe avuto l'obbligo di conoscere, e vi è prova che esiste un nesso causale fra tale situazione pericolosa e l'infortunio, sia l'RSPP sia il datore di lavoro rispondono del reato. La condotta del RSPP si ricostruisce dunque come concausa favorente la causa costituita dalla condotta colposa del datore di lavoro.
La Difesa rileva, ancora, l’assenza di qualunque prova che la mancata segnalazione da parte di CAFUERI a SALERNO e ESPENHAHN dei rischi insiti nel la lavorazione abbia potuto avere incidenza causale con i reati, perché il datore di lavoro conosceva già (e anzi meglio di CAFUERI) tali presunti rischi e, certo, non si sarebbe fatto convincere ad agire per una segnalazione del suo RSPP. Qui torna però l’argomentazione che è già stata svolta anche dalla prima Corte e per SALERNO: la segnalazione doverosa per il RSPP non è solo quella da inoltrare al datore di lavoro ma quella che viene formalizzata nel DVR diretto anche agli organi di controllo esterni alla fabbrica; l’esistenza di una tale segnalazione sarebbe stata di ostacolo (quanto meno sul piano della significativa probabilità di scongiurare il danno) al datore di lavoro che avesse voluto non intraprendere alcuna delle misure di protezione che lo stesso DVR avrebbe indicato.[Cass., Sez. 4, 23 novembre 2012, L., Rv. 254094;
Cass., Sez. 4, 23 aprile 2008, M. ed altri, Rv. 240 297; Cass. Sez. 4, 4 aprile 2007, A., Rv. 237770; Cass. Sez 4, 20 aprile 2005, S., Rv. 233657.]
Dunque e conclusivamente: la mancata segnalazione della necessità delle misure prevenzionali indicate nei capi di imputazione viene attribuita a
CAFUERI sotto entrambe le qualifiche che egli rivestiva nella TKAST, dirigente e RSPP.
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0
23/11/2013 (09:59:23)
Illustrissimo Avv. Dubini mi permetta di citarla:

ma forse per capirlo occorre frequentare buoni corsi di formazione e aggiornamento per rspp con docenti che capiscano la materia) che purtroppo mettono in luce l'approssimazione e la superficialità con la quale

Le rispondo:

Vede, conferma ciò che ho appena detto sull'efficacia del processo formativo così come i legislatore lo pretende e di ciò probabilmente non se ne rende conto, troppo preso a dare isterico sfoggio della sua indubbia preparazione giuridica.

La ricito:

Lei affronta la materia delle responsabilità dell'rspp, e d'altronde è anche questo motivo che a Lei, ingegnere, nessun giudice in udienza permetterebbe MAI di esporre in dibattimento le sue “opinioni” fuorvianti sulle norme, mentre invece io quel che scrivo qui lo dico anche nelle aule di tribunale e a giudici e ministeri quando difendo rspp, ma anche coordinatori e dirigenti, perchè sempre in questi processi gli imputati sono più di uno e l'rspp in tutti i casi in cui si discute di valutazione dei rischi incompleta, carente o inesatta, viene sempre considerato.

Le rispondo:

In prima istanza, conferma di non aver compreso che io sono qua ad apprendere e che i miei interventi sono sempre e solo state domande e non affermazioni sottendenti alcuna verità assoluta, che peraltro pare esser nelle sue parole, che Lei arrogantemente e sempre con notevole dose di isteria compara a quelle dell'onnipotente o comunque di colui che possiede la sola ragione.

La ricito:

Io ho partecipato alla stesura di alcune parti del dlgs 81/2008

Le rispondo:

La ringraziamo davvero tanto per il suo contributo, davvero Le siamo molto grati.

La ricito:

almeno una volta alla settimana entro in un reparto produttivo, o, peggio, in un cantiere edile dove avvengono anche infortuni mortali (e purtroppo io mi occupo di alcuni di questi a Milano e Brescia, e vado in Tribunale a DIFENDERE gli imputati, cosa che Lei non ha mai fatto in vita sua, eppure propone soluzioni e idee al riguardo campate in aria) la supponenza non porta da nessuna parte, e porta anche a fare il Pinocchio della situazione come dimostra quanto segue.

Le rispondo:

Parla di supponenza lei?
La differenza tra me e lei è che io quando entro in una fabbrica cerco (sempre molto modestamente) di evitare accadimenti pericolosi, mentre lei se entra, lo fa perché qualcosa è accaduto.
Ciò per dirle che ai fini della sicurezza reale e non di carta, vostro cavallo di battaglia, sarebbe meglio che in fabbrica ci entrasse chi ha preparazione adeguata a capire ciò che succede in un processo e come i lavoratori si collocano nello stesso.
Persona che mi permetta di affermare, non può essere certo Lei nella stessa misura in cui io non posso essere chiamato in una aula di tribunale da un magistrato.

Tornando agli aspetti puramente di diritto, molto, ma molto umilmente, al cospetto di tale luminare quale indubbiamente è, mi permetterei di suggerirle di aspettare il terzo grado nella sentenza Thyssen.
Ha visto mai che come in appello si è anche condannato il RSPP anziché solo il Dirigente di fatto, il terzo grado ritorni a condannare solo il Dirigente?

Resto sempre in attesa di capire la trasportabilità quella logica (ma badi solo per chiarirmi un minimo le mie confusissime idee e senza alcuna supponenza) con cui ha reso obblighi i compiti del SPP sulle attribuzioni del RLS.

Saluti avvocato.

Mi permetta in modo affatto rancoroso di invitarla a godersi un buon week end, sebbene sia piovoso.











Rispondi Autore: GG - likes: 0
23/11/2013 (11:07:58)
Commenti molto interessanti.
Vi ci leggo tra le righe peró da una parte chi tende a voler sostenere che un rspp "debba" essere sempre coinvolto (tant'é che riporta anche la richiesta per la sua sanzionabilità) e chi dall'altra si interessa di capire fino a dove si puó spingere un rspp omissivo per non essere condannato.
A mio avviso, concordando con Dublini, quando si va nel penale delle figure il giudice se ne impipa, vuole sapere chi é il responsabile reale e come nei peggior film di serie b potrebbe anche essere il maggiordomo. In campo penale si va a vedere quello che concretamente hai fatto e la posizione effettivamente assunta nella vicenda, a prescindere dai propri ruoli.
Pero anche io leggo diverse sentenze e devo dire che mi e' chiara una cosa: per la stragrande maggioranza le sentenze nei confronti degli rspp riguardano quelle figure che hanno gia' una posizione chiara in azienda, es. Responsabile della manutenzione, direttore di stabilimento, ecc., cioe' sono rare (che non significa che non succede!) le condanne agli rspp "esterni" e questo secondo me ha una giustificazione che sottolinea quanto detto sopra: un conto e' essere gia' ingerente dell'organizzazione aziendale e quindi rivestire un ruolo di garanzia fondamentalmente per le proprie attivita' gia' in essere nell'organizzazione, un conto invece e' essere un puro consulente che non solo non ha poteri di organizzazione e di spesa, ma e' anche un soggetto esterno all'azienda e quindi fuori dalle politiche organizzative dell'attivita'. In tal caso, ovviamente, l'rspp sara' chiamato a rispondere sempre e comunque per suoi errori o omissioni che gli competevano per il suo ruolo di rspp, e su questo non ci piove, ma non per questioni che si legano direttamente con le decisioni aziendali delle quali e' naturalmente fuori da ogni coinvolgimento.
Inoltre, non me ne vogliano i colleghi rspp, ma a mio avviso le sentenze vanno si lette e comprese, ma non facciamo l'errore di generalizzare perche' ogni sentenza va letta nel suo contesto e nell'ambito in cui si e' prodotta, ogni confronto, a mio onestissimo avviso, non serve a niente.
Venendo al caso specifico, qui l'rspp essendo interno e con delega alla sicurezza e' stato condannato della mancata formazione a mio avviso sia perche' in qualita' di rspp doveva conoscere i programmi di formazione (art.33) sia perche' nel ruolo di delegato vi ci doveva provvedere, quindi due aspetti uno direttamente legato al ruolo di rspp e l'altro invece riferito al ruolo di delegato. Sono questi due aspetti messi assieme, a mio avviso, che giustamente hanno fruttato la condanna. Se l'rspp non avesse avuto la delega e avesse preparato "il programma di formazione", nulla gli si poteva dire in merito alla mancata attuazione perche' da art.33 l'rspp non deve erogare la formazione, che resta specifico obbligo del datore di lavoro. L'rspp, nell'ambito della valutazione dei rischi, avrebbe dovuto comunicare al ddl che in caso di nuove assunzioni la formazione era da farsi prima dell'adibizione alla mansione, ma non poteva autonomamente decidere di formarlo (sempre nel caso senza delega ovviamente). Questo, poi, ancor di piu' se si fosse trattato di consulente esterno, in quanto non intervenendo nell'organizzazione aziendale e non potendo conoscere le singole attivita' (le info ricordiamo deve sempre darle il datore di lavoro come obbligo!), poteva non essere manco a conoscenza dell'assunzione di un nuovo lavoratore.
Quindi in via generale, e' fondamentale che gli rspp facciano sempre il loro compito/dovere al meglio,perche' e' nella sostanza delle loro azioni, contestualizzate con i ruoli svolti in azienda, che possono determinare in campo penale il nesso di causalita', ma non commettiamo per piacere l'errore di ritenere che l'rspp debba SEMPRE trasformarsi nella fantomatica figura del "RESPONSABILE DELLA SICUREZZA", termine che personalmente ho ancora sentito nelle aule di tribunale.
GG
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0
23/11/2013 (13:54:57)
Buongiorno GG,
condivido in pieno ogni riga del suo post.

Saluti.

Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
24/11/2013 (00:05:37)
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, “gli obblighi di vigilanza e di controllo che gravano sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui sono demandati dalla legge compiti diversi intesi ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza relative alle varie attività aziendali” [Cass. Pen., sez. IV, 04.07.2008, n. 27420]: e dunque “la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” [Cass. Pen., sez. IV, 08.02.2008, n. 6277].
Nella definizione di cui all’articolo 2 viene ricordato che l'rspp coordina il servizio di prevenzione e protezione: tale sottolineatura intende, seppur con un verbo improprio che rimanda alla ben altrimenti connotata figura del coordinatore nel cantiere, far emergere la natura consulenziale del ruolo di RSPP – già prevista dal decreto legislativo 19 .09.1994 n. 626 ed ora ulteriormente ribadita dal decreto 9 aprile 2008 n. 81 - quale figura cui è richiesta un’attività di coordinamento consulenziale nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, da svolgersi attraverso un approccio sistemico ed integrato.
Per le attività più rischiose è prevista l'istituzione obbligatoria del servizio di prevenzione interno all’azienda o all’unità produttiva (art. 31 comma 6, che significa che il responsabile del servizio prevenzione e protezione deve essere un interno).
Il legislatore ha dunque recepito normativamente un prassi oramai invalsa da tempo in alcune aziende aziende: difatti il comma 7 dell’art. 31 D.Lgs. n. 81/2008 consente la costituzione di un unico servizio di prevenzione e protezione nelle aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese.
L’articolo 32 D.Lgs. n. 81/2008, infine, ripropone, con varianti, il contenuto dell’articolo 8-bis del D.Lgs. n. 626/94, richiamando l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 26.01.2006 e prevedendo che le competenze acquisite debbano essere registrate nel libretto formativo del cittadino, istituito dall’articolo 2, c. 1, del D.Lgs. 276/2003, ma nei fatti, tuttora oscuro oggetto di desiderio. sfuggente ed evanescente, previsto in alune regioni ma non attuato.
Gli studiosi sono concordi nel ritenere che il soggetto designato dal datore di lavoro a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sia da intendersi come organo meramente consultivo e propositivo, svolgendo “il ruolo di mero coordinatore” del servizio di prevenzione e protezione, con funzione di “supporto tecnico al datore di lavoro” (Giovanni Nicolini, ISL n. 3/99 p. 139), il quale farà sua la consulenza “per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario” (Culotta, il responsabile esterno del servizio di sicurezza. Responsabilità civile e penale, Culotta, Di Lecce, Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro,1996, 98).
La norma citata dispone infatti che il servizio di prevenzione e protezione “è utilizzato” dal datore di lavoro, è quindi un mero strumento a disposizione dello stesso, senza autonomo potere decisionale, tanto è vero che nessuna sanzione a titolo contravvenzionale è prevista a carico dell’RSPP e degli addetti al servizio, mentre tutti gli altri soggetti aziendali e non possono incorrere in contravvenzione.
I compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono indicati dall'articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione del D.Lgs. 81/2008:
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Risulta anche chiaro che nessun potere ha il Responsabile del servizio, in quanto tale (diverso il caso in cui, impropriamente, venga designato Rspp un soggetto aziendale che fa parte della linea operativa aziendale come preposto o dirigente,ma in tal caso opereranno le sue responsabilità in quanto dirigente o preposto,e non quale Rspp) di adottare le misure di sicurezza, essendo privo di autonomia finanziaria, e “pertanto in tale veste deve considerarsi semplice ausiliario del datore di lavoro” (Giovanni Nicolini, ISL n. 3/99 p. 139), in quanto “nel modello di gestione partecipata proposto dalla nuova disciplina, il datore di lavoro è obbligato ad operare le proprie scelte in materia, interpellando sempre i suoi esperti e consultando contemporaneamente i rappresentanti dei beneficiari della tutela, affinché le decisioni da adottare sia le più meditate possibili e vengano assunte alla stregua delle indicazioni scaturenti dalla costruttiva dialettica di tutte le parti interessate” (Culotta, Di Lecce, Costagliola, "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, pp. 69, V ed. 1998, Il sole 24Ore).
In effetti il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione mantengono una “funzione essenzialmente consultiva e promozionale” e ciò la dottrina prevalente lo inferisce dall'assenza di obblighi penalmente sanzionati in capo ai predetti, in quanto “non sono stati compresi tra i soggetti sanzionati penalmente per le violazioni eventualmente commesse nell'esercizio delle loro attribuzioni” (op. cit.).
In tal senso si è aggiunto che “i componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico ecc.), vengono fatti propri da chi li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario” (op. cit.).
Tuttavia, mentre le norme prevenzionali (D.Lgs.81/2008) non prevedono l'Rspp come soggetto penalmente responsabile, diverso è il caso in cui si verifichi un danno ad un lavoratore o ad altro soggetto sul luogo di lavoro: l'Rspp può in tal caso essere legittimamente chiamato a rispondere per la sua condotta, sia in sede penale [reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesioni colpose (art. 590 c.p.)], qualora si possa ritenere che il fatto reato sia “conseguenza della sua azione o omissione” (art. 40 c.p.), sia in sede civile, poichè :“qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043 c.c., ma anche art. 2087 c.c.).
La responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione può derivare da fatto doloso del medesimo o da negligenza tale da configurare il concorso di colpa nel reato proprio del datore di lavoro o del dirigente, mentre per quanto riguarda le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 81/2010 tale figura è esclusa da qualunque tipo di responsabilità derivante dall’inadempimento delle obbligazioni di cui al decreto citato. L’obbligazione assunta dal responsabile interno del servizio di prevenzione e protezione è comunque quella di adempiere ai compiti affidatigli con la necessaria diligenza professionale (art. 1176 comma 2 c.c.), e dunque può conseguirne, nei confronti dell’azienda, sia una responsabilità contrattuale, sia una responsabilità civile extracontrattuale e, ni confronti dello Stato, penale per colpa speciale e professionale.
Si è anche rilevato la posizione del responsabile esterno del servizio di protezione non è equiparabile a quella del responsabile interno che sia anche dipendente dell’azienda medesima e sia collocato all'interno della linea, dell'organigramma aziendale con precisi compiti operativi: infatti in quest’ultimo caso il responsabile del servizio assumerà, a seconda delle competenze attribuitegli formalmente o svolti di fatto, connaturate allo svolgimento delle mansioni effettivamente svolte, l’eventuale responsabilità per la posizione di garanzia propria del dirigente o del preposto, e sarà dunque tenuto non solo a proporre, ma anche all’adempimento degli obblighi discendenti dalla sua posizione gerarchica quali quelli di vigilanza e controllo, e dunque dovrà dare attuazione a quanto ha previsto di realizzare come Rspp.
Per quel che riguarda le responsabilità civile dell'rspp, interno o esterno a seconda dei casi, qualora il suo operato procuri danni a terzi, occorre fare riferimento al alcuni fondamentali articoli del Codice civile.
Rispondi Autore: GG - likes: 0
24/11/2013 (12:40:59)
In avvocatese (o leguleiese) ha ottimamente espresso quello che io in semplice tecnichese intendevo esprimere ;-)
Cordiali saluti e buona domenica, con stima
GG
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0
25/11/2013 (08:45:48)
Buongiorno Avv. Dubini,
nella sua ultima digressione in merito alla questione, aiutato dai riferimenti da lei citati, ha reso tutto estremamente chiaro anche al sottoscritto.

Per sintesi quindi, pur non avendo letto le sentenze citate in altri suoi interventi, dal suo ultimo post risulta chiaro che vista l'assenza di sanzioni specifiche del RSPP nel TU, questo possa altresì essere condannato in sede penale per le conseguenze delle sue azioni o omissioni (C.P. art.40) ed in sede civile per quanto disposto agli articoli C.C. 2087 e C.C. 2043.

Avendo ora tutto più chiaro, mi rimane qualche perplessità rispetto alla possibile condanna per reati di cui al C.P.589 e C.P.590, attraverso mi pare di capire l'unico appiglio (art. 40 CP) quando l'RSPP non detiene un reale potere decisionale e di spesa.
Io in prima persona, ho visto decine di realtà che per motivi contingenti (attuale situazione economica) continuano a mantenere attivi i loro processi produttivi, dei quali fanno parte attrezzature prive di qualsiasi conformità (vuoi perché obsolete o vuoi perché danneggiate e non correttamente e nei giusti tempi manutenute).
Lei crede che nel caso in cui data una situazione difforme di una macchina, alla quale è adibito in lavoratore X, qualora a questi venga cagionato un infortunio che sfocia nel 590 (ad esempio) sia facilmente condannabile davvero l'RSPP.
Lei sa quante volte l'RSPP di questa realtà (inventata) ha esposto la situazione in modo informale (inizialmente) e formale (nel seguito) al DDL?
Lei sa quante volte si è visto voltare le spalle?
Lo sa in quanto del mestiere, quindi sono a chiederle se in un caso simile si possa di pensare un RSPP che non ha autorità alcuna a prendere decisioni e men che meno a spendere un euro.

Detto ciò, approfitto della sua competenze per cercare di chiarirmi un altro dubbio, che è restato a latere nella discussione, ma che mi ha fatto venire in mente quando ha parlato di RSPP interno.

Cosa vuol dire appunto RSPP interno?
Ne ho sentite nel corso degli anni di cotte e di crude.

Un RSPP non stabilizzato da una azienda (intendo con un contratto a tempo indeterminato o indeterminato) al quale tuttavia la stessa azienda, riserva un ufficio nel suo sito produttivo è considerabile interno?

P.S.

Per tornare alla nostra iniziale discussione, per quanto concerne i compiti del SPP, alla luce del suo ultimo post, devo ritenere che farli diventare obblighi perché in un disposto di legge è stata un pò una sua forzatura iniziale, dettata forse da un momentaneo nervosismo giusto?
Tant'è che le sanzioni al RSPP, stavolta condivisibili, attingono a ben altre fonti giuridiche.

Grazie mille dei suoi preziosi spunti.

Cordialmente

R.Deli
Rispondi Autore: RSPP - likes: 0
25/11/2013 (14:48:25)
Buongiorno a tutti,

Sono un RSPP, mi scuso se non aggiungo altro qualcuno capirà il motivo.

@ RD, a leggere quello che scrivi sembri un DDL e non un RSPP. Volendo o nolendo non si può negare la giurisprudenza che purtroppo ci condanna inevitabilmente.
I nostri colleghi formatori, purtroppo, ignorano le cose dette dall'avv. Dubini e ci inculcano che la colpa di tutto è del DDL ma non è così.
Ringrazio molto l'avvocato che ha gentilmente dedicato il suo tempo a darci delle delucitazioni importanti e documentate e mi auguro che continui ad intervenire tutte le volte che lo ritiene opportuno. Forse in questo modo tutti gli RSPP posso arricchire il proprio bagaglio culturale che a quel che leggo e sento è veramente povero e, tutto ciò è scandaloso.

Grazie ancora per la consulenza gratuita avv. Dubini .

RSPP
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0
26/11/2013 (07:55:38)
Buongiorno Avv. Dubini,
nella sua ultima digressione in merito alla questione, aiutato dai riferimenti da lei citati, ha reso tutto estremamente chiaro anche al sottoscritto.

Per sintesi quindi, pur non avendo letto le sentenze citate in altri suoi interventi, dal suo ultimo post risulta chiaro che vista l'assenza di sanzioni specifiche del RSPP nel TU, questo possa altresì essere condannato in sede penale per le conseguenze delle sue azioni o omissioni (C.P. art.40) ed in sede civile per quanto disposto agli articoli C.C. 2087 e C.C. 2043.

Avendo ora tutto più chiaro, mi rimane qualche perplessità rispetto alla possibile condanna per reati di cui al C.P.589 e C.P.590, attraverso mi pare di capire l'unico appiglio (art. 40 CP) quando l'RSPP non detiene un reale potere decisionale e di spesa.
Io in prima persona, ho visto decine di realtà che per motivi contingenti (attuale situazione economica) continuano a mantenere attivi i loro processi produttivi, dei quali fanno parte attrezzature prive di qualsiasi conformità (vuoi perché obsolete o vuoi perché danneggiate e non correttamente e nei giusti tempi manutenute).
Lei crede che nel caso in cui data una situazione difforme di una macchina, alla quale è adibito in lavoratore X, qualora a questi venga cagionato un infortunio che sfocia nel 590 (ad esempio) sia facilmente condannabile davvero l'RSPP.
Lei sa quante volte l'RSPP di questa realtà (inventata) ha esposto la situazione in modo informale (inizialmente) e formale (nel seguito) al DDL?
Lei sa quante volte si è visto voltare le spalle?
Lo sa in quanto del mestiere, quindi sono a chiederle se in un caso simile si possa di pensare un RSPP che non ha autorità alcuna a prendere decisioni e men che meno a spendere un euro.

Detto ciò, approfitto della sua competenze per cercare di chiarirmi un altro dubbio, che è restato a latere nella discussione, ma che mi ha fatto venire in mente quando ha parlato di RSPP interno.

Cosa vuol dire appunto RSPP interno?
Ne ho sentite nel corso degli anni di cotte e di crude.

Un RSPP non stabilizzato da una azienda (intendo con un contratto a tempo indeterminato o indeterminato) al quale tuttavia la stessa azienda, riserva un ufficio nel suo sito produttivo è considerabile interno?

P.S.

Per tornare alla nostra iniziale discussione, per quanto concerne i compiti del SPP, alla luce del suo ultimo post, devo ritenere che farli diventare obblighi perché in un disposto di legge è stata un pò una sua forzatura iniziale, dettata forse da un momentaneo nervosismo giusto?
Tant'è che le sanzioni al RSPP, stavolta condivisibili, attingono a ben altre fonti giuridiche.

Grazie mille dei suoi preziosi spunti.

Cordialmente

R.Deli
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0
26/11/2013 (08:28:53)
Buongiorno RSSP,
non comprendo il motivo per cui ti sembro un DdL, ma preciso che non lo sono.
Assumo incarichi da RSPP, ma solo nei casi in cui ritengo valga la pena, intendo non economicamente, ma per quanto concerne il contesto aziendale in cui si va a lavorare.

Trovi scandaloso che un RSPP non conosca logiche giuridiche che lo interessano, talmente a fondo da essere quasi comparabili con la conoscenza di un legale?

Perché mai?

In un ambiente di lavoro equilibrato, a mio avviso, ognuno dovrebbe avere le proprie competenze e metterle a disposizione della propria azienda.
In questo di mondo invece (e mi riferisco a quello della sicurezza), sembra che un professionista, il cui Know How è prettamente tecnico (vuoi solo fermandosi a quella trentina ed oltre esami universitari sostenuti per accattarsi una laurea in ingegneria) debba anche essere in possesso di nozioni giuridiche al pari di quelle in possesso di coloro che della giurisprudenza hanno ne hanno fatto la loro vita (da studenti e da professionisti).

Questa è secondo me una deriva prettamente italiana, dove si sa, le cose se non si rendono complesse dal punto di vista dell'attuazione e soprattutto per la loro burocrazia, non ci piacciono affatto.

Allora, sul tuo trovare scandaloso, tutto ciò, ti rispondo semplicemente che tutto il sistema è costruito su questo "scandalo".

L'avvocato Dubini, la cui preparazione è oggettivamente indiscutibile, o comunque suoi colleghi di pari preparazione, dovrebbero iniziare a formare i futuri RSPP, ma secondo te quanto gioverebbe tutto ciò?

L'RSPP (almeno di quelli che si trovano nelle fabbriche), normalmente ha estrazione meramente tecnica, credo tu ne convenga, giusto?

Cosa dovrebbe fare l'avvocato Dubini o suo collega di pari bravura per far capire al RSPP le logiche giuridiche che ruotano intorno all'incarico che assume?

Se pur preparatissimo e bravissimo nell'esporre, si troverebbe in gran parte dei casi a predicare nel deserto, il motivo è semplicissimo, si chiama back ground del discente !!

Il diritto è logica, peraltro espressa in un idioma ed in una forma per nulla semplicemente apprendibile da uno che nella vita ha solo avuto a che fare con formule e numeri.

Del resto lo stesso sgomento che prova il sottoscritto, quando legge una sentenza e ne comprende il 5%, lo proverebbe l'avvocato Dubini se ci mettiamo a parlare di come si propaga una frattura secondo la teoria di Griffith su come si frattura fragilmente un materiale la cui struttura cristallina è CCC o pittosto CFC.

Oppure lo stesso sgomento che proverebbe l'avvocato Dubini, quando parlando della vita residua di una attrezzatura di sollevamento (di cui conosce senza dubbio l'aspetto prescrittivo e legale) si introducesse il concetto di fatica e curve di Wholer, che relazionano sforzo e numeri di cicli.

Fossi in te quindi non mi sconvolgerei molto della "scandalosa" poca preparazione di alcuni RSPP (probabilmente ti riferivi al sottoscritto) in ambito giuridico, in effetti come ho più volte affermato durante questi interventi, io ho solo e sempre posto domande per cercare di comprendere...

Io non so quanto tempo hai te di leggere sentenze e soprattutto di capirle, ma a mio avviso un sistema che chiede ad un tecnico, sia esso ingegnere, biologo, chimico, perito meccanico, geometra eccetera... di essere anche un esperto legale è un sistema che ha fallito.

Un tecnico non deve preoccuparsi principalmente di legge, ma di tecnologia e di applicarla (nel nostro caso) ai fini di salvaguardare i lavoratori.

Ciao e buon lavoro.

R.Deli
Rispondi Autore: RSPP - likes: 0
26/11/2013 (16:08:51)
Buongiorno Raffaele,
@DL
mi dispiace se ti ho offeso ma non era mia intenzione. Anzi se tu non avessi fatto gli interventi, a mio avviso costruttivi, non avremmo iniziato una discussione così interessante.

Ti preciso che del problema giuridico io personalmente sono molto spaventato non a caso non mi posso firmare. Ho purtroppo una brutta situazione dalla quale non riesco ad uscirne.

Le tue domando mi hanno permesso di seguire una discussione e di capire molte cose che come te ignoravo. Mi occupo di sicurezza da 10 anni e mai ho pensato male dei miei colleghi oppure li ho criticato e non lo avrei fatto con te che sei una persona preparata.

Ti premetto che non sono un ingegniere e dei materiali non me ne intendo, ma se ho bisogno visto che tu sei ferrato ti contatto.

La mia osservazione è rivolta a chi ci fa i corsi (per diventare RSPP o di aggiornamento)che a mio avviso sono poco preparati e spesso ci passano notizie false per vere. Non nego che sarebbe bello poter discutere e confrontarsi con un legale su questioni a noi vicine.

Mi auguro che tutto sia più chiaro e ti ringrazio di avermi dato la possibilità di confrontarmi con un collega serio e preparato, che come ho detto in giro c'è ne sono veramente pochi.

Ti ringrazio per la collaborazione e per il tempo che mi hai risevato.

Ciao e buon proseguimento di giornata.
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0
26/11/2013 (16:30:11)
Ciao,
figurati se mi hai offeso, assolutamente non temere.
Mi fa piacere se dalla discussione, spesso dai toni accesi ne è uscito qualcosa di costruttivo.
Per me si, su tutto l'interessante coinvolgimento penale dell'RSPP per un 589 o un 590 tirando in ballo il 40 ... cosa che onestamente ignoravo e che l'avvocato Dubini ci ha spiegato.

Tornando sul livello dei corsi... meglio che non mi pronunci.

Ma non può che essere così... e sarà sempre peggio.

Ciao ed in bocca al lupo.

Raffaele
Rispondi Autore: RSPP - likes: 0
26/11/2013 (17:34:10)
@DL
Ciao Raffaele,

Crepi.

Buona serata.

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