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Sulla responsabilità del coordinatore per l’incompleta redazione del PSC
Commento a cura di G. Porreca.
E’ una sentenza questa della Corte di Cassazione penale che serve a consolidare un indirizzo ormai acclarato della giurisprudenza e che si riferisce all’attività del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili nonché al rispetto da parte di questi delle disposizioni fissate dal legislatore in merito alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento. Il PSC ci cui all’art. 100 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, va redatto secondo i contenuti minimi specificatamente dettagliati nell’Allegato XV dello stesso decreto e secondo l’articolo 158 dello stesso va penalmente sanzionato non solo l’omessa redazione di tale piano di sicurezza e di coordinamento ma anche l’assenza di quelli che ex lege devono essere i contenuti propri del piano stesso. Nella circostanza, in particolare, non erano state specificate dal coordinatore le varie fasi di lavoro da realizzare in cantiere e non erano stati indicati né la stima dei costi della sicurezza né i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici.
Il caso e l’iter giudiziario
ll Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato un coordinatore per l’esecuzione dei lavori colpevole del reato di cui all’articolo 91, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 perché il piano di sicurezza non era stato redatto conformemente a quanto indicato nell'allegato XV dello stesso decreto, in quanto non era stato specificato la fase di lavoro che si stava eseguendo in cantiere, non era stata indicata la stima dei costi per la sicurezza e l'indicazione dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e lo ha dichiarato, altresì, colpevole del reato di cui all’articolo 92, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, perché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori stesso non aveva verificato l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni, seppure generiche e generali contenute nel PSC, relative al rischio di caduta per i lavoratori. Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità dell'imputato fosse emersa pacificamente dal contenuto del verbale di ispezione e dai rilievi effettuati dall’organo di vigilanza e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 1.800,00 di ammenda.
Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto appello alla Corte territoriale chiedendo di essere mandato assolto perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso o con altra formula. L’articolo 158 del D. Lgs. n. 81/2008, ha sostenuto l’imputato nel suo ricorso, sanziona la omessa redazione del piano di sicurezza e non la mera irregolarità dello stesso ed inoltre, quanto agli obblighi di cui all'articolo 92, il coordinatore ha il dovere di verificare ma non di garantire gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Allo stesso è richiesto inoltre di predisporre e verificare l'attuazione delle sole misure volte a neutralizzare o ridurre i cosiddetti rischi interferenziali, cioè rischi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli delle imprese esecutrici per cui, nel caso in esame, essendovi una sola ditta, l'obbligo di attuazione del PSC incombeva al responsabile di cantiere. La Corte di Appello con propria ordinanza, essendo la sentenza inappellabile per essere stata inflitta la sola pena dell'ammenda e, qualificando l'impugnazione come ricorso per cassazione, rimetteva gli atti, ai sensi dell'articolo 568 c.p.p. comma 5, alla Corte di Cassazione.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso dell’imputato è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato. La suprema Corte ha tenuto a precisare in merito nella propria decisione che “non è esatto, poi, che l'articolo 158 cit. sanzioni solo l'omessa redazione del piano di sicurezza, dal momento che la norma fa riferimento alla violazione dell'articolo 91 comma 1 ("redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato 15") e quindi anche al ‘contenuto’ dello stesso”. Quanto poi al numero delle imprese la suprema Corte ha fatto presente che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non si era in presenza di una sola ditta e ciò è risultato dal verbale di ispezione nel quale era stato fatto riferimento a più ditte.
“Inoltre”, ha concluso la Sez. III, “il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 92, pone, espressamente, a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la verifica dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti e, appunto, l'omessa verifica di tale applicazione risulta contestata al capo b)”.
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