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Sulla non responsabilità del coordinatore in fase di esecuzione

Sulla non responsabilità del coordinatore in fase di esecuzione
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

26/10/2015

Il coordinatore per l'esecuzione nei cantieri riveste un ruolo di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento" demandata ad altre figure operative. Di G.Porreca.

 
Anche sul ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione operante nei cantieri temporanei o mobili  la Corte di Cassazione non trova un linea comune di pensiero. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sostiene la suprema Corte in questa sentenza,  riveste un ruolo di "alta" vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che si svolgono in cantiere e non è tenuto ad una puntuale e stringente vigilanza "momento per momento" che è demandata invece ad altre figure operative quali il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti. Indirizzi di diverso contenuto si sono potuti leggere in altre precedenti sentenze della stessa Corte di Cassazione e riscontrare anche in procedimenti penali in corso nei Tribunali nell’ambito dei quali lo scrivente ha svolto la propria attività di consulente. In virtù del principio di diritto appena enunciato la Sez. III della Corte di Cassazione ha annullata una sentenza emessa da un Tribunale, ritenuta molto sintetica, atteso che ha riconosciuto la responsabilità del coordinatore in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali (relative, tra l'altro, alle lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore) senza precisare se le stesse fossero comunque riferibili a quei doveri di "alta" vigilanza sopra richiamati ed imposti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori oppure demandate ad altre figure.
 

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Il caso e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha dichiarato l’amministratore di una società, nella qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, responsabile di talune violazioni commesse nell'ambito dì un cantiere edile, analiticamente indicate nel capo di imputazione, e lo ha condannato alla pena di seimila euro di ammenda. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione adducendo diverse motivazioni. Lo stesso ha sostenuto infatti che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione soltanto su alcune prove, senza tenere in alcun conto altre, di segno contrario, che avrebbero confermato invece che il cantiere in oggetto non presentava, in realtà, alcuna irregolarità. Secondo lo stesso, inoltre, la sentenza gli avrebbe assegnato, in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, alcuni doveri di vigilanza "minuti" non propri di tale figura alla quale sarebbe invece demandato soltanto un obbligo di controllo "alto", «che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)».
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte ci Cassazione che pertanto ha annullata la sentenza con rinvio al Tribunale di provenienza.
Con riguardo alla figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 92, del D. Lgs. n. 81 del 2008, ha fatto presente la suprema Corte, occorre rilevare che i compiti assegnati allo stesso risalgono al D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE), nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, diversamente a lui riferibili, implicanti particolari competenze tecniche.
La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità, ha proseguito la Sez. III, discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, "alta vigilanza" che la legge demanda allo stesso, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art. 5 del D. Lgs. n. 494 del 1996, ed attualmente trasfuso nel citato art. 92 del D. Lgs. n. 81 del 2008, in forza dei quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione dei contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
 
In forza quindi di quanto detto, risulta quindi evidente, ha così proseguito la suprema Corte, che, così come affermato dal ricorrente, “il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza ‘alta’, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza ‘momento per momento’, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto”. La motivazione avanzata dal Tribunale, ha così concluso la Sez. III, è risultata quindi, oltre che molto sintetica, non aderente al principio di diritto appena enunciato, atteso che ha riconosciuta la responsabilità dei coordinatore in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali (relative, tra l'altro, alle lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore), senza precisare se le stesse fossero comunque riferibili, nel caso di specie, a quei doveri di vigilanza "alta" sopra richiamati, imposti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oppure invero demandate ad altre figure.
 
 
Gerardo Porreca
 
 




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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
26/10/2015 (08:23:48)
Ringrazio l'ingegnere Porre ca per aver pubblicato la notizia in modo integrale.
Molto interessante.
Grazie
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/10/2015 (13:53:51)
In concreto nulla di nuovo visto che la prima sentenza che stabilisce quale sia la condotta penalmente esigibile da parte del CSE risale al gennaio 2010 ed è la la n° 1480.
A questa ne sono seguite una decina.

Il problema che i soliti commentatori talebani non fanno altro che commentare le sentenze che respingono il ricorso dei CSE; in questi casi, come CSE, o hai torto marcio oppure ti sei scelto avvocato difensore e CTP che hanno sbagliato la strategia difensiva.

Diverse decine ce ne sono nella giurisprudenza penale di riferimento.

Merito va dato al collega Porreca ed a Puntosicuro di aver dato risalto anche a questa recente pronuncia.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 1
26/10/2015 (13:56:35)
Pardon... ho sbagliato una cifra digitando il numero della sentenza.

La sentenza è la n° 1490 del 14 gennaio 2010 (Cassazione Penale sezione IV)
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0
27/10/2015 (15:46:16)
...merito anche della testardaggine della enorme competenza e della lungimiranza dell'ing. Catanoso che ha sempre insistito su tutti i fronti, inquadrando esattamente il vero ruolo del CSE...
Rispondi Autore: Ignazio Cavalluzzi - likes: 1
27/10/2015 (18:16:42)
E' vero che vi sono altre sentenze precedenti a questa che scagionano il CSE per non aver vigilato continuamente la sicurezza nel cantiere, ma questa, a mio avviso, mette nero su bianco affermando un principio noto da tempo,che il CSE non svolge i compiti del preposto, dirigente e datore di lavoro circa la sorveglianza costante sulla attuazione delle misure di sicurezza. Anch'io plaudo l'ing. Catanoso per essersi battuto sempre per affermare questa verità non sempre vista dalla Giurisprudenza. Ringrazio anche l'ing. Porreca per aver consentito la pubblicazione integrale di questo articolo.

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