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Sull'applicazione delle procedure di estinzione del reato

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

03/09/2012

L’estinzione del reato ex d.lgs.758/94 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia il contravventore ma la società alla quale appartiene. Di G. Porreca.

 
 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Breve e lapidaria è questa sentenza della Corte di Cassazione sull’applicazione del D. Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, contenente “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, il quale nel 1994 introdusse nell’ambito del codice penale delle procedure di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. Spesso la Corte di Cassazione si è occupata dell’ applicazione del D. Lgs. n. 758/1994 ma questa volta la sentenza riguarda un caso che si è poche volte in passato riscontrato nelle espressioni della suprema Corte e cioè in particolare le modalità di pagamento in sede amministrativa della somma ridotta pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita  per la contravvenzione commessa al quale viene ammesso il contravventore da parte dell’organo di vigilanza se lo stesso ha adempiuto ad una prescrizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pagamento che rappresenta una delle condizioni che il legislatore ha fissato con l’art. 24 dello stesso D. Lgs. perché possa essere dichiarato estinto il reato. Sostiene la suprema Corte in questa sentenza che l’estinzione del reato contravvenzionale ex D. Lgs. n. 758/1994 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma corrispondente alla sanzione ridotta non sia il contravventore ma la società alla quale lo stesso appartiene.
 

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Il fatto, la condanna e il ricorso in Cassazione.
Il G.I.P. presso il Tribunale ha condannato (con rito abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) il datore di lavoro di una società per avere occupato alle proprie dipendenze un adolescente, quale aiuto cameriere sottoponendolo a visita medica, però, solo dopo la data di assunzione.
 
Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite il difensore, ed ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata denunciando una violazione di legge in relazione alla applicazione degli artt. 20, 21, 23 e 24 del D. Lgs. n. 758/1994 in quanto l'avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa avrebbe dovuto comportare una declaratoria di estinzione del reato ex art. 24 o, comunque, una improcedibilità dell'azione penale perché non vi era stata notifica della contravvenzione all'imputato personalmente. Veniva contestata in particolare la decisione del G.I.P. di negare il proscioglimento sulla base del rilievo che la sanzione amministrativa era stata pagata dalla società e non dal contravventore. Il ricorrente ha, altresì, messo in evidenza la contradditorietà della motivazione indicata nella sentenza nel momento in cui è stata valorizzata la differenziazione tra società e contravventore materiale, ai fini dell'esclusione dell'effetto liberatorio del pagamento operato dalla società, e non è stato tenuto invece in conto la necessità di notificare il verbale di ispezione direttamente all'imputato autore dell'infrazione e non alla società.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione.
I motivi addotti dal ricorrente sono stati ritenuti entrambi fondati dalla Corte di Cassazione che ha annullata la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato ascritto al ricorrente è stato dichiarato estinto per intervenuta oblazione amministrativa.
 
Infatti l'estinzione mediante pagamento della sanzione amministrativa, fatta dall'amministratore della società”, ha sostenuto la suprema Corte, “non può che riverberare anche a favore della persona fisica contravventore che operi nella società perché - come ricordato da questa S.C. recentemente (Sez. 3^, 29.11.11 - 1.2.12, Vincenzoni, n. 4347) in relazione a fattispecie assimilabile alla presente (nella quale, in una fattispecie di omesso versamento di contributi previdenziali il versamento sanante dei contributi era stato operato dall'amministratore della società pro tempore quando il contravventore era già cessato dalla carica) - è da ritenere un principio generale, che, nel caso in cui l'obbligazione faccia capo a persona che operi in una società che provveda ad ottemperare alle prescrizioni, l'oblazione amministrativa di cui al D. Lgs. n. 758 del 1994, art. 24, opera a favore della persona fisica dipendente che abbia contravvenuto”.
 
Una diversa interpretazione, ha quindi sostenuto la Sez. III, si risolverebbe in una irragionevole limitazione dell'ambito di operatività della causa speciale di estinzione del reato chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori. Il raggiungimento di tale risultato, inoltre, sia pure attraverso l'assunzione dell'onere del pagamento da parte della società cui appartiene la persona fisica che ha contravvenuto, fa passare in secondo piano l'interesse dello Stato alla punizione di quest'ultima.
 
Del resto”, ha quindi concluso la Sez. III, “questo è lo spirito costante della linea interpretativa di questa Suprema Corte che, in tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro - in ossequio al dettato del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 15, comma 3, (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma della L. 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8) - ha sempre valorizzato, ai fini della operatività della procedura di estinzione prevista dal D. Lgs. 19 dicembre 1974, n. 758, art. 20 e segg., il mero dato obiettivo della spontanea regolarizzazione delle pregresse violazioni, anche quando trattisi di reati istantanei già perfezionatisi”.
 
 
 
 
 


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Rispondi Autore: RAFFAELE Giovanni - likes: 0
03/09/2012 (17:28:16)
Finalmente come sempre , seppur in ritardo la S. C. è intervenuta chiarendo il principio oblativo in relazione ad estinzione a norma di legge di una violazione, dove per principio giuridico e scopo primario della legge è quello del ripristino della regolarità. Che bello mi sparo al prossimo convegno tale tesi da me sempre convintamente sostenuta, seppur a volte in contrasto con il pensiero di qualche Magistrato .

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