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Sugli obblighi di vigilanza da parte del coordinatore per l’esecuzione
Commento a cura di G. Porreca.
Un’altra sentenza questa della Corte di Cassazione sugli obblighi di vigilanza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili nella quale viene posto in evidenza la necessità di un intervento da parte di quest’ultimo al fine di valutare eventuali provvedimenti da adottare, anche di sospensione dei lavori, nel caso che accerti il ricorso da parte dell’impresa esecutrice ad attrezzature di lavoro non previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, specie se utilizzate in carenza di sicurezza sul lavoro.
L’evento infortunistico e l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro di un’impresa ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione alle pene reputate di giustizia in relazione alle lesioni personali gravissime subite da un operaio alle dipendenze dell’impresa stessa il quale durante dei lavori di fornitura e montaggio di serramenti e rivestimenti delle facciate di un fabbricato, a seguito del ribaltamento della piattaforma sulla quale si trovava per svolgere la propria attività, precipitava al suolo dall'altezza di circa 3 metri. La Corte d'Appello giudicando sulle impugnazioni proposte dagli imputati, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale che nel resto confermava, ha concesso le attenuanti riducendo la pena inflitta in primo grado.
Entrambi gli imputati hanno proposto separatamente ricorso per cassazione adducendo diverse motivazioni. Il coordinatore per l’esecuzione, in particolare, ha precisato che per i lavori in corso era prevista nel PSC ed era stata in effetti utilizzata in un primo momento una piattaforma/navicella a braccio poi sostituita su decisione del committente e per motivi di costi da un’altra attrezzatura per il sollevamento delle persone a pantografo di tipo verticale già utilizzata per lavori effettuati all’interno del fabbricato. Il coordinatore ha sostenuto di avere espressamente vietato l’uso di quella attrezzatura perché inidonea per i lavori all’esterno a cagione della sporgenza dei marciapiedi e perché il suo uso è consentito solo su superfici perfettamente piane e lisce così come non era quella di sistemazione dell’attrezzatura medesima.
In definitiva quindi la Corte territoriale, secondo il coordinatore, aveva malamente interpretato i fatti reputando che la decisione di usare il sollevatore causa dell'incidente fosse stata presa da lui, che inoltre il POS non fosse stato modificato e che l'operaio infortunato non fosse stato formato ed informato, oltre che dotato dei presidi di sicurezza personali, dei quali tra l’altro non si era avvalso per sua scelta personale. Il coordinatore ha quindi ribadito nel suo ricorso che nel PSC era previsto l’uso di piattaforme aeree, indicando le relative prescrizioni e cautele d'uso, e che l’incidente era da addebitare ad un erroneo utilizzo dell’attrezzatura stessa. Questi ha posto altresì in evidenza che si recava in cantiere 3/4 volte alla settimana né poteva esigersi maggior presenza. che avrebbe potuto ordinare la sospensione dei lavori solo in caso di situazione di pericolo grave ed imminente e che nei sopralluoghi aveva accertato l’utilizzo in cantiere solo di cestelli su mezzi mobili ben diversi dall'elevatore di cui all’infortunio.
Il coordinatore ha escluso, altresì, che dovesse vigilare continuativamente sul cantiere, né poteva prevedere che l'elevatore di cui all’infortunio, che veniva utilizzato in condizione di piena sicurezza per lavori all’interno dell'edificio, venisse illogicamente adoperato sul marciapiedi esterno dove non vi era uno spazio utile sufficiente e corrispondente alle dimensioni della piattaforma, dotata di quattro ruote, delle quali le due anteriori sterzanti e motrici, ancor più in assenza di un operatore a terra addetto alle necessarie informazioni per gli spostamenti.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermata la condanna degli imputati. La stessa ha in premessa sottolineata la carenza di sicurezza della navicella a pantografo utilizzata dal lavoratore al momento dell’infortunio e precipitata rovinosamente al suolo trattandosi di un macchinario mobile, dotato di ruote, incapace di mantenere la posizione in presenza di accidentalità o pendenze del terreno (e il marciapiedi era accidentato e in pendenza), al quale sarebbe comunque occorso spazio di manovra adeguato (invece risultava largo praticamente quanto il marciapiedi). La stessa ha inoltre posto in evidenza che non rispondeva al vero che la decisione di utilizzare l'elevatore a pantografo si dovesse attribuire come sostenuto ad autonoma decisione del lavoratore in quanto quello più sicuro a cestello già utilizzato era stato restituito al noleggiatore.
Per quanto riguarda la posizione del coordinatore e le sue dichiarazioni in merito alle modalità di vigilanza in cantiere la suprema Corte ha affermato che lo stesso aveva l'obbligo di vigilare sulla correttezza delle procedure al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e non poteva, di certo, pretendere di andare esente da responsabilità assumendo di non aver preso visione del piano integrativo presentato dall’impresa né che l'infortunio fosse dipeso da un uso inadeguato dell'elevatore a pantografo dovuto a improvvisa scelta dell'operaio, il quale invece non aveva tenuto una condotta tale da potersi definire imprevedibile e tale da spezzare il nesso di causalità. “Se egli, invece, avesse vigilato”, ha sostenuto la Sez. IV, “si sarebbe dovuto accorgere (e si è visto che l'uso si protrasse per diversi giorni) che la macchina veniva utilizzata in assenza delle condizioni di bonifica minime dell'ambiente esterno per garantire la sicurezza del personale operante”.
“Il coordinatore”, ha quindi concluso la suprema Corte, “dotato delle necessarie competenze tecniche e assunta funzione allo scopo, omise, per restare alla fase esecutiva, di vigilare sul singolare metodo d'assicurare le protezioni individuali agli operai (i presidi, nella migliore delle ipotesi, venivano lasciati alla loro iniziativa non sindacata) e, qual che più è grave, lasciò che fosse impiegato nei lavori esterni l'elevatore in discorso, tipicamente impiegabile solo nei lavori al chiuso, senza prima essersi assicurato che l'area di lavoro fosse stata resa idonea ad un tal utilizzo. Da qui l'ineludibile conclusione che si ebbe a trattare di evento prevenibile e prevedibile, ove fossero state osservate le condotte doverose previste ed impedite quelle vietate”.
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Rispondi Autore: Giuliano Degl'Innocenti - likes: 0 | 25/03/2013 (08:38:18) |
Certo, se è vero (come da lui dichiarato)che andava in cantiere 3/4 volte alla settimana, non poteva non vedere che stavano utilizzando erroneamente quella attrezzatura che egli stesso CSE aveva espressamente vietato di usare perché inidonea per i lavori all’esterno. |
Rispondi Autore: Rizzato Emanuele - likes: 0 | 25/03/2013 (08:39:54) |
ancora una volta vengono date delle colpe al CSE per mancata vigilanza; quando invece i suoi obblighi sono di verifica. qui non si tratta minimamente il fatto che l'utilizzo improprio delle attrezzature è una responsabilità del lavoratore e del Datore di Lavoro. Si continua a mettere in mezzo il CSE, il quale comunque non può e non deve garantire una presenza costante in cantiere! |
Rispondi Autore: Rizzato Emanuele - likes: 0 | 25/03/2013 (09:09:24) |
ancora una volta vengono date delle colpe al CSE per mancata vigilanza; quando invece i suoi obblighi sono di verifica. qui non si tratta minimamente il fatto che l'utilizzo improprio delle attrezzature è una responsabilità del lavoratore e del Datore di Lavoro. Si continua a mettere in mezzo il CSE, il quale comunque non può e non deve garantire una presenza costante in cantiere! |
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0 | 25/03/2013 (10:12:39) |
Per quanto è dato di comprendere dal sunto della sentenza (e mi pare più che sufficiente) se: 1) nel PSC era stato previsto l'uso di una piattaforma aerea indicando le relative prescrizioni e cautele d'uso (voglio sperare che nell'individuazione ed analisi dei rischi interferenziali risultasse necessario indicare queste cose) 2) lo stesso CSE aveva "proibito" (e quì non si capisce bene se tale prescrizione era inserita nel PSC o in un verbale di riunione di coordinamento oppure "a voce"... ma ininfluente ai fini delle successive considerazioni) l'utilizzo di PLE a pantografo in quanto il terreno esterno di appoggio all'attrezzatura non era livellato 3) l'infortunio è avvenuto dopo alcuni giorni che l'attrezzatura, ritenuta inidonea, veniva utilizzata 4) il CSE visitava 3-4 volte la settimana il cantiere... ... o, in quel periodo il CSE non è andato in cantiere (e, quindi, non poteva vedere l'inidoneo utilizzo della PLE) oppure, se ci è andato, diventa difficile pensare che non possa aver visto l'inosservanza alla sua prescrizione di divieto dell'uso di questa attrezzatura. Se così, come sembra, stanno le cose il collega CSE risulta alquanto indifendibile.... in funzione, anche, di quella motivazione che la Cassazione ha fornito: "...che l'infortunio fosse dipeso da un uso inadeguato dell'elevatore a pantografo dovuto a IMPROVVISA scelta dell'operaio, il quale invece NON AVEVA TENUTO una condotta tale da potersi definire IMPREVEDIBILE e tale da spezzare il nesso di causalità..." Cosa, quest'ultima, sulla quale (anche su questa Testata) si continua a ritenere indispensabile per "giudicare" il nesso di causalità fra evento infortunistico e il comportamento del CSE (che la Suprema Corte sta, sempre di più, tenendo in considerazione) Poi, come giustamente afferma Quadrato... che ancora si debbano trovare nelle sentenze termini quali "vigilare" al posto di "verificare"... |
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0 | 25/03/2013 (11:05:24) |
Per quanto è dato di comprendere dal sunto della sentenza (e mi pare più che sufficiente) se: 1) nel PSC era stato previsto l'uso di una piattaforma aerea indicando le relative prescrizioni e cautele d'uso (voglio sperare che nell'individuazione ed analisi dei rischi interferenziali risultasse necessario indicare queste cose) 2) lo stesso CSE aveva "proibito" (e quì non si capisce bene se tale prescrizione era inserita nel PSC o in un verbale di riunione di coordinamento oppure "a voce"... ma ininfluente ai fini delle successive considerazioni) l'utilizzo di PLE a pantografo in quanto il terreno esterno di appoggio all'attrezzatura non era livellato 3) l'infortunio è avvenuto dopo alcuni giorni che l'attrezzatura, ritenuta inidonea, veniva utilizzata 4) il CSE visitava 3-4 volte la settimana il cantiere... ... o, in quel periodo il CSE non è andato in cantiere (e, quindi, non poteva vedere l'inidoneo utilizzo della PLE) oppure, se ci è andato, diventa difficile pensare che non possa aver visto l'inosservanza alla sua prescrizione di divieto dell'uso di questa attrezzatura. Se così, come sembra, stanno le cose il collega CSE risulta alquanto indifendibile.... in funzione, anche, di quella motivazione che la Cassazione ha fornito: "...che l'infortunio fosse dipeso da un uso inadeguato dell'elevatore a pantografo dovuto a IMPROVVISA scelta dell'operaio, il quale invece NON AVEVA TENUTO una condotta tale da potersi definire IMPREVEDIBILE e tale da spezzare il nesso di causalità..." Cosa, quest'ultima, sulla quale (anche su questa Testata) si continua a ritenere indispensabile per "giudicare" il nesso di causalità fra evento infortunistico e il comportamento del CSE (che la Suprema Corte sta, sempre di più, tenendo in considerazione) Poi, come giustamente afferma Quadrato... che ancora si debbano trovare nelle sentenze termini quali "vigilare" al posto di "verificare"... |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 28/03/2013 (12:16:31) |
L'intervento di Ceruti ha centrato il problema. Quanto al significato di verificare, Vi faccio notare che secondo il dizionario Hoepli della lingua italiana VERIFICARE significa: "1 Accertare la verità, l'esattezza, la regolarità di qualcosa; controllare, appurare: v. l'autenticità di una notizia, di un documento, di una testimonianza; v. il peso, il prezzo della merce; v. se i conti tornano ‖ Controllare macchine, strumenti e sim. per accertarne il buon funzionamento:". Quindi direi che la Corte di cassazione quando equipara verificare a vigilare rispetta in pieno il senso letterale del verbo. Ovviamente il CSE verifica e vigila con una periodicità proporzionata all'obbligo proprio di un coordinatore, quindi non tutti i giorni, ad esempio e in linea di massima, mentre il datore di lavoro verifica e vigila tutti i giorni, anche tramite preposti. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 17/12/2014 (22:46:50) |
Qui ci sono delle sentenze di assoluzione del CSE: Tribunale di Milano, Sez. 6, 24 settembre 2014, n. 7017 - Cantiere su sede ferroviaria e investimento di un lavoratore: assoluzione del CSP/CSE. Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Pen., 20 maggio 2014, n. 1089 - Infortunio sul lavoro per caduta da un camion durante lo scarico di materiale: assoluzione del CSE Tribunale di Sondrio, Sez. Pen., 18 marzo 2014, n. 102 - Infortunio sul lavoro e assoluzione del CSE Tribunale di Como, Sez. pen., 26 febbraio 2014, n. 270 - Assoluzione del Coordinatore per l'esecuzione Tribunale di Milano, Ufficio del GIP, 23 gennaio 2014, n. 27 - Caduta dal ponteggio: assoluzione del coordinatore per la sicurezza Tribunale di Bologna, Ufficio del GIP, 20 aprile 2012, Archiviazione p.p. a carico di un CSE Tribunale di Como, Sez. Erba, 30 luglio 2013, n. 129 - Infortunio e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione Tribunale di Avellino, Sez. Pen., 03 ottobre 2011, n. 151 - Caduta dall'alto e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione Per chi volesse leggere integralmente le sentenze, basta digitare gli estremi delle stesse su un qualunque motore di ricerca |
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0 | 18/07/2017 (09:04:34) |
Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori". Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996". Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08 Avv. Giulia BRUNELLI STUDIO LAGEARD Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro. In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori. Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente. Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834). |