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Se il nominativo del CSP o CSE è indicato a sua insaputa nei documenti
Con Cassazione Civile, Sez.I, 13 aprile 2026 n.9324, la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso di A. “nei confronti del Comune di Milano che lo aveva nominato, a sua insaputa, Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (CSP) e Coordinatore per la sicurezza e la salute durante l’esecuzione dell’opera (CSE) in relazione a tre appalti per la manutenzione del verde pubblico comunale.”
In particolare, egli “sosteneva che nessun compenso gli era stato corrisposto per i predetti tre incarichi generali e chiedeva quindi la condanna del Comune al risarcimento del danno da uso illecito del proprio nome e da uso illegittimo dei propri dati personali, quantificato nella misura di 1.320.000 Euro (poiché non essendo stato informato in merito alla nomina quale CSP e CSE e avendo scoperto di detta nomina solo a distanza di tre anni aveva generato una situazione di grave rischio in caso di possibile evento infortunistico sul lavoro, nonché, una volta scoperto l’abuso della parte convenuta, un grave nocumento all’attore dal punto di vista psicologico poiché, svolgendo l’attività propria di RSPP nonché di CSP e CSE, si è subito reso consapevole della gravità della situazione e del pericolo che avrebbe potuto correre); in subordine al pagamento del compenso per le nomine predette quantificato in 1.300.000,00 euro.”
Il Tribunale di Milano, così come poi successivamente la Corte d’Appello, ha respinto le predette domande del ricorrente, condannandolo a rimborsare al Comune di Milano - nonché alle società di assicurazione chiamate in causa in manleva dal Comune - le spese di lite, liquidate, per ciascuna parte, in euro 26.500 per compensi (oltre oneri accessori).
Secondo la Corte d’Appello, “dalla documentazione prodotta dal Comune di Milano risultava che gli appalti oggetto di causa erano inerenti alla manutenzione programmata delle aree comunali a verde pubblico” e “che di conseguenza, trattandosi di appalti di servizi, non sussisteva l’obbligo di nominare il CSP e il CSE in quanto tali nomine erano previste, secondo gli artt.89 e 90 D.Lgs.81/2008, soltanto per i “cantieri”, cioè per i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”.
Pertanto, a parere dei Giudici d’appello, “era senz’altro condivisibile la pronuncia di primo grado, laddove aveva ritenuto che “l’indicazione ... del nominativo dell’attore nelle notifiche ex art.99 T.U. 81/2008 sub doc.4-6 att. era per così dire prodromica ai futuri (ed eventuali) cantieri che sarebbero stati aperti in esecuzione del contratto quadro di appalto ma non dispiegava un immediato e concreto effetto ai sensi degli articoli 88 e ss. del T.U.81/2008, proprio perché in quel momento non vi erano cantieri, per il solo fatto della conclusione del contratto di appalto””.
Nel richiamare le “notifiche ex art.99 T.U.”, la Corte sta facendo ovviamente riferimento all’istituto della notifica preliminare, che deve essere trasmessa dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori e che deve obbligatoriamente contenere, ai sensi dell’allegato XII al D.Lgs.81/08, anche il/i “Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i))” e il “Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i))” (punti 6 e 7 All.XII al D.Lgs.81/08).
Sul rapporto tra l’istituto della notifica preliminare e gli aspetti sostanziali e obbligatori legati all’organizzazione del cantiere ai sensi del Titolo IV del D.Lgs.81/08, due anni fa, con Cassazione Penale, Sez.IV, 12 settembre 2024 n.34387, la Suprema Corte ha chiarito che “dalla previsione dell’obbligo di aggiornare la notifica nel caso di varianti in corso d’opera, dunque, possiamo trarre, quale logica conseguenza, che il sopraggiungere di nuovi provvedimenti di autorizzazione dei lavori non muta l’identità del cantiere, che è determinata dall’opera, per come inizialmente progettata e via via definita, sino al completamento, anche in forza di varianti.”
In tale ottica, “l’evoluzione dell’opera, legittimata sul piano amministrativo da nuovi provvedimenti, può far insorgere le condizioni per la nomina del coordinatore, non presenti ab origine. Ma ciò non si riflette in una ‘novazione’ del cantiere. Pertanto, questo persiste sino alla effettiva ultimazione dei lavori, la cui dimostrazione può essere più o meno complessa”.
Tornando alla pronuncia di Cassazione Civile in commento, il motivo per cui il ricorso di A. non è stato ritenuto fondato consiste nel fatto che “le notifiche preliminari che contemplavano il nominativo dell’appellante erano prive di conseguenze giuridicamente rilevanti, in quanto soltanto in seguito all’apertura del cantiere viene per legge effettuata la nomina del CSP e CPS; del resto, lo stesso appellante aveva riconosciuto di aver svolto il ruolo di Coordinatore della sicurezza in relazione a specifici cantieri, aperti in esecuzione dei contratti di appalto oggetto di causa, ricevendo il relativo compenso”.
Per quanto concerne poi l’uso non autorizzato dei dati personali di A., la Corte d’Appello ha obiettato che “nel caso di specie i dati personali dell’attore (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) erano stati trattati dalla pubblica amministrazione in modo lecito in quanto dati necessari per l’espletamento di un servizio pubblico e, precisamente, per l’effettuazione delle notifiche preliminari, propedeutiche all’attivazione dei contratti di appalto per la manutenzione del verde pubblico; né si trattava di dati sensibili secondo la previsione di cui all’art.9 D.Lgs.n.679/2016”.
Il Coordinatore di cantiere A. ha ricorso per Cassazione con le seguenti argomentazioni (motivi di ricorso).
In primo luogo, A. ha fatto presente la contraddizione insita nel fatto che “la Corte d’Appello di Milano aveva ritenuto che “non fosse necessario il Coordinatore per la progettazione né il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, trattandosi di appalti prevalentemente di servizi”, e tuttavia poco dopo aveva affermato che “la nomina dell’ing.A. quale Coordinatore risulta funzionale all’avvio di attività future e, in tale ottica, può considerarsi prodromica rispetto all’apertura dei cantieri”.”
Secondo il ricorrente, in particolare, “il vincolo di legge di cui all’art.90, commi 3-5, D.Lgs.81/2008 (che prevede l’obbligo di nomina del CSP e CSE in determinati casi) è “funzionale e attuale, non preventivo o eventuale” e una nomina “in previsione” di eventuali lavori futuri configurerebbe un abuso procedimentale, svuotando di contenuto la tipicità del procedimento tecnico-legale”.
In tal senso, A. sottolinea che “la nomina a CSP ha effetti giuridici e tecnici precisi (obbligo di redazione PSC, vigilanza sicurezza, responsabilità ex D.Lgs.81/2008), pertanto deve fondarsi su un incarico certo, necessario causalmente legato a un’opera reale; inoltre l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile ex art.1346 c.c., e non può consistere in una funzione astratta svincolata da una prestazione concretamente eseguibile; mentre nella specie, la Corte d’Appello aveva giustificato l’attribuzione della qualifica di CSP/CSE sulla base di un’attività “forse futura””.
Effettivamente va detto che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la configurazione di un concetto di nomina (del CSP/CSE) “prodromica” o “preventiva” o “eventuale” è piuttosto problematica, in quanto, guardando anche alla giurisprudenza penale, è agevole riscontrare come la Suprema Corte tenda ad agganciare la nomina di tale soggetto ad un ruolo certo.
Ad esempio, con Cassazione Penale, Sez.IV, 23 novembre 2022 n.44557, la Corte ha ricordato che “la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all’art.90, d.lgs.n.81/08 «è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione» (Sez.4, n.4644 del 11/12/2018, dep.2019, Scardina, Rv.275707)”; da tale principio si desume che la nomina è intrinsecamente agganciata ad un presupposto concreto, ovvero ad una circostanza effettiva e configurabile.
Ad ogni modo, nel caso in commento, la Cassazione ha rigettato il ricorso di A., ritenendone infondati i motivi.
Anzitutto, a parere della Suprema Corte, “tra l’affermazione per cui non v’era nella specie - per la tipologia degli appalti - ex art.90 D.Lgs.n.81/2008 alcun obbligo di nominare il CSP e il CSE e quella per cui l’indicazione del medesimo era nella specie solo funzionale ad eseguire le notifiche di cui all’art.99 D.Lgs. citato non v’è alcuna contraddittorietà”.
Inoltre, secondo la Cassazione, “il ricorrente non indica esplicitamente quale sia la norma che la Corte di merito avrebbe violato laddove (in conformità alla decisione di primo grado) ha ritenuto che - posto che ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n.81/2008, la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) non era nella specie necessaria - si era trattato di indicazione “prodromica” del nominativo del ricorrente quale professionista individuato per il conferimento eventuale delle funzioni di CSP/CSE nell’ambito ed in funzione delle notifiche preliminari di cantiere ai sensi dell’art.99 D.Lgs.n.81/2008”.
Dopo aver richiamato la definizione di “cantiere temporaneo o mobile” prevista dall’art.89 del D.Lgs.81/08 ed il testo dell’art.90 del medesimo decreto, la Corte chiarisce che, “posto che nella specie non si trattava di appalti che prevedevano “Cantieri temporanei o mobili”, come osservato dai giudici di merito, bensì di appalti aventi ad oggetto principalmente servizi di manutenzione del verde ed eventuali opere di manutenzione straordinaria, sotto il profilo della sicurezza non si imponeva un obbligo di predisporre il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) né la nomina del Coordinatore (CSP E CSE come definiti nell’art.89 lett.e) ed f) D.Lgs.n.81/2008)”.
Prosegue la Cassazione: “tuttavia, l’indicazione del professionista in possesso dei relativi requisiti per l’ipotesi in cui detti eventuali lavori fossero stati necessari, era stata effettuata per inserire gli appalti nell’applicativo informativo della Regione Lombardia - GECA - quale adempimento di natura preliminare allo svolgimento del servizio, posto che la notifica preliminare, quale atto di comunicazione preventiva agli organi di vigilanza, deve essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori e presuppone l’indicazione dei soggetti chiamati al coordinamento della sicurezza.”
Di conseguenza, a parere della Corte, “come osserva il Procuratore generale, non si ravvisa alcuna violazione della norma indicata, né alcun profilo di danno risarcibile in assenza di una concreta operatività della nomina quale precauzionale adempimento preliminare finalizzato alla futura eventuale installazione dei “cantieri”; del resto, in seguito, in esecuzione dell’appalto generale di manutenzione del verde comunale, erano sorti distinti rapporti contrattuali relativi agli specifici cantieri ed era intervenuta la nomina ad hoc dell’ing.A. con la relativa retribuzione per le mansioni espletate, come da lui stesso ammesso.”
Per quanto attiene poi alla denunciata violazione dell’art.1346 c.c. (secondo cui l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile), essa è ritenuta dalla Corte inammissibile dal momento che “la mera indicazione del nominativo del ricorrente in funzione di adempimento preliminare all’effettuazione delle necessarie notifiche ex art.99 D.Lgs.n.81/2008 non era idonea a far sorgere alcun contratto.”
Infine, con riferimento al motivo di ricorso con cui A. lamentava un illecito utilizzo dei suoi dati personali in violazione del Regolamento UE 679/2016, la Corte ha richiamato la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che “l’indicazione del nome del ricorrente non violasse alcun divieto di trattamento di dati personali poiché compiuta da un’amministrazione pubblica in funzione dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico e precisamente per l’effettuazione delle notifiche preliminari, propedeutiche all’attivazione dei contratti di appalto per la manutenzione del verde pubblico.”
Tale pronuncia ormai definitiva esaurisce i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento interno, fatta salva l’eventuale proponibilità di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), ove ne ricorrano i presupposti.
La sentenza di Cassazione Civile appena commentata mi ha riportato alla mente, spostando lo sguardo sulla giurisprudenza penale, una interessante pronuncia di cinque anni fa ( Cassazione Penale, Sez.III, 5 marzo 2021 n.9074), con cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale il quale aveva condannato G. perché, “quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di rimozione del materiale contenente amianto presso il cantiere…, redigeva un piano di sicurezza e coordinamento non adeguato” e ometteva di esercitare la vigilanza a lui richiesta dalla legge in qualità di CSE.
Occorre premettere che “il contratto di appalto faceva riferimento a entrambi i capannoni, ovvero a quello più grande, di “Artes.”, posto all’ingresso del sito produttivo e a quello più piccolo, di “Artef.”, posizionato sul retro del primo a circa 10-15 mt. di distanza” e che l’infortunio del lavoratore si era verificato nel sito in uso alla società Artef.
A fronte di tale quadro, “la tesi difensiva, sostenuta dall’imputato in dibattimento, è che egli non ricoprì alcun incarico per l’“Artef.”, atteso che ai due edifici corrispondevano due cantieri del tutto distinti l’uno dall’altro, sia in termini formali, che fisici, essendo distinti circa 50 metri l’uno dall’altro, oltre che temporali, posto che l’attività di cantiere relativa al primo e più grande edificio era cessata il 20 ottobre 2015, mentre l’avvio dell’attività di rimozione del secondo sito risaliva al 1° dicembre 2015.”
Nonostante si fosse “in presenza di due differente cantieri”, il Tribunale era tuttavia pervenuto alla penale responsabilità di G. “per l’omessa considerazione delle lavorazioni relative al secondo edificio in uso alla “Artef.” tenuto conto di una pluralità di elementi, ovvero: l’unicità dell’incarico, l’identica natura delle lavorazioni, l’attribuzione della qualifica di affidataria e esecutrice alla stessa società appaltatrice, la contiguità fisica dei due stabilimenti nel medesimo sito industriale, la loro titolarità in capo allo stesso proprietario e la circostanza che l’ing.G. abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico della “C. Coperture s.r.l.” con riferimento sia agli interventi tanto sul primo quanto sul secondo edificio, provvedendo altresì alla stesura dei relativi piani di lavoro.”
Secondo la Cassazione, però, nella sentenza del Tribunale “non risultano adeguatamente considerati nel percorso argomentativo della sentenza impugnata taluni dati fattuali non trascurabili, a partire da quello che l’unico atto di nomina dell’imputato a coordinatore per la sicurezza era contenuto nella notifica preliminare n…, che riguardava solo le lavorazioni da svolgere sulla copertura dell’immobile condotto da “Artes.”, laddove “tale notifica preliminare faceva parte della pratica presentata presso il Comune di Luisago n…, nella quale non era contemplato l’immobile condotto dalla “Artes.”, immobile che peraltro presenta una sua autonomia anche catastale.”
Prosegue la Suprema Corte: “ora, l’art.89 lett.d) ed e) del d.lgs.n.81 del 2008 definisce il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera “il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti” rispettivamente previsti”.
Dunque, “la norma fa riferimento all’esistenza di un “ incarico”, pur senza chiarire in che forma lo stesso debba concretizzarsi, il che tuttavia non elide la necessità di verificare di volta in volta che vi sia stato in concreto il conferimento a un determinato soggetto dei compiti previsti dalla normativa antinfortunistica.”
Ciò premesso, “nella vicenda in esame, il Tribunale ha ritenuto di ovviare alla mancanza di un incarico formale attraverso la considerazione dell’unicità dell’appalto, riferito a entrambi i siti produttivi, ma questo argomento di per sé non risulta dirimente”.
Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio, affinché questo accerti “se, in base all’intera documentazione disponibile e all’evoluzione delle attività lavorative, fosse o meno configurabile il previo conferimento dell’incarico all’imputato, operando invece su un piano diverso la questione se fosse necessaria la nomina di un coordinatore nel secondo sito, involgendo tale aspetto profili differenti di responsabilità.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
Scarica la sentenza di riferimento:
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