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Quando la Società è responsabile civile per l’illecito del preposto
Occorre anzitutto premettere che l’art.2049 del codice civile (“responsabilità dei padroni e dei committenti”) prevede che “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Questa norma identifica una forma di “responsabilità sostanzialmente oggettiva”.
Detto in parole semplici, se un’azienda si avvale di un soggetto per svolgere un’attività e questo, nell’esercizio delle sue mansioni, causa un danno a un terzo, tale azienda può essere chiamata a risarcire quel danno anche senza che sussista alcuna colpa.
Come vedremo nella sentenza in commento, infatti, chi si avvale dell’attività di un’altra persona e ne trae vantaggio, deve sopportare anche il rischio dei danni che quella persona può provocare nell’esercizio di tale attività.
La Cassazione applica infatti, in questo caso, il principio “cuius commoda eius et incommoda”: ovvero chi trae vantaggi dall’attività ne deve sopportare anche gli svantaggi.
Tuttavia il concetto di responsabilità sostanzialmente oggettiva non implica che la Società risponda di qualsiasi atto commetta il soggetto incaricato, dal momento che è necessario sussista un collegamento tra la mansione affidata a quello dalla Società e il fatto illecito.
Tale collegamento è rappresentato dal “nesso di occasionalità necessaria”, che significa - in sintesi - che le mansioni affidate al lavoratore devono aver creato una situazione che abbia reso possibile o agevolato la commissione dell’illecito.
A questo punto del ragionamento, occorre agganciare quanto detto finora all’art.538 del codice di procedura penale, che identifica le prerogative del giudice penale nell’ambito del procedimento penale rispetto alla domanda di risarcimento della parte civile.
Tale norma dispone, anzitutto, che, “quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti” e che, “se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice” (commi 1 e 2).
La disposizione che qui interessa maggiormente è quella prevista dal terzo comma dell’art.538 c.p.p., che prevede che, “se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.”
Vediamo come questi principi siano stati applicati dalla Suprema Corte in una interessante sentenza del mese scorso.
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 3 agosto 2026 n.29350, la Corte ha confermato la condanna della S. S.p.A. - quale responsabile civile - al risarcimento dei danni in favore della parte civile in solido con il preposto A. imputato nel procedimento penale.
In primo grado, il preposto A. era stato condannato dal Tribunale per il reato di lesioni personali colpose, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile in solido con il responsabile civile S. Spa.
Nel grado successivo di giudizio, invece, la Corte d’Appello, dichiarava non doversi procedere nei confronti di A. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e confermava nel resto la sentenza impugnata: in particolare - per quel che qui interessa - la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Si tenga conto che, nell’ambito del procedimento penale relativo al caso di specie, nessuna responsabilità era stata ricondotta al datore di lavoro della S. S.p.A., che era stato assolto.
Il responsabile civile S. Spa ha proposto ricorso per Cassazione.
Tra le sue argomentazioni difensive, il ricorrente lamenta che “la sentenza di primo grado pur avendo assolto la legale rappresentante della S. Spa, C., soffermandosi anche sul corretto operato della società nella gestione della formazione e della sicurezza, ha poi condannato l’ente in solido con il dipendente preposto”.
Secondo la S. Spa, “tale motivazione è contraddittoria, atteso che ha mandato esente da responsabilità il legale rappresentante, perché irreprensibile nella gestione della sicurezza dei lavori, ma poi ha condannato la stessa società, in violazione l’art.538, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale il responsabile civile è condannato in solido quando è riconosciuta la sua responsabilità”.
La Società ricorrente fa presente, inoltre, che “è stata prodotta in giudizio la delega di funzioni rilasciata già nel 2010, a riprova di come la società fosse debitamente organizzata e strutturata in materia di sicurezza sul lavoro” e che, “a fronte di ciò, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che la solidarietà comporta che il creditore possa chiedere l’intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori”.
La S. Spa contesta, poi, il fatto che “la sentenza impugnata precisa in maniera criptica che la circostanza che il datore di lavoro non sia stato ritenuto responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore non fa venire meno il vincolo solidale che esiste tra l’ente ed il dipendente nella qualità di preposto”.
A parere della Società ricorrente, “al contrario, il vincolo di solidarietà non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il preposto abbia concorso nel cagionare l’evento” e “la sentenza impugnata non indica quale sia la condotta che si imputa alla società responsabile civile per giustificare la condanna ai sensi dell’art.538 cod. proc. pen.”
Con un ulteriore motivo di ricorso, infine, la S. “rappresenta che la condotta abnorme del lavoratore ha interrotto il nesso di causalità tra la condotta del titolare della posizione di garanzia [il preposto A., n.d.r.] e l’evento dannoso”.
La Cassazione ha giudicato il ricorso della S. Spa inammissibile e ha condannato la Società al risarcimento dei danni in favore della parte civile (in solido con il preposto A.).
Vediamo con quali motivazioni.
Partiamo anzitutto dal tema del comportamento del lavoratore.
Secondo la Suprema Corte, “nel caso di specie, la Corte territoriale ha bene evidenziato che il comportamento del lavoratore non ha attivato un rischio eccentrico rispetto alla lavorazione, atteso che la condotta era inerente proprio all’attività lavorativa demandatagli, consistente nel ripristino di un cavo elettrico spezzatosi, che avrebbe dovuto essere riposizionato su un palo metallico”.
Inoltre, a parere della Cassazione, la sentenza d’appello ha chiarito in maniera adeguata che “la qualità di preposto, anche solo di fatto, del A. imponeva un attento controllo sui rischi connessi all’attività in corso, al fine di evitare di esporre a pericolo la salute del lavoratore”.
Risultava invece accertato che “il preposto, pur avendo impartito personalmente l’ordine all’operaio, aveva poi omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull’attività da questi svolta, in tal modo consentendogli di utilizzare i ramponi per salire sul palo in modo non corretto, anche in considerazione della situazione dei luoghi al momento dell’intervento”.
La Cassazione ha applicato così il “principio di protezione oggettiva”, secondo cui “le disposizioni antinfortunistiche, invero, perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli”.
Ciò premesso sul piano penalistico in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra le omissioni del preposto A. e l’infortunio del lavoratore, analizziamo ora la questione sollevata dalla Società ricorrente in merito alla sua posizione di responsabile civile.
Come anticipato, la Suprema Corte non ha ritenuto fondate le argomentazioni della Società.
Infatti, “ritiene il Collegio che la società ricorrente, quale responsabile civile, risponda dei danni cagionati al lavoratore, ai sensi dell’art.2049 cod. civ., che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez.5, n.12258 del 24/02/2026, Benvenuti, Rv.289666-01), dà luogo ad una forma di responsabilità, sostanzialmente oggettiva, che si fonda sul principio cuius commoda eius et incommoda [chi trae vantaggio da una situazione deve sopportarne anche i pesi, n.d.r.].”
La Cassazione prosegue: “in buona sostanza, quando un soggetto, nell’espletamento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita e che integrano il “rischio specifico” assunto dal debitore (tra le tante, Sez.3 civ., n.4298 del 14/02/2019, Rv.652666-01).”
In sintesi, “dunque, per l’integrazione della responsabilità ex art.2049 cod. civ., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile”.
Come già precisato, il presupposto indispensabile affinché possa riconoscersi in capo ad un preponente (rispetto al fatto illecito commesso dal preposto) una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, è rappresentato dalla sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria.
Infatti, come ricordato dalla Cassazione nella sentenza in commento, “ciò che connota la responsabilità di cui all’art.2049 cod. civ. è la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso (Sez.3 civ. n.1516 del 24/01/2007, Rv.594385-01).”
La Corte a questo punto specifica che “la giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte è consolidata nel ritenere che la norma espressa dall’art.2049 c.c. debba trovare applicazione anche al responsabile civile nel processo penale, in presenza di presupposti pressocché sovrapponibili a quelli richiesti dalla giurisprudenza in materia civile.”
Applicando tali principi al caso di specie, la Cassazione ritiene che, “se così è, a nulla rileva la circostanza per la quale la legale rappresentante della S. Spa sia stata mandata assolta, atteso che, ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all’art.2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell’esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo (Sez.3 civ., ord. n.29448 del 14/11/2024, Rv.673000-01).”
Di conseguenza, “nel giudizio di primo grado è stata riconosciuta la responsabilità penale del caposquadra A. (essendosi limitata la sentenza impugnata a rilevare l’intervenuta prescrizione del reato), elemento questo sufficiente a far sorgere la responsabilità dell’ente ex art.2049 cod. civ., a prescindere dalla colpa del legale rappresentante della società, dunque, a titolo di responsabilità oggettiva per il solo fatto illecito commesso dal dipendente.”
Come sottolineato dalla Cassazione, l’applicazione dell’art.2049 del codice civile anche al responsabile civile nel processo penale (ove ne sussistano i presupposti) è consolidata.
Per un precedente giurisprudenziale in materia di infortuni sul lavoro, è interessante richiamare Cassazione Penale, Sez.IV, 26 novembre 2015 n.46991, con cui la Corte si è pronunciata sulle responsabilità legate ad un infortunio avvenuto “nel corso dei lavori di rifacimento delle facciate esterne e di rifacimento dei terrazzi di copertura del complesso immobiliare sito in Palermo”, nell’ambito dei quali “si verificava il crollo dell’impalcatura metallica collocata lungo le facciate prospicienti le vie … dell’edificio (di 14 piani) di proprietà della Fondazione E. […], con conseguente caduta nel vuoto degli operai P.F. e A.D. (il primo rimasto ucciso sotto le macerie e l’altro, che riusciva a salvarsi aggrappandosi ad un balcone dell’edificio, rimasto ferito con lesioni giudicate guaribili in giorni venti) impegnati nelle operazioni di smontaggio del mastodontico ponteggio.”
Peraltro, “il crollo dell’impalcatura metallica determinava anche il danneggiamento della facciata dell’edificio (di 14 piani, si ribadisce) e di numerose autovetture parcheggiate nei pressi del cantiere.”
Secondo quanto contestato e poi ritenuto dal Tribunale, “i lavori di rifacimento delle facciate esterne e dei terrazzi di copertura del suddetto complesso - che avevano formato oggetto di appalto concesso dalla Fondazione E. alla E.T. s.r.l., amministrata dall’imputato C.T.R. - sono stati interessati da un duplice meccanismo di subappalti: il subappalto intercorso tra la società appaltatrice con la ditta individuale M.A. e l’ulteriore sub appalto dei lavori di montaggio e di smontaggio del ponteggio intercorso tra la ditta individuale M.A. e la ditta individuale A.F., fornitrice del ponteggio.”
La Cassazione ha confermato le condanne penali dei seguenti imputati:
1) C.T.R., quale datore di lavoro della E.T. S.r.l., aggiudicataria dell’appalto dei lavori di rifacimento delle facciate esterne e dei terrazzi di copertura del complesso immobiliare;
2) M.A., quale titolare della ditta subappaltatrice dei lavori, che aveva ulteriormente subappaltato alla ditta individuale A.F. i lavori di montaggio e di smontaggio del ponteggio, pur presiedendo di fatto alla conduzione dei lavori stessi;
3) A.F., quale titolare della ditta individuale noleggiatrice del ponteggio, ma anche subappaltatrice della ditta M.A. dei lavori relativi al montaggio e smontaggio del ponteggio stesso, “nonché investita dell’incarico di trovare manodopera per l’esecuzione di tali operazioni (manodopera che procacciava tramite A.D.A. e tramite P.F., operaio sprovvisto della necessaria qualifica di pontista e delle cognizioni tecniche e della esperienza necessaria per l’esecuzione del lavoro)”;
4) F.P., quale Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori, al quale “veniva contestato di aver omesso ogni controllo nelle fasi di montaggio e di smontaggio del ponteggio e di non aver impedito che fossero effettuate.”
Con riferimento al tema che qui maggiormente interessa, la Cassazione ha stabilito che “la Fondazione E., anche in considerazione del dovere di vigilanza che su di essa gravava in relazione all’operato del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva nel corso dei lavori commissionati, è da ritenersi civilmente responsabile per le violazioni commesse dal Coordinatore da essa nominato e, in quanto tale, è tenuta al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili che hanno partecipato al giudizio penale.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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