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Quando il delegante trattiene su di sé o avoca a sé i poteri delegati
Vi sono situazioni nelle quali il delegante, pur avendo trasferito ad un altro soggetto - mediante una delega di funzioni conferita ai sensi dell’art.16 del D.Lgs.81/08 - una serie di obblighi (delegabili) di salute e sicurezza, continua ad esercitare un ruolo che potremmo definire “da protagonista” nell’attuazione degli stessi, affiancando di fatto il delegato nelle scelte che devono essere compiute o, talvolta, arrivando quasi a sostituirsi a lui.
Le motivazioni che stanno alla base di un comportamento come questo possono essere di diverso tipo, ma una cosa è certa: esse sono ispirate dall’idea (illusoria e fallace) che sia possibile alienare da sé le responsabilità mantenendo i poteri che ne rappresentano il fondamento: ovvero che sia possibile dissociare poteri e responsabilità.
Dal momento che tale dissociazione non è consentita dall’art.16 del Testo Unico, in quanto, come la giurisprudenza ha ribadito più volte, “la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri”, l’ingerenza da parte del delegante produce sempre l’effetto di reintegrare quest’ultimo nelle funzioni trasferite ( Cassazione Penale, Sez.IV, 7 luglio 2021 n.25764).
E’ utile ricordare che, in ogni caso, nella fisiologia del sistema delineato dal Testo Unico, il delegante non esce comunque mai di scena, in quanto “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite” (art.16 c.3 D.Lgs.81/08).
Come sottolineato dalla Suprema Corte, infatti, “in caso di delega di funzione, permane comunque in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (culpa in vigilando) e prima ancora un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie (culpa in eligendo).” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 25 settembre 2023 n.38913).
Ma tale vigilanza sul corretto espletamento delle attività trasferite - cui il delegante è tenuto per legge - non va confusa con l’(eventuale) ingerenza; trattasi infatti di due concetti che vanno tenuti ben distinti, nell’ottica in cui il primo è fisiologico al sistema mentre il secondo va ascritto ad una distorsione patologica dei principi che regolano la delega di funzioni.
Vi sono poi, accanto alle situazioni descritte nelle quali il delegante propriamente si ingerisce nell’attività del delegato, anche altri casi nei quali quello, pur trasferendo formalmente tutta una serie di obblighi ad un altro soggetto, arriva a creare, in relazione all’esercizio dell’autonomia decisionale da parte del delegato, dei vincoli tali da neutralizzarne completamente il ruolo.
Vediamo a questo punto quali principi vengano applicati dalla giurisprudenza della Cassazione Penale in questi due casi sotto il profilo della distribuzione delle responsabilità tra delegante e delegato.
Partiamo - nell’analisi dei casi giurisprudenziali - dalla vera e propria ingerenza, per poi passare alla limitazione dell’autonomia decisionale del delegato.
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 29 settembre 2021 n.35652, la Suprema Corte ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la pronuncia della Corte d’Appello che aveva condannato “V.C. in ordine al reato di cui all’art.590, comma terzo, cod. pen., perché, quale delegato alla sicurezza presso la società E. S.p.a. “Area di Firenze”, cagionava colposamente lesioni gravi al dipendente N.M., avvenute in quanto il N.M., manovrando da davanti un telaio metallico impugnando con le mani i montanti verticali, veniva attinto da una slitta che era scivolata dal ripiano a seguito di un urto accidentale del telaio, riportando un trauma da schiacciamento al IV dito della mano sinistra (fatto del 4.3.2014).”
In particolare, “l’imputato, pur a conoscenza del problema sin dal febbraio 2012, ometteva di dotare i telai metallici, con all’interno slitte estraibili, di barre trasversali o maniglie da utilizzarsi durante la movimentazione degli stessi per ovviare al rischio di schiacciamento delle mani a seguito di slittamento dai piani delle componenti estraibili.”
Nel proporre ricorso in Cassazione, V.C. deduceva il fatto “che la delega alla sicurezza era stata sottratta al V.C. dal datore di lavoro, proprio con riguardo allo specifico settore teatro dell’infortunio e in epoca precedente lo stesso.”
L’imputato faceva inoltre presente che egli “non aveva più una delega in materia di sicurezza con riguardo agli interventi di messa in sicurezza dei carrelli su ruote usati nelle panetterie della società datrice di lavoro, a far tempo dal 26.2.2013.”
Infatti, “nello specifico, al delegato era stato sottratto uno specifico settore di intervento in materia di sicurezza nella movimentazione dei carrelli della panetteria.”
Di conseguenza, dal suo punto di vista, “l’addebito rivolto al V.C. di essere rimasto inerte e di non aver assunto l’iniziativa di apporre le maniglie al carrello è inconciliabile con le risultanze documentali in atti.”
In effetti risultava agli atti che “proprio a seguito di un mancato infortunio sulla movimentazione dei carrelli vi era stata il 26.2.2013 una riunione aziendale al massimo livello in cui la gestione e risoluzione del problema era stata avocata a livello centrale, stabilendosi precisi tempi e modalità degli interventi per ovviare ai relativi deficit di sicurezza dei telai.”
Così, a parere dell’imputato, “in tal modo il V.C. era stato giuridicamente sollevato dall’occuparsi direttamente della modifica dei telai, non potendo egli modificare una decisione presa dall’azienda a livello centrale.”
Secondo la Cassazione, “la sentenza impugnata affronta in maniera insoddisfacente la questione sollevata dalla difesa, corroborata da produzioni documentali che attestano come della problematica dei carrelli su ruote utilizzati nel reparto cui era addetto il lavoratore infortunato si fossero fatti carico i vertici aziendali, sostanzialmente esonerando il prevenuto - quale delegato alla sicurezza - dall’occuparsi direttamente del problema.”
La Suprema Corte ricorda come, “al riguardo, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. la sentenza n.38343/2014, ThyssenKrupp) ha da tempo chiarito che l’istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all’ambito delegato (o, per quanto qui rileva, a specifici settori dell’ambito delegato).”
La Cassazione precisa così che, detto “in altri termini, l’effetto liberatorio - per il datore di lavoro delegante - viene meno qualora sorgano problematiche afferenti alla sicurezza che trascendono i poteri delegati, specie se esse coinvolgano scelte di fondo della politica aziendale, che richiedono un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti, come sembra essere avvenuto nel caso di specie.”
Con riferimento alla situazione di V.C., “tale aspetto non è stato approfondito dalla sentenza impugnata”, la quale “nell’addebito di colpa mosso all’imputato si è accontentata del ruolo formale di delegato alla sicurezza del medesimo, senza svolgere alcuna valutazione in ordine alla documentazione prodotta dalla difesa, apparentemente indicativa del fatto che la gestione e risoluzione del problema (da cui poi era derivato l’infortunio) fosse stata preventivamente avocata a livello centrale, stabilendo tempi e modalità di intervento riguardanti tutti i negozi aziendali, ivi compresi quelli dell’area di Firenze per i quali il V.C. era delegato.”
Un importante passaggio della sentenza di Cassazione è il seguente: “l’assetto della disciplina legislativa e il citato orientamento delle Sezioni unite in materia di delega di funzioni rifuggono dal considerare la garanzia (derivante dalla delega) come un’entità sostanzialmente unitaria, dovendosi piuttosto verificare il concreto atteggiarsi della delega in rapporto ai poteri di intervento e di spesa effettivamente attribuiti (o eventualmente rimossi) nei confronti del delegato.”
Dunque, “in questa prospettiva, autorevole dottrina, pienamente condivisibile, ha acutamente osservato come la delega sia contrassegnata da condizioni formali e sostanziali da verificare sia nel momento costitutivo che nel suo farsi in concreto, e che l’ingerenza del delegante, se non effimera, caduca l’effetto traslativo tipico dell’istituto.”
Di conseguenza, “le superiori considerazioni giustificano l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze,”, la quale “dovrà compiutamente valutare l’entità dell’ingerenza del delegante, onde verificare se l’imputato avesse mantenuto effettivi poteri di intervento e di spesa, prima dell’infortunio, per ovviare al problema dei carrelli nella sua area di competenza, o se in tale problematica si fosse pienamente ingerito il datore di lavoro delegante.”
Per quanto concerne il tema dell’autonomia decisionale del delegato, con Cassazione Penale, Sez.IV, 27 gennaio 2020 n.3184, la Corte ha accolto il ricorso di A.R. “responsabile del reato di cui all’art.590, comma 3, cod. pen. perché, quale dirigente con delega agli “interventi ed adeguamenti strutturali, manutenzione di uffici e impianti” per il Centro […] delle P.I. Spa, cagionava al dipendente M.C. lesioni personali gravi”.
Questi i fatti: nel 2012 il lavoratore “M.C., all’epoca dipendente delle P.I., impiegato nel reparto “ricevimento/invio”, con la mansione di addetto allo scarico e al carico delle merci, si trovava sotto la pensilina in corrispondenza della banchina di carico e stava provvedendo al carico di “roller” (carrelli con struttura “a gabbia”, contenenti plichi da recapitare) su un camion, quando, tirando all’indietro uno dei carrelli e non essendosi accorto della fine della banchina, cadeva all’indietro, finendo sul piazzale sottostante. Il carrello, bloccato dalle cinghie, non cadeva sul lavoratore ma ne investiva le gambe.”
Era stato accertato che, “all’epoca dei fatti, l’imputato rivestiva l’incarico di responsabile dell’area…, con delega conferita per assicurare la rispondenza dei luoghi di lavoro alle disposizioni normative vigenti, con poteri di spesa nell’ambito del budget approvato annualmente dall’azienda.”
Nel ricorrere in Cassazione, l’imputato contestava il fatto che la sentenza d’appello si fosse limitata “a tener conto della delega senza considerare che il suo reale contenuto andava ricavato dagli ulteriori elementi acquisiti”, laddove “il riferimento è, in particolare, alla valutazione espressa dall’ispettore della ASL […] il quale ricordando gli esiti degli accertamenti svolti quale ufficiale di polizia giudiziaria delegato alle indagini, ha attribuito esclusivamente al datore di lavoro, dott. C. e alla dirigente da questi delegata, dott.ssa C. [coimputata non appellante], le omissioni dallo stesso reputate penalmente rilevanti.”
In tale contesto, “la delega conferita all’ing. A.R. gli attribuiva di attuare, da una parte, gli interventi indicati nel Piano annuale stabilito dal datore di lavoro, dall’altra, gli ulteriori interventi richiesti dal datore di lavoro o dai dirigenti.”
La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna del delegato A.R.
Nelle motivazioni della sentenza, la Corte premette che “l’individuazione della responsabilità penale passa […] anche attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione, atteso che, oltre alle categorie giuridiche, rilevano, in particolare, i concreti ruoli esercitati da ciascuno sulla base dei quali si declina la categoria giuridica della posizione di garanzia.”
Nel caso specifico, “l’imputazione per cui è processo è stata elevata anche nei confronti di MG.C. (non ricorrente), quale dirigente con delega alla sicurezza del Centro […] P.I. Spa, conducendo all’affermazione di responsabilità anche nei confronti della stessa.”
La Cassazione precisa che, “nel caso di specie, dal documento di “delega e attribuzioni di responsabilità su interventi e adeguamenti strutturali, su manutenzione di uffici e impianti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs.n.81/2008” emerge che l’imputato non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta degli interventi da effettuare - e, dunque, di autonomia decisionale - in quanto il relativo potere di spesa doveva essere esercitato in accordo con il Piano degli interventi definiti dal datore di lavoro.”
In sostanza, “egli era un organo tecnico, in quanto tale con funzioni distinte da quelle dell’unico delegato alla sicurezza (coimputata MG.C.) e soggetto a deliberazioni assunte da altre persone. Dunque, l’imputato non rivestiva alcuna posizione di garanzia nel senso più sopra illustrato.”
Inoltre, secondo la Corte, “al riguardo, l’impugnata pronunzia si appalesa non esente anche da profili di contraddittorietà e di illogicità laddove afferma che dalla richiamata delega spettava al A.R. definire il Piano annuale di interventi «pur seguendo le indicazioni del datore di lavoro».”
La pronuncia della Corte d’Appello - a parere della Cassazione - “trascura così di adeguatamente considerare, oltre al contenuto della delega, la natura del rischio concretizzatosi, afferente alla predisposizione delle opere provvisionali, la presenza di altra figura qualificata alla gestione di tale rischio esecutivo, la stessa condanna di tale soggetto (il riferimento è alla C.). Né individua un concreto, oggettivo nucleo di responsabilità nella gestione dello specifico rischio.”
In conclusione, per quanto riguarda la posizione del delegato ricorrente, “non si ravvisa alcuna violazione di cautele ascrivibili all’imputato”.
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Carlo Pamato | 17/05/2025 (11:20:27) |
| Invece con delega ( art 17 ,vietata con norma penale) la valutazione ed eleborazione del documento (DVR) con contratto ( presumo illeggittimo) come è possibile? | |
