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Piazzale aziendale e traffico promiscuo di mezzi e persone: sentenze

Piazzale aziendale e traffico promiscuo di mezzi e persone: sentenze
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

15/04/2021

I rischi (non solo di investimento) legati alla “commistione nel piazzale tra pedoni e mezzi in movimento”: il DVR, la segnaletica, il coordinamento con le ditte esterne e la tutela dei terzi nelle pronunce di Cassazione Penale.

Condannato il datore di lavoro di una ditta di autotrasporti per la morte di un dipendente sbranato da un branco di cani nel piazzale di sosta degli autocarri

 

In Cassazione Penale, Sez.IV, 18 settembre 2019 n.38583 la Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro di una società di autotrasporti per la morte di un dipendente sbranato da un branco di cani nel piazzale aziendale.

 

In particolare, “G.DL., nella sua qualità di legale rappresentante della G.DL. Autotrasporti s.r.l. […] e di disponente di due piazzali confinanti tra loro (e separati da una recinzione in cui erano presenti numerosi varchi)”, è stato ritenuto responsabile per “avere cagionato, per colpa generica (e per violazione dell’art.15, D.Lgs.n.81/2008 sopra citato), la morte dell’autotrasportatore V.G., trovato morto in uno dei due piazzali (adibito alla sosta degli autocarri) con il corpo straziato e circondato da otto cani di taglia medio-grossa”.

 

Secondo gli accertamenti operati dai Giudici di merito, “il V.G. era stato sbranato dai cani, che da tempo stazionavano presso l’area attigua, affidati in via di fatto alle cure di tale T.R.. Costei viveva all’interno di una roulotte da tempo in sosta in detta area, assieme al compagno C.G. (collaboratore della ditta del G.DL.), e la loro presenza - come pure quella dei cani - era nota all’imputato, il quale aveva permesso loro di usufruire con apposito allacciamento dell’energia elettrica erogata a favore della società.”

 

A parere della Cassazione il ricorrente, “nella sua più volte ricordata qualità, era responsabile della sicurezza per le persone presenti o in transito nell’area utilizzata dalla sua società (costituita dai due piazzali di cui si è detto) e, non curandosi della persistente e notoria presenza dei suddetti animali, costituenti notorio pericolo per chiunque si trovasse per qualsivoglia motivo nella suddetta area, ha certamente agito in modo quanto meno negligente ed ha altresì posto in essere una violazione degli obblighi datoriali, di portata generale, relativi alla prevenzione e alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro”.


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Lavoratore della cooperativa investito da un carrello elevatore in retromarcia: condannati il datore di lavoro committente, il datore di lavoro appaltatore e il lavoratore responsabile dell’investimento. Rilevanza dell’“ingerenza qualificata” del committente.

 

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 9 novembre 2016 n.47019, la Corte ha confermato la condanna di vari soggetti per lesioni personali colpose in danno di un lavoratore operante per una cooperativa.

 

Questa la dinamica dell’infortunio: “mentre eseguiva una manovra di retromarcia nel piazzale della società S. nel Porto di Genova, M.B., alla guida di un carrello elevatore, investiva P.S., come lui lavoratore dipendente della A. Società Cooperativa a r.l., che aveva ricevuto in appalto dalla S. s.p.a. i lavori di movimentazione delle merci nel predetto terminal.”

 

Sono stati condannati il lavoratore che guidava il carrello elevatore (M.B.) “per non aver tenuto la necessaria diligenza, prudenza e perizia nell’esecuzione della manovra di retromarcia con il carrello, e per averla eseguita pur in assenza di dispositivo acustico e di faro di sicurezza funzionanti”, il datore di lavoro di entrambi i lavoratori (C.A.; appaltatore) ed il presidente del c.d.a. della S. s.p.a. (B.P.; committente).

 

Nei giudizi di merito, ai due datori di lavoro - committente e appaltatore - “veniva addebitato di aver violato l’art.63, co.1 d.lgs. n.81/2008, essendo risultato che l’area dove si era verificato il sinistro non era delimitata con segnaletica orizzontale e verticale, contemplava la presenza promiscua di merci e di lavoratori, ed era quindi priva della definizione delle zone di rispettiva competenza; di aver violato l’art.23, co.1, per essere il carrello in uso al M.B. privo dei requisiti di sicurezza”, nonché di aver omesso l’“adozione del Piano di coordinamento e cooperazione previsto in caso di rischio interferenziale.” Inoltre “al solo B.P., poi, veniva attribuita la violazione dell’art.28, co.1 d.lgs.n.81/2008, per non aver eseguito in modo adeguato la valutazione dei rischi.”

 

La Corte d’appello, aveva inoltre “ribadito che il C.A. aveva omesso di predisporre un piano di circolazione nell’area del piazzale, nonostante il disposto dell’allegato IV del d.lgs.n.81/2008, ed esclusa la risolutiva incidenza causale del comportamento dei due lavoratori. Quanto al B.P., la Corte di appello ha affermato che attraverso lo I. la S. avesse assunto compiti di sostanziale dirigenza sulle attività della A., i quali impegnavano l’imputato ad organizzare il traffico nel piazzale.”

 

Nel confermare tali responsabilità, la Cassazione specifica, con riferimento al committente, che “al B.P. è stato ascritto di aver omesso di concorrere all’organizzazione del traffico nell’area del piazzale, nonostante l’impresa facente capo allo stesso fosse direttamente coinvolta nelle lavorazioni attraverso la figura dello I., che per conto della S. disponeva dell’ordine delle operazioni di movimentazione, con posizione di sostanziale dirigenza [la Corte di appello utilizza l’espressione “ingerenza qualificata (in termini di sovrintendenza)”]. Sicché non si tratta di obblighi nascenti dal rischio interferenziale ma di quelli derivanti dalla diretta organizzazione dei lavori nel piazzale”.

 

Mancata attuazione delle misure atte a prevenire il rischio specifico (individuato nel DVR) di investimento nel piazzale: responsabilità del delegato e dell’autista dell’autoarticolato per l’investimento di un pedone. Presenza di subappaltatori nel piazzale. Tutela dei terzi.  

 

In Cassazione Penale, Sez.IV, 9 novembre 2015 n.44793 è stata confermata la condanna di F.L., al quale “era stato addebitato di avere, in qualità di responsabile per la sicurezza della unità locale di … della ditta N.T. s.r.l. (Gruppo B. s.p.a.) contribuito a cagionare l’investimento del pedone G.R. (unitamente a tale A., autista dell’autoarticolato Scania 1441); infatti mentre il pedone si trovava sul piazzale di carico e scarico della N.T. dando le spalle all’autoarticolato, veniva investito dal mezzo che stava effettuando una manovra di retromarcia.”

 

In particolare, il ricorrente, quale “responsabile della sicurezza con ampia delega, pur avendo individuato lo specifico rischio di incidenti ed investimento sul piazzale, non aveva dato attuazione alle misure atte a prevenire tale rischio, non facendo apporre nell’area di manovra una segnaletica orizzontale delineante i percorsi sicuri di manovra e di circolazione dei pedoni; né facendo apporre una cartellonistica adeguata a richiamare i pericoli.” E “tali misure erano vieppiù necessarie, tenuto conto che nelle operazioni di carico e scarico erano impegnate anche aziende sub appaltatrici che non avevano alcuna conoscenza dei rischi connessi alla circolazione nel piazzale.”

 

La Cassazione ha ricordato che “il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all’organizzazione dei lavori, sicché dell’infortunio che sia occorso all’“extraneus” risponde il garante della sicurezza, sempre che l’infortunio rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo”. E “pertanto è irrilevante che il delitto si sia consumato in danno di un soggetto non dipendente dell’azienda nel cui perimetro è avvenuto il fatto.”

 

In conclusione, “è di tutta evidenza quindi che, la regolazione ed il controllo del traffico veicolare e pedonale (comportamento alternativo lecito), a fronte della commistione senza regole nel piazzale tra pedoni e mezzi in movimento, avrebbe evitato l’evento.”

 

Altezza massima di ingresso dei veicoli nel piazzale e lesioni gravissime ad un autista che ha urtato contro la pensilina in cemento armato: omissione della segnaletica prevista dall’art.163 comma 3 D.Lgs.81/08

 

Concludiamo questa breve analisi, condotta come sempre senza pretese di esaustività, richiamando Cassazione Penale, Sez.IV, 17 luglio 2015 n.31230, che ha confermato la condanna del datore di lavoro S.B. della N.A. s.r.l. per lesioni colpose “per non aver predisposto la prevista cartellonistica indicante l’altezza massima di ingresso dei veicoli all’interno del piazzale aziendale, avuto riguardo all’altezza della pensilina in cemento armato ubicata all’ingresso di detto piazzale.”

 

Nello specifico, il dipendente di una società esterna, in qualità di “addetto alle mansioni di autista di veicoli industriali, recandosi presso lo stabilimento della Nuova A. s.r.l., nel transitare al di sotto della descritta pensilina alla guida di un autoarticolato di altezza superiore allo spazio esistente, aveva urtato, con l’angolo superiore destro del container posizionato sul semirimorchio, contro il lato esterno della pensilina, causandone la caduta sulla cabina di guida, così provocandosi le gravissime lesioni descritte nel capo d’accusa.”

 

Secondo la Cassazione era stato sufficientemente evidenziato “come il S.B. si fosse colpevolmente sottratto al rispetto delle prescrizioni di cui all’art.163 del d.lgs.n.81/2008, là dove impone al datore di lavoro, al fine di regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, il ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente in relazione al traffico stradale (e dunque alla prevista cartellonistica indicante l’altezza massima di ingresso dei veicoli e degli autoarticolati all’interno del piazzale in esame), a nulla rilevando il richiamo dell’imputato alla sola specifica situazione richiamata in seno al testo dell’art.118 reg. c.d.s., attesa l’ampiezza della formulazione della norma cautelare, funzionale alla copertura di tutte le possibili situazioni di rischio, non altrimenti ovviabile che attraverso l’apposizione di idonea cartellonistica, atteso che l’astratta conformità delle misure del mezzo condotto dalla persona offesa, rispetto alla luce del portale di ingresso nel piazzale aziendale, non escludeva l’eventualità di prevedibili rischi di danno, nella specie puntualmente concretizzatisi.”

 

Infine - a parere della Suprema Corte - va  “escluso il ricorso della concorrente responsabilità della persona offesa nella causazione del sinistro, essendo quest’ultimo transitato a bassissima velocità in corrispondenza del portale d’ingresso all’area aziendale, non potendosi rendere conto (in assenza di segnalazione di pericolo attraverso apposito cartello) dell’insidia rappresentata dall’altezza della pensilina (perfettamente uguale a quella del container), tanto più che il transito doveva avvenire attraverso il passo carraio di una ditta, dove, per sua conoscenza diretta, venivano usualmente movimentati mezzi pesanti e container.”

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 18 settembre 2019, n. 38583 - Autotrasportatore sbranato dai cani nel piazzale di sosta degli autocarri. Pericolo noto e non adeguatamente fronteggiato dal datore di lavoro.

  

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n.47019 del 9 novembre 2016 - Lavoratore investito nel piazzale da un carrello elevatore senza fari e dispositivo acustico funzionanti.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, Sentenza del 09 novembre 2015, n. 44793 - Investimento di un pedone nel piazzale di carico e scarico. Rischio previsto nel DVR ma nessuna attuazione delle misure preventive

 

Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 31230 del 17 luglio 2015 (u. p. 28 maggio 2015) -  Pres. Brusco – Est. Dell’Utri - Ric. S. B.. - Le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non solo dei lavoratori nell'esercizio della loro attività ma anche dei terzi che vengono a trovarsi in azienda indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro con il titolare della stessa.




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