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Omaggio a Gerardo Porreca: preposti, responsabilità e poteri

Brescia, 28 Lug – Per ricordare il nostro collaboratore Gerardo Porreca, che è recentemente scomparso e che, in modo continuativo, dal 2009 fino a pochi mesi prima della sua morte ha continuato a inviarci i suoi interessanti articoli, il nostro giornale continua la pubblicazione di alcuni suoi contributi, da noi ritenuti particolarmente significativi.
In omaggio all’ingegner Porreca abbiamo già ripubblicato articoli che hanno affrontato temi come la patente a crediti, la vigilanza del datore di lavoro e i criteri per riconoscere gli eventuali comportamenti abnormi dei lavoratori. Articoli che mostrano la sua competenza, la sua chiarezza espositiva e la sua capacità di condividere il patrimonio di conoscenze maturato in oltre trent’anni di attività presso il Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari.
Oggi ci soffermiamo su un altro tema particolare, che è stato toccato, tra l’altro, anche da alcune recenti variazioni normative, il ruolo e le responsabilità del preposto.
Segnaliamo che, se alcuni dei contenuti possono non tener conto delle eventuali indicazioni normative più recenti, i suoi contributi restano una testimonianza importante delle sue capacità analitiche e costituiscono ancora una risorsa preziosa per chi opera nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
Oggi ci soffermiamo sulla presentazione di due sentenze:
- Omaggio a Gerardo Porreca: i preposti e la sospensione delle attività
- Omaggio a Gerardo Porreca: il preposto e i poteri necessari
Omaggio a Gerardo Porreca: i preposti e la sospensione delle attività
In questa breve raccolta di sentenze ci soffermiamo, come già indicato sopra, sulla figura del preposto, una figura, come ricordava giustamente l’ingegner Porreca, alla quale il legislatore (attraverso la legge n. 215/2021) “ha attribuita recentemente una rilevante importanza apportando una sostanziale modifica all’art. 19 del del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con il quale sono stati già imposti gli obblighi a suo carico nella materia specifica”. Con tale modifica – continua Porreca – “è stato aggiunto nel comma 1 il compito per lo stesso di intervenire per modificare il comportamento dei singoli lavoratori e di interrompere anche la loro attività, se non conforme alle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e informando i diretti superiori. Allo stesso preposto altresì, con l’introduzione del comma f-bis) nell’art. 19, è stato attribuito il compito, nel caso che venissero rilevate delle deficienze sia dei mezzi che delle attrezzature di lavoro e comunque delle condizioni di pericolo, di interrompere temporaneamente l’attività e di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Il primo contributo su cui ci soffermiamo, pubblicato l’11 dicembre 2023, riguarda la presentazione della Sentenza della Cassazione n. 46855 del 22 novembre 2023, dove si sottolinea il fatto che risponde il preposto dell’infortunio di un lavoratore nel caso non sia intervenuto a sospendere l’attività lavorativa per l’assenza di protezioni collettive o di dispositivi di protezione individuale.
Nel caso in esame il preposto “era stato ritenuto colpevole di avere cagionata, nella sua qualità di capocantiere, la morte di un lavoratore caduto da una altezza di circa 10 metri durante lo svolgimento dei lavori di rimozione di lastre di eternit poste sulla copertura di alcuni capannoni industriali”.
La Corte di Cassazione ritiene inammissibile il ricorso e mette in evidenza che “era stato accertato che al momento dei fatti, l’imputato ricopriva la qualifica di preposto, espressamente assegnatagli dal POS, che aveva inoltre ammesso di essere stato nominato responsabile del cantiere, che disponeva di un'adeguata competenza tecnica, per aver ricevuto una formazione specifica da parte della società di cui era dipendente, che era stato inquadrato nell'organigramma aziendale all'interno di un ufficio tecnico, che era il referente diretto degli operai, che prendevano da lui direttive sulle cose da fare, che aveva fornito ai lavoratori la documentazione relativa al cantiere ed al piano di lavoro e che era costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, anche direttamente relazionandosi con il committente”.
Chiaramente rimandiamo alla lettura integrale del suo contributo che riporta, come sempre faceva l’ingegnere, indicazioni sui fatti, sull’iter giudiziario, sul ricorso, le motivazioni e le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
Omaggio a Gerardo Porreca: il preposto e i poteri necessari
Il secondo contributo di Gerardo Porreca è stato pubblicato il 2 aprile 2024 e presenta la Sentenza della Corte di Cassazione n. 6790 del 15 febbraio 2024.
All’esame della Corte di Cassazione questa volta – come indica il contributo – “è il ricorso presentato da un datore di lavoro condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio occorso a un suo lavoratore dipendente durante le operazioni di smontaggio di un elevatore e che aveva basato la sua difesa sul fatto che l’infortunio era accaduto perché il lavoratore stesso non aveva la competenza specifica per le operazioni che gli erano state assegnate e sul fatto altresì che il preposto da lui nominato non era intervenuto a impedire che l’evento lesivo accadesse”.
In questo caso la Corte di Cassazione, “dopo avere sottolineato che nel caso in esame il preposto nominato dal datore di lavoro era un apprendista e quindi inidoneo a svolgere i compiti che il legislatore ha assegnato a tale figura con l’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008”, ha dichiarato “inammissibile il ricorso e ha sostenuto in merito che in tema di infortuni sul lavoro il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni a loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da tale posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi, cosa che nel caso di cui al ricorso non si è verificato”.
Una decisione, questa, che Porreca sottolinea essere comunque “del tutto in linea con le nuove diposizioni che il legislatore ha fissate con la legge n. 215/2021 a carico di tale figura e relative all’obbligo non solo di vigilare sull’operato dei lavoratori ma anche di intervenire a correggere il loro comportamento o a sospendere la loro attività, se svolta in dispregio delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e a informare i superiori diretti”.
Anche in questo caso rimandiamo alla lettura integrale del contributo dell’ingegner Porreca.
Ricordiamo, in conclusione, che attraverso questo link è possibile consultare l’archivio di tutti gli articoli scritti dall’ingegnere Gerardo Porreca per PuntoSicuro.
RTM
Scarica le sentenze di riferimento:

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