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La validità della testimonianza resa in dibattimento da un ispettore ASL
Commento a cura di G. Porreca.
La Corte di Cassazione a seguito del ricorso presentato da un imputato che aveva chiesto l’annullamento di una sentenza emessa dalla Corte di Appello in quanto un ispettore dell’ASL con riferimento ad un infortunio sul lavoro nella sua deposizione in fase dibattimentale quale teste della pubblica accusa si era spinto a fare apprezzamenti con riferimento alla dinamica dell’infortunio occorso assumendo in tal modo il ruolo di consulente tecnico del P.M., ha ritenuta valida la deposizione dell’ispettore in quanto allo stesso non può essere precluso di compiere valutazioni se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti accaduti a causa della sua condizionare di soggetto qualificato rivestita per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività
Il caso e l’iter giudiziario
Il datore di lavoro di una impresa edile è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale per rispondere del reato di cui all'articolo 590 cod. pen., commi 2 e 3, per aver cagionato lesioni ad un lavoratore il quale a seguito della caduta da una impalcatura priva dei previsti mezzi di sicurezza ha subito delle lesioni giudicate inizialmente con prognosi riservata e successivamente con 60 giorni di prognosi. Il Tribunale in composizione monocratica aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui sopra e delle contravvenzioni di cui agli articoli 16 e 24 del D.P.R. n. 164 del 1956 e lo aveva condannato, per le contravvenzioni, alla pena di mesi tre di arresto e per le lesioni colpose gravi alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con i doppi benefici, ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da quantificarsi in separata sede.
Avverso la decisione del Tribunale l’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Appello la quale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati contravvenzionali per prescrizione e, per l'effetto, riduceva la pena in quella di mesi quattro di reclusione.
Il ricorso in Cassazione e la decisione della suprema Corte
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che i giudici di merito avevano ritenuto la sua responsabilità, fondando il proprio convincimento principalmente sulle dichiarazioni rese dall’ispettore, teste del pubblico ministero, o meglio quasi aderendo in maniera acritica alle stesse. Il predetto teste infatti, oltre ad alcuni chiarimenti in merito all'attività da lui svolta, si sarebbe spinto a compiere, in sede dibattimentale, apprezzamenti e valutazioni, quanto alla dinamica dell'occorso, con riferimento a dichiarazioni di altri soggetti sentiti a sommarie informazioni nella fase delle indagini preliminari, sebbene egli non avesse assistito all'evento dannoso, assumendo in tal modo il ruolo di consulente tecnico del pubblico ministero. Tale prova, pertanto, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata illegittimamente acquisita e quindi inutilizzabile per cui la sentenza impugnata, avendo avuto la testimonianza di cui sopra una efficacia determinante sul convincimento del giudice, doveva essere annullata. L’imputato lamentava, altresì, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuta corretta la motivazione della sentenza di primo grado, laddove aveva posto a fondamento della sua decisione le sommarie informazioni rese dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari, piuttosto che le dichiarazioni rese dal medesimo in sede dibattimentale.
La Corte di Cassazione non ha ritenute fondate le motivazioni del ricorso ed ha annullata la sentenza impugnata senza rinvio ai fini penali perché il reato era estinto per prescrizione rigettandolo ai fini civili. Per quanto riguarda la testimonianza dell’ispettore, in particolare, la Corte suprema ha ribadita l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese del teste “in quanto egli ha riferito quanto accertato nell'espletamento dell'attività di indagine svolta nella sua qualità di ispettore dell'ASL in materia di lavoro, intervenuto sul luogo dell'infortunio per gli accertamenti, testimone quindi particolarmente esperto in materia infortunistica”. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “il divieto di apprezzamenti personali del testimone non è riferibile ai fatti direttamente percepiti dallo stesso, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi”.
La Sez. IV ha infine ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso avendo la Corte territoriale indicato dettagliatamente le ragioni per cui aveva ritenuto attendibili le prime dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari, che concordavano con quanto risultante dalla visione del filmato acquisito agli atti, piuttosto che le divergenti valutazioni da lui rese in fase di dibattimento, ritenendo che la persona offesa fosse verosimilmente condizionata dal rapporto di dipendenza con l'imputato e quindi dalla volontà di non danneggiarlo processualmente.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0 | 22/04/2013 (09:27:40) |
...mah, durante il dibattimento l'organo upg accertatore trae le stesse conclusioni verbali che solitamente sono riportate, nella relazione di infortunio/accertamento che si trova agli atti. diciamo che il datore di lavoro/imputato, ci ha provato su probabile consiglio dell'avvocato difensore... |