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La responsabilità di chi affida a terzi un’attrezzatura non sicura

La responsabilità di chi affida a terzi un’attrezzatura non sicura
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

01/07/2013

Chi affida a terzi un mezzo di per sé atto a determinare situazioni di pericolo senza sorvegliare circa il suo corretto utilizzo assume una posizione di garanzia e risponde per un infortunio legato alla presenza del pericolo medesimo. Di G.Porreca.

 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Vengono prese in considerazione dalla suprema Corte di Cassazione in questa sentenza le responsabilità nel caso dell’affidamento a terzi di una attrezzatura o di un mezzo non fornito dei necessari  requisiti di sicurezza. Chi affida a terzi, ha infatti sostenuto la suprema Corte, un mezzo di per sé atto a determinare situazioni di pericolo senza sorvegliare in merito al suo corretto utilizzo assume una posizione di garanzia nei confronti di chi lo utilizza per cui non è esentato da responsabilità nel caso che avvenga un infortunio legato alla mancata sicurezza dell’attrezzatura medesima. Il mezzo di cui alla sentenza è un trattore agricolo cingolato, munito di aratro, messo a disposizione di un lavoratore da un proprietario di un terreno per effettuare dei lavori di aratura del proprio fondo risultato non rispondente ai requisiti di legge e privo delle misure di prevenzione contro il rischio di ribaltamento e di schiacciamento in mancanza delle quali è accaduto l’infortunio mortale del conducente. E’ un insegnamento questo che richiama alla mente gli obblighi di cui all’art. 23 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in base al quale è vietata la concessione in  uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
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Il caso e l’iter giudiziario
La Corte d'Appello ha confermata la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato il proprietario di un terreno agricolo colpevole del reato di cui all'articolo 589 c.p., comma 2, in relazione all'articolo 2087 c.c., all'articolo 36, comma 8 bis ed all’articolo 4, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 626/1994. All'imputato era stato contestato di avere cagionato la morte di un lavoratore per colpa consistita in imprudenza, negligenza e nella violazione delle norme contestate, omettendo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro, non adeguando il trattore agricolo cingolato di cui era proprietario, munito di aratro, messo a disposizione dello stesso per effettuare lavori di aratura del proprio fondo, ai requisiti di legge e non avendolo aggiornato a tutte le misure di protezione e di prevenzione dal rischio da ribaltamento e schiacciamento, essendo risultato lo stesso privo dei sistemi antiribaltamento e di ritenzione del conducente.
 
Era accaduto che mentre il lavoratore stava eseguendo con il suddetto trattore lavori di aratura di un terreno lo stesso andava a finire con il mezzo in una scarpata rimanendo schiacciato sotto lo stesso e riportando un gravissimo trauma che ne cagionava il decesso. I giudici del merito, ritenuta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro tra il proprietario del terreno e la vittima che prestava la sua opera, ritenevano che sullo stesso gravasse l'obbligo di vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza atte a salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore, nonché di verifica della rispondenza dei macchinari utilizzati alle prescrizioni di legge, anche in relazione alle condizioni atmosferiche e di quelle del suolo, sì da prevenire eventi tali da compromettere l'incolumità del conducente.
 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato rilevando, come unico motivo, l'erroneità della sentenza in punto di violazione e falsa applicazione di norme, oltre all'insufficienza della motivazione con riferimento alla ritenuta sua qualità di datore di lavoro sostenendo, altresì, che l'attività svolta dall’infortunato era da ricondurre a uno scambio di favori consistito nel prestito del trattore in cambio di lavoro effettuato sul terreno di sua proprietà.
 
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha rilevato, in premessa, che le doglianze mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata erano consistite più che in censure di violazione di legge o vizi della motivazione, in apprezzamenti di merito miranti ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. La Sez. IV ha sottolineato altresì che, così come affermato dalle Sezioni Unite della Corte suprema, esula dai poteri della stessa la rilettura dei dati di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonché l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
 
Secondo la Sez. IV, inoltre, i giudici di merito avevano fornito nel caso in esame, una corretta ricomposizione del fatto, fondata su un'adeguata acquisizione ed interpretazione degli elementi probatori disponibili ed un'esaustiva analisi complessiva di essi sulla base di canoni logici e coerenti. “Anche ad accedere alla versione dei fatti offerta dal ricorrente”, ha così concluso la suprema Corte, “non ne conseguirebbe l'esenzione di responsabilità dello stesso, ravvisandosi la posizione di garanzia rispetto al verificarsi di infortuni in chi affida a terzi un mezzo di per sé atto a determinare situazioni di pericolo senza sorvegliare adeguatamente circa il suo corretto utilizzo”.
 
 
 
 
 

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Rispondi Autore: Sergio Tedeschi - likes: 0
01/07/2013 (06:20:37)
Violaione già contemolata nell'art.7 del D.P.R. 547 / 1956 che recita : "Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso. Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso . Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390" .

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