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La responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento

La responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

22/02/2016

Ai fini della responsabilità del committente occorre verificare quale sia stata in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia di un evento lesivo a fronte delle capacità della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. Di G.Porreca.

 
 
La notevole importanza ed il notevole interesse per questa sentenza della Corte di Cassazione stanno nell’avere la stessa precisata la differenza, ai fini della individuazione della loro responsabilità in merito all’applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, fra il committente datore di lavoro che appalta l’esecuzione di un’opera all’interno della propria azienda o unità produttiva di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. (l’attuale art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) ed il committente “quivis de populo” come identificato nella stessa sentenza e cioè il committente di un’opera edile così come definito dall’art. 89 comma 1 lettera b) quale il “soggetto per cui viene realizzata l’intera opera edile indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”. La Corte di Cassazione infatti ha ritenuto in questa occasione di annullare la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello nei confronti di due committenti di un’opera edile e di rinviare gli atti alla stessa perché rivedesse la propria posizione tenendo conto delle considerazioni che la stessa Corte suprema ha fatto nell’accogliere il ricorso dei committenti stessi mettendo in chiara evidenza la differenza della responsabilità dei due committenti di fronte ad un infortunio accaduto ad un lavoratore in un cantiere edile.
 
In tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, ha chiarito la Corte suprema, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori per cui ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità di tale committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia di un evento lesivo, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
 

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Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
Il dipendente di una ditta edile si è recato presso un fabbricato di proprietà del committente per rimuovere alcune lastre di amianto poste sul tetto del fabbricato stesso adibito ad autorimessa, sul quale avrebbero dovuti essere svolti successivamente interventi di manutenzione. Salito sul tetto senza alcun accorgimento il dipendente è caduto al suolo da un'altezza di circa cinque metri, a causa della rottura di una delle lastre di amianto riportando nell'accaduto la frattura del polso e della mandibola. Il Tribunale ha dichiarato i datori di lavoro dell’infortunato responsabili delle lesioni dallo stesso patite ed ha inflitto loro, all'esito del rito abbreviato, la pena di quattro mesi di reclusione mentre ha mandato assolti i committenti dell’opera chiamati in causa per i reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.
 
La Corte di Appello ha successivamente confermata la condanna dei datori di lavoro ma ha condannato anche i predetti committenti per l'infortunio subito dal lavoratore dichiarando invece estinto per prescrizione l'illecito contravvenzionale pure ascritto agli stessi. A tale conclusione la Corte di Appello era pervenuta convenendo innanzitutto con il primo giudice in ordine al fatto che il lavoratore aveva riportate le lesioni lamentate cadendo dal tetto del fabbricato, ove era salito per attendere alle lavorazioni che gli erano state comandate dai datori di lavoro, e, in quanto ai committenti, per essere certa che gli stessi fossero tali in forza della prova documentale rappresentata dalla DIA firmata da entrambi nonché dalla dichiarazione resa dello stesso infortunato. Questi ultimi, quindi, secondo la Corte di Appello, si erano resi responsabili di culpa in eligendo scegliendo l'impresa esecutrice e di omesso controllo sul rispetto da parte loro delle prescrizioni antinfortunistiche, tanto più esigibile in quanto riferito a rischio generico come quello di caduta dall'alto.
 
Avverso la decisione della Corte di Appello hanno ricorso per cassazione i committenti adducendo delle motivazioni fra le quali per prima una erronea applicazione fatta dell'art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 in quanto tale norma non trova applicazione nel caso oggetto del procedimento trattandosi di appalto affidato da privato committente e non di appalto così detto endoaziendale affidato da un datore di lavoro-committente. In ogni caso, ha aggiunto il ricorrente, anche a voler ritenere applicabile la previsione, essa non impone l'obbligo di una presenza del committente durante l'esecuzione delle opere.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
I ricorsi proposti dai committenti sono stati accolti dalla Corte di Cassazione che in proposito ha inteso svolgere alcune puntualizzazioni in merito a tali figure e sull’applicazione dell’art. 7 che ha trovato una continuità normativa nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. La figura del committente dei lavori, ha infatti precisato la suprema Corte, ha trovato esplicito riconoscimento solo con il D. Lgs. n. 494/96 in quanto prima di esso né i D.P.R. 547/55, 164/56, 302/56 e 303/56, né il D. Lgs. n. 626/1994 avevano preso in considerazione tale ruolo. La norma che ha delineato un rapporto di affidamento di lavori e cioè l'art. 7, ha così proseguito la Sez. IV, aveva individuata nel solo “datore di lavoro” che affida i "lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima" il referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione introduceva, essenzialmente al fine di far fronte al rischio così detto interferenziale, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.  Pertanto, i doveri così individuati potevano essere riferiti unicamente al datore di lavoro-committente e non anche al “quivis de populo” che avesse affidato dei lavori edili ad alcuno. Infatti per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell'approntamento del cantiere e nell'esecuzione dei lavori venendo tali violazioni poste a carico del datore di lavoro appaltatore.
 
Una responsabilità concorrente del committente in sostanza, ha così proseguito la suprema Corte, veniva ravvisata quando questi travalicava siffatto ruolo, assumendo di fatto posizione direttiva perché si ingeriva nell'esecuzione dei lavori, o perché di fatto datore di lavoro (così in tema di lavoro a cottimo) o quando i lavori fossero stati eseguiti dall'appaltatore senza autonomia tecnica, con l'apprestamento da parte del committente delle apparecchiature di lavoro, o quando il subappaltatore, per l'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, fosse stato tenuto ad avvalersi di quelle del cantiere principale e non abbia avuto libertà di determinazione. Il committente, invece, salvo contrario accordo contenuto nel contratto di appalto, non ha il diritto e tanto meno il dovere di intervenire o comunque ingerirsi in tale organizzazione dell'impresa con le logiche conseguenze sul piano sanzionatorio.
 
In sostanza, ha proseguito la Corte di Cassazione, il principio definito dalla giurisprudenza di legittimità era nel senso che il committente di lavori edili non rivestisse una autonoma posizione di garanzia a tutela della salute e della vita dei lavoratori dipendenti dal soggetto appaltatore comportando di per sé la possibilità di ascrizione del fatto quando il committente avesse in concreto assunto una diversa posizione, e ciò in ragione del principio di effettività che da sempre è stato riconosciuto valevole. Esemplare, al riguardo, è apparsa la formulazione secondo la quale "nel contratto di appalto, il committente non è esonerato dall'obbligo di osservare le norme antinfortunistiche qualora si riservi contrattualmente e lo eserciti in concreto, il potere di ingerirsi nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto o qualora, pur in mancanza di apposita previsione contrattuale, si intrometta di fatto nell'esecuzione dell'opera. Infatti, destinatari delle norme antinfortunistiche, poste a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, sono tutti coloro che nella impresa hanno il potere di incidere sul risultato, il potere - cioè - di esigere che il lavoratore si comporti in un determinato modo per conseguire quel risultato".
 
"In materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro”, ha sostenuto ancora la Sez. IV, “il committente è corresponsabile con l'appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa azione od omissione. Ciò, avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose”. Con il D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 la figura del committente ha trovata una espressa definizione con l’art., 2 comma 1 lettera b) e sono stati esplicitati gli obblighi gravanti sul medesimo dovendo nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 626/1994 e determinare altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, lo stesso deve valutare attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13 nonché il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ed inoltre, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, deve designare il coordinatore per la progettazione quando richiesto.
 
Ribadito il dovere di sicurezza in capo al committente, ha così proseguito la Sez. IV, va anche richiamata però la necessità che tale principio non vada applicato automaticamente "non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori" per cui ne consegue che “ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.
 
Alla luce di quanto sopra esposto è apparso quindi chiaro, secondo la Corte di Cassazione, che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge laddove ha postulato e ha ritenuto rilevante sul piano causale una serie di doveri che la legislazione non riconduce in capo al committente.
 
Quanto alla colpa nella scelta dell'impresa si è trattato, secondo la suprema Corte, di un'affermazione priva di qualsivoglia giustificazione. E’ da escludersi, infatti, che un’impresa esecutrice possa essere ritenuta inidonea per il solo fatto dell'avvenuto infortunio; a tal riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che il committente ha l'obbligo di verificare l' idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ma non esclusivamente in tal modo. Occorre quindi che venga motivata l'affermazione di una scelta non diligente della impresa esecutrice, motivazione che è risultata del tutto assente nel caso in esame.
 
Per le sopra indicate considerazioni quindi ed alla luce dei principi sopra richiamati la Corte di Cassazione ha ritenuto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo approfondimento della posizione degli imputati.
 
Gerardo Porreca
 
 
 

 




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