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La Cassazione sull’obbligo di formazione sui rischi specifici
Commento a cura di G. Porreca.
Benché non sia recente questa sentenza della Corte di Cassazione si ritiene importante ed opportuno segnalarla in quanto, ancor prima delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ha messo bene in evidenza la stretta connessione che ci deve essere fra l’esito della valutazione dei rischi esistenti in una azienda e la formazione e l’informazione che dal datore di lavoro deve essere impartita ai lavoratori in essa occupati e ciò indipendentemente da quella che può essere la esperienza pratica dei lavoratori stessi nell’eseguire le loro mansioni. E’ lo stretto legame questo che è stato successivamente sancito dal D. Lgs. n. 81/2008 e che più recentemente è stato ribadito ed articolato nelle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nell’ambito dell’ Accordo sulla formazione dei lavoratori che la stessa ha emanato su richiesta del legislatore.
Il caso
La Corte di Appello ha confermata la sentenza emessa dal Tribunale a carico del presidente del consiglio di amministrazione di una società nonché amministratore delegato che era stato dichiarato colpevole del delitto di omicidio colposo (articolo 589 c.p.) nei confronti di un lavoratore dipendente e condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, sostituita con pena pecuniaria. L’infortunio sul lavoro era successo nel mentre il lavoratore stava movimentando con un carrello elevatore delle balle di cellulosa poste sul piazzale di stoccaggio dello stabilimento della società allorquando, sceso dal carrello stesso, era stato investito da un pacco di fogli di cellulosa imbevuti di acqua del peso di 200 - 300 kg., i quali gli avevano procurato gravissime lesioni che avevano portato quindi al suo decesso.
La Corte territoriale ha ricordato che il giudice di primo grado, pur avendo premesso che la condotta del lavoratore aveva avuta non poca parte nella causa dell'evento, ha comunque ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per non avere fornito ai dipendenti adeguata istruzione onde consentire una migliore valutazione del pericolo e per l'assoluta genericità del documento di valutazione dei rischi ed inoltre per avere lasciato le balle di cellulosa all'aperto, o al più coperte da un telo di plastica, per cui le stesse si sono gonfiate e si sono deformate, per l'assorbimento di umidità, al punto di lacerare il filo zincato con il quale erano legate rendendo così assai precario l’equilibrio e causando la caduta dei fogli di cellulosa imbevuti di acqua. Determinante era stata ritenuta nella dinamica dell’evento infortunistico la "notevole incuria" da parte di coloro che avrebbero dovuto adottare le misure di sicurezza per cui, pur dandosi atto che l’operaio infortunato era esperto e a conoscenza dei rischi derivanti da tale situazione, non era venuto meno secondo i giudici di merito il nesso causale tra la situazione di pericolo addebitabile al datore di lavoro e l'evento letale né la condotta della vittima, che era scesa dal carrello, era stata ritenuta abnorme, o eccezionale o estranea all'attività lavorativa tanto più che capitava spesso che altri operai circolavano nei pressi delle cataste di cellulosa.
La Corte di Appello aveva rilevato, altresì, che nessuna formazione specifica era stata effettuata in relazione all'accatastamento e al prelievo delle balle e che inoltre non vi era segnaletica finalizzata a tenere desta l'attenzione degli operai.
Il ricorso alla Corte di Cassazione e le motivazioni
L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, chiedendone l'annullamento per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilità.
Secondo quanto sostenuto dall’imputato nel suo ricorso l’operaio era esperto e a conoscenza dei rischi e non poteva essere così maldestro da causare le cadute delle balle di cellulosa se perfettamente stabili e che inoltre tutti in azienda erano a conoscenza del pericolo di caduta delle balle di cellulosa. Secondo il ricorrente, infatti, la formazione pratica, della quale sicuramente la vittima era fornita era ben più importante di quella teorica ed inoltre la consapevolezza del rischio rendeva superflua la presenza dei cartelli indicanti il pericolo, tanto più che il lavoratore infortunato svolgeva stabilmente l'attività lavorativa specifica dalla quale è poi derivato il suo decesso.
Le decisioni della suprema Corte
Il ricorso è stato ritenuto infondato e quindi rigettato dalla suprema Corte. Con riferimento, infatti, a quanto assunto dal ricorrente in merito alla imprudente condotta dell’infortunato assolutamente imprevedibile trattandosi di dipendente esperto, la suprema Corte ha ribadito gli orientamenti ormai consolidati che la stessa ha assunto in merito.
“La giurisprudenza, ormai costante di questa Corte”, ha infatti sostenuto la Sez. IV, “è orientata nel senso che in tema di prevenzione antinfortunistica, poiché le relative norme mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, un comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore”.
La circostanza poi che si trattasse di operaio esperto e ben a conoscenza della prassi di operare su balle di cellulosa che rischiavano di cadere in quanto inzuppatesi di acqua non ha fatto altro, secondo la Sez. IV, che aggravare il livello di negligenza dell'imprenditore e mettere in evidenza che la causa dell'evento fosse stata indubbiamente l'inosservanza delle specifiche norme antinfortunistiche indicate nel capo di imputazione, e cioè il non avere adottato alcuna forma di prevenzione per evitare la caduta delle balle in zone dove operavano i dipendenti, oltre a non avere informato gli stessi sul rischio specifico, il non avere provveduto ad una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute, nonché l’inosservanza del generico principio di cui all'articolo 2087 c.c., secondo il quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Quindi il datore di lavoro, ha proseguito la Sez. IV, era ben a conoscenza del pericolo derivante dall'impacchettamento delle balle di cellulosa, e, anche se non lo fosse stato, si sarebbe riscontrata da parte sua una grave negligenza, dato che tale prassi imprudente si protraeva già da alcuni anni.
In merito poi all’osservazione dell’imputato relativa alla esperienza pratica del lavoratore infortunato, la Corte di Cassazione ha precisato che “illogica è la tesi del ricorrente, secondo la quale la formazione pratica era più importante di quella teorica, consistendo peraltro tale formazione nella ‘consapevolezza del rischio’, e nulla avendo fatto l'imprenditore per eliminare la situazione di pericolo, condotta che già da sola configura il nesso di causalità tra la colpa del datore di lavoro e l'evento”. L’esperienza pratica del lavoratore o la conoscenza del pericolo da parte dell’infortunato non avrebbe potuto esonerare peraltro il datore di lavoro dalla effettuazione di una valutazione dei rischi, dall’apporre la opportuna segnaletica e dal procedere ad applicare le norme antinfortunistiche, la cui osservanza è il presupposto di una condotta idonea ad evitare incidenti.
“Ne consegue”, ha quindi concluso la suprema Corte, “che la condotta, pur imprudente del (lavoratore infortunato) non è da ritenere affatto talmente imprevedibile ed eccezionale da interrompere il nesso di causalità, essendo anzi evidente che nella fattispecie il suo datore di lavoro, era ben a conoscenza del protrarsi di prassi di lavoro altamente imprudenti ed inosservanti della disciplina antinfortunistica, e ciononostante non abbia fatto nulla per rimuovere tale situazione di rischio, né eliminando i fattori di pericolo, e nemmeno provvedendo ad adeguata formazione ed informazione dei dipendenti”.
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Rispondi Autore: Sofra Srl - likes: 0 | 30/07/2012 (11:21:33) |
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