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Ispettori del lavoro: quale applicazione del Codice di procedura penale?
Commento a cura di G. Porreca.
Viene fornito dalla Corte di Cassazione in questa sentenza un chiarimento in merito all’attività degli ispettori del lavoro precisando che nel caso in cui gli stessi procedono ad accertamenti amministrativi e non svolgono attività di indagini preliminari quali ad esempio accertamenti in merito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale o a seguito di segnalazione di probabile reato nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell’ambito di un procedimento penale e dunque di un accertamento giudiziario, non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza del difensore. Di contro qualora gli ispettori stessi agiscano nella loro veste di ufficiale di polizia giudiziaria sono obbligati ad avvisare il destinatario dell’accertamento della facoltà di nominare un difensore di fiducia che deve assistere all’interrogatorio.
La sentenza del Tribunale e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha ritenuto il titolare di una ditta omonima responsabile dei reati di cui agli articoli 111 e 134, articolo 136, comma 6, e articolo 96, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 per aver omesso di adottare dispositivi di protezione collettiva o individuali a protezione del perimetro del manto di copertura e per aver consentito ad un suo lavoratore dipendente di effettuare la posa della guaina liquida sulla copertura di un edificio in ristrutturazione, con esposizione a rischio di caduta da altezza superiore a 2 metri dal piano di campagna. Lo stesso veniva ritenuto responsabile per avere omesso di redigere il PIMUS (piano montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio), per avere affidate le operazioni di montaggio e di smontaggio del ponteggio stesso presente in cantiere a dipendenti sforniti della formazione prevista dalla legge e per non avere redatto il POS (piano operativo sicurezza) condannandolo alla pena di euro 3.700,00 di ammenda.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che fossero stati violati gli articoli 356 e 180 c.p.p., l’articolo 182 c.p.p., comma 2, u.c., e l’articolo 114 disp. att. c.p.p., considerato che gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Usl che avevano effettuato il sopralluogo non avevano riconosciuto all'indagato la facoltà di nominare un difensore che potesse assistervi.
Le decisioni della suprema Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La suprema Corte ha posto in evidenza che il verbalizzante, ingegnere in servizio presso il dipartimento di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro della AUSL aveva riferito che durante la propria attività di ispezione aveva trovato sul tetto dell'edificio, ad una altezza dal suolo di circa 4 metri, un lavoratore intento alla posa della guaina liquida sul manto di copertura dell'edificio stesso senza nessuna protezione. L’ispettore aveva in particolare riferito che non erano stati predisposti dispositivi di protezione dalla caduta dall'alto, in violazione dell’art. 111 del D. Lgs. n. 81/2008 e con riferimento ad un piccolo ponteggio, montato dalla ditta dell’imputato perimetralmente al fabbricato, non era risultato essere stato redatto il PIMUS, piano di montaggio utilizzo e smontaggio del ponteggio, prescritto dall’art. 134 del citato D. Lgs., che lo stesso era risultato essere stato montato da dipendenti che non avevano seguito il corso di formazione di cui all'articolo 136 e che infine non risultava redatto il piano operativo di sicurezza ex articolo 96 del D. Lgs. n. 81/2008 necessario a definire le misure preventive e protettive per i lavoratori per cui giustamente, secondo la suprema Corte, il giudice di merito aveva affermata la colpevolezza dell'imputato.
Del pari la Sez. III ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso per la violazione delle garanzie difensive, di cui agli articoli 356 e 180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 2 cpv., e articolo 114 disp. att. c.p.p., da parte della polizia giudiziaria in sede di sopralluogo ispettivo. La stessa Corte ha infatti osservato che “gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e, altresì, di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione”. Peraltro ha quindi ancora precisato la suprema Corte “nel caso in cui gli ispettori procedono ad accertamenti amministrativi (cioè, se non è accaduto un infortunio o non si è verificata una malattia professionale o un incendio, o non c'è stata una segnalazione di probabile reato, nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell'ambito del procedimento penale, e, dunque, di un accertamento giudiziario), non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza del difensore”.
“Di contro”, ha quindi proseguito la Sez. III, “qualora l'ispettore agisca nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria è obbligato ad avvisare il destinatario dell'accertamento della facoltà di nominare un difensore di fiducia, che deve assistere all'interrogatorio” per cui la stessa ha concluso che “nel caso di specie, è fuor di dubbio che il funzionario del dipartimento di prevenzione e sicurezza dell'USL stesse svolgendo una attività di vigilanza, a carattere amministrativo, con la conseguenza che non era tenuto, in sede di accertamento delle rilevate violazioni, ad ottemperare al disposto di cui all'articolo 356 c.p.p.”.
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Rispondi Autore: Giò - likes: 0 | 05/03/2013 (18:30:39) |
Premesso che almeno nel titolo avrei meglio precisato che trattasi di Ispettorri ASP e non del Lavoro, per quanto detto e confermato dalla corte niente di nuovo, cose ampiamente sapute, assodate e già altre volte precisate con altre sentenze. Comunque la Corte ha fatto bene, ancora una volta, a ribadire il principio che sia gli ispettori SPISAL o SPRESAL che quelli del lavoro nella loro quotidiana attività di controlli antinfortunistici, al di fuori dei casi sopra prospettati di U.P.G.,rivestono al funzione di polizia amministrativa. Tale argomento qualche mese fà, a seguito di un articolo pubblicato e commentato specie da vari importanti redattori del sito e da qualche collega ASP, fu da me ampiamente dibattuto a sostegno delle cose che la suprema corte sta oggi ancora una volta indicando, ma come sempre ed a sentirli parlare, la maggior parte dei colleghi ASP, si sentono tutti UPG in qualunque loro situazione lavorativa. Spero che almeno quelli che velatamente si schieravano contro i miei principi oggi leggano quest'articolo e finalmente si rivedano nei loro presuntuosi concetti . Grazie e scusate lo sfogo , il tempo mi ha dato ragione . |
Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0 | 05/03/2013 (20:14:43) |
Gio' ha perfettamente ragione. Questa e' l'ennesima scoperta della'cqua calda. Mi meraviglia (ma non tanto) che ci siano avvocati che abbiamo cosi' poca dimestichezza con questa parte della legislazione italiana (e del codice di procedura penale). Soldi sprecati per l'azienda. Infine: "dipartimento di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro"!!! Ma alla Corte di cassazione conoscono l'organizzazione del servizio sanitario nazionale e del ministero del lavoro, ad esempio la differenza tra ispettori del lavoro e ispettori tecnici? |
Rispondi Autore: Salvatore - likes: 0 | 06/03/2013 (22:56:12) |
E' parere del sottoscritto che la Cassazione abbia preso un abbaglio. In primo luogo ha confuso i "preventori" della ASL con gli Ispettori del Lavoro che sono funzionari dipendenti del Ministero del Lavoro. Questi ultimi, infatti, in sede di visita ispettiva, possono svolgere accertamenti sia di CARATTERE AMMINISTRATIVO (accertamento sulla regolarità delle assunzioni dei dipendenti, sul rispetto dei C.C.N.L., sul versamento dei contributi, ecc.)che di CARATTERE TECNICO quali, appunto (nelle attività in cui é Organo di vigilanza), il rispetto delle norme antinfortunistiche. In base all'attività svolta in sede di visita ispettiva, l'Ispettore del Lavoro può svolgere sia attività amministrativa che attività di Polizia Giudiziaria. Di contro non si ravvisa quale attività amministrativa potrebbe svolgere in sede di visita ispettiva il funzionario della ASL addetto alla vigilanza sulle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, pertanto, con FUNZIONI ESCLUSIVE DI ATTIVITA' DI P.G., non avendo alcun compito istituzionale di quelli innanzi citati che potrebbero sfociare in attività ispettiva di carattere amministrativo. |
Rispondi Autore: Giò - likes: 0 | 11/03/2013 (18:55:18) |
Signor Salvatore, voglio essere franco leggendo attentamente la sentenza e non solo...... ma è così. Gli ispettori chiunque essi siano, mettetevelo bene in testa, nell'attivita di routine sono tutti polizia amministrativa, solo quando si trovano dinanzi una violazione di carattere penale allora rivestono la qualifica di UPG . Esempio : se ad una verifica tecnica antinfortunistica ( non faccio distinsioni tra ispettori del lavoro e ASP ) non risultano violazioni perchè la ditta è regolare, l'ispettore verificatore è polizia amministrativa e non UPG. Altro esempio : come ben saprai in materia antinfortunistica il T.U. 81 contempla tante violazioni di natura amministrativa ( cosi detti illeciti amministrativi ) punite con sanzioni amministrative , anche in questo caso qualora si rilevassero solo queste l'ispettore riveste la qualifica di polizia amministrativa e non di polizia giudiziaria . Spero di essere stato chiaro e chi vuol capire capisca. Ciao |
Rispondi Autore: salvatore Rossi - likes: 0 | 11/03/2013 (21:06:22) |
Ciao, signor Giò. Purtroppo sono un ispettore sfortunato. In 35 anni di lavoro non mi é mai capitato in una "verifica tecnica antinfortunistica" di non trovare neanche una violazione penale alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per quanto concerne il fatto che gli organi di vigilanza svolgano normalmente attività di polizia amministrativa, ma che all'uopo possano avvalersi delle funzioni coercitive proprie della polizia giudiziaria (nell'ipotesi, ad esempo, di un sequestro di cantiere edile), l'ha chiarito per ben due volte la Corte Costituzionale alle quali si erano rivolti all'epoca dei Pretori in relazione al potere di diffida degli ispettori del lavoro ex art. 9 del D.P.R. 520/55, sicuramente a te noto. Non credo, pertanto, che il solo elevare sanzioni amministrative configuri attività di polizia amministrativa. Cordiali Saluti. P.S. Il D.Leg. 81/08 non é T.U. |
Rispondi Autore: Gò - likes: 0 | 12/03/2013 (18:24:52) |
Salvatore il fatto che hai qualche anno meno di me in materia ispettiva mi gratifica, vuol dire che quantomeno parlo ad un serio ed anziano collega. Il fatto di dire T.U. anzichè D.Lgs 81, penso che è frutto di semplicita di espressione , ma entrambi sappiamo di cosa si parlala puntualizzazione è infantile. In ordine al fatto che in tanti anni non sei riuscito a trovare cantieri in ordine posso solo dirti che sei sfigato ( a me seppur eccezionalmente capita ) ma anche perchè non faccio il vigile urbano dove necessariamente bisogna fare qualche contravvenzione perchè dobbiamo portare a casa numeri ( performance sai a cosa mi riferisco ) ..... ecc. ecc. .... . Caro Salvatore ti voglio bene ma nonè mia intenzione polemizzare su cose che non si vogliono o non si possano capire, restiamo ognuno sulle nostre posizioni con una differenza la mia ( almeno ritengo ) è in sintonia con la S. Corte. Vorrei per l'ultima volta ribadire che dinanzi a violazioni di natura amministrativa si è polizia amministrativa e non giudiziaria . Ciao ti abbraccio affettuosamente |