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Formazione in materia antinfortunistica al di fuori dell’orario di lavoro

Formazione in materia antinfortunistica al di fuori dell’orario di lavoro

Autore: Carolina Avv. Valentino

Categoria: Sentenze commentate

19/09/2023

Una sentenza della Corte di Cassazione chiarisce il significato di “La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro”. Il Datore di lavoro può chiedere che venga fatta durante il lavoro “straordinario”?

Il D. Lgs. n. 81/2008, all’art. 37, prevede l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di assicurarsi che “ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”, evidentemente con la finalità di eliminare, ovvero ridurre al minimo i rischi connessi allo svolgimento delle mansioni lavorative.

 

Senza, in questa sede, voler approfondire l’obbligo formativo nel suo complesso, si intende focalizzarsi sul comma 12 del citato art. 37, al quale si legge “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire […] durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

 

Sul punto, viene in rilievo una recente sentenza della Cassazione, n. 20259 del 14 luglio 2023, in cui i Supremi Giudici sono stati chiamati a pronunciarsi proprio su cosa debba intendersi per “durante l’orario di lavoro”.

 

Vediamo, di seguito, brevemente, i fatti di causa e la decisione della Suprema Corte.


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Il fatto e le sentenze di merito

La società datrice di lavoro [di seguito, la “Società”] licenziava il dipendente [di seguito il “Lavoratore”] a seguito del rifiuto di quest’ultimo, espresso in più occasioni, di partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

 

In particolare, il Lavoratore, assunto dalla Società a tempo parziale (i.e. dalle 6 alle 10 del mattino su cinque giorni settimanali), aveva rifiutato di partecipare ai corsi di formazione organizzati al di fuori dell’orario di lavoro concordato, di talché era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, motivato dalla conseguente impossibilità, da parte della Società, di avvalersi della prestazione del Lavoratore.

 

I Giudici del merito respingevano il ricorso del Lavoratore, volto a vedersi dichiarare l’illegittimità del licenziamento.

 

Il ricorso del lavoratore

Ricorreva in Cassazione la difesa del Lavoratore, sulla base – inter alia – del seguente motivo.

In dettaglio, sosteneva la violazione a falsa applicazione dell’art. 37, c. 12, D. Lgs. n. 81/2008, che, secondo la tesi difensiva, chiaramente dispone che la formazione in materia di salute e sicurezza debba avvenire durante l’orario di lavoro, e, quindi, nel caso de quo, tra le 6.00 e le 10.00 del mattino, come stabilito contrattualmente.

 

Tutt’al più, la Società avrebbe dovuto dimostrare l’impossibilità di erogare il corso di formazione nell’orario concordato.

 

La pronuncia della Cassazione

 I Supremi Giudici ritengono il ricorso infondato, sulla base dei seguenti motivi.

L’art. 37, D. Lgs. n. 81/2008 pone specificamente a carico del soggetto datore di lavoro l’obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza […] dettando una articolata disciplina circa le modalità e i contenuti di tale obbligo […]. Infine, il comma 12, di immediato rilievo in relazione alla presente fattispecie, stabilisce che ‘La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire […] durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

 

Fermo restando, come affermano i Supremi Giudici, il carattere chiaramente ineludibile di tale obbligo, resta da comprendere cosa il Legislatore abbia inteso per “durante l’orario di lavoro”, ovvero l’esigibilità, da parte del datore di lavoro, della partecipazione a corsi di formazione al di fuori dell’orario contrattualmente stabilito e, nel caso di risposta affermativa, come vada inquadrata tale fattispecie affinché sia conforme alla normativa.

 

I Supremi Giudici evidenziano, il primo luogo, come la norma in esame preveda genericamente che la formazione debba tenersi “durante l’orario di lavoro”, senza ulteriori specificazioni.

 

È evidente, continua la Suprema Corte, che la disamina della fattispecie non possa prescindere dall’analisi del concetto di “orario di lavoro”, come definito dalla L. n. 66/2003, all’art. 1, c. 1, vigente al momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, per cui presa necessariamente a riferimento dal Legislatore al momento della adozione del Testo Unico Sicurezza.

 

Ai sensi del sopracitato art. 1, c. 1, per “orario di lavoro” deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

 

Trattasi, invero, di una definizione molto ampia, riferita a qualsiasi momento in cui il lavoratore presti attività lavorativa, a prescindere dall’orario contrattualmente concordato.

 

Tale genericità non può che ricadere anche sulla formulazione dell’art. 37, c. 12, D. Lgs. n. 81/2008, dovendosi intendere quale periodo in cui il datore di lavoro può legittimamente esigere dal lavoratore lo svolgimento della prestazione lavorativa, in un momento anche eccedente l’orario ordinario.

 

Peraltro, il fatto di prevedere che la formazione non possa comportare oneri per il lavoratore rappresenta un implicito riconoscimento della possibilità datoriale di richiedere che la formazione avvenga in orario corrispondente a prestazioni esigibili oltre l’orario normale, fermo restando, sotto il profilo della relativa remunerazione, l’applicazione delle prescritte maggiorazioni” previste per il lavoro straordinario.

 

Di talché, il datore di lavoro può richiedere che il lavoratore partecipi a corsi di formazione al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, fermo restando che il tempo di partecipazione al corso deve anch’esso considerarsi orario di lavoro, chiaramente straordinario e remunerato come di conseguenza.

 

Peraltro, una diversa interpretazione della normativa finirebbe per pregiudicare, o rendere comunque eccessivamente difficoltoso l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo formativo, posto che questo necessita della collaborazione di enti formatori sulla cui modalità di organizzazione dei corsi il datore di lavoro non ha diritto di incidere.

 

Si pensi al lavoro notturno, o, anche, nel caso di specie, al fatto che il Lavoratore ricorrente avesse turni dalle 6.00 alle 10.00 del mattino.

 

E neanche si può ritenere che la pretesa del Lavoratore di partecipare ai corsi di formazione durante il proprio orario di lavoro possa giustificare una compressione di interessi, quali la salute e sicurezza propria, dei propri colleghi e di terzi, costituzionalmente garantiti.

 

Le considerazioni che precedono orientano quindi nel senso della ragionevolezza di una lettura meno rigida di quella propugnata dal lavoratore ricorrente, della espressione ‘orario di lavoro’, da intendersi quindi comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale”.

 

Sulla scorta di tali considerazioni, i Supremi Giudici ritengono i motivi di cui al ricorso privi di fondamento, ritenendo legittima la richiesta, da parte del datore di lavoro, di partecipare a corsi di formazione al di fuori dell’orario di lavoro, sempreché corrisponda la dovuta retribuzione, con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

 

 

Avv. Carolina Valentino

  

 

Scarica le sentenze di riferimento:

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. – Sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023 - Legittima la richiesta datoriale di seguire il corso di formazione in orario astrattamente destinabile al lavoro supplementare. Non basta un generico rifiuto del lavoratore.






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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
19/09/2023 (13:26:36)
Buon contributo.
Resta il fatto che questo è il tipico esempio del perché in Italia si debba cambiare completamente approccio.
Possiamo essere ritenuti un Paese serio visto che si deve arrivare in Cassazione per una sciocchezza simile con i relativi costi anche per la Collettività?
Da quando le ore di straordinario NON sono state considerate "orario di lavoro"?
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
20/09/2023 (08:44:00)
Sul discorso della formazione possibile anche in orario straordinario non credo si debba discutere. Spero che questa sentenza sia utile a tutti coloro che pretendono la disponibilità dei lavoratori ben oltre l'orario straordinario e magari limiti anche coloro che oramai di prassi creano caselle di posta elettronica ai dipendenti riempendole di pesantissime informative da leggersi al di fuori dell'orario di lavoro e addirittura senza alcun ricoscimento (ordinario o straordinario). Quest'ultima sta diventando una prassi molto fastidiosa che a mio parere non esime certo il datore di lavoro dal fare vera informazione (non basta imporre l'obbligo di cliccare su "visionato ed accettato" per avere la certezza che un lavoratore si legga e comprenda decine di pagine scritte spesso in aramaico...).
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
20/09/2023 (08:51:39)
Riprendendo il post di poco fa aggiungo: anche se trattasi di informazione (tramite mail) e non di formazione
Rispondi Autore: pippo - likes: 0
20/09/2023 (11:47:01)
test
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
20/09/2023 (13:10:05)
Eccellente commento a sentenza che evidenzia, ai fini della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il concetto corretto di orario di lavoro.
Nello stato di diritto la giurisdizione della suprema corte serve anche a questo, chiarire in modo qualificato l'interpretazione di norme di frequente applicazione, da parte di chi ne ha l'autorità conferita dalla Costituzione e dalla legge, evitando di restare in balia di interpretazione estemporanee non qualificate.
Rispondi Autore: Grasseni Giovanni - likes: 0
21/09/2023 (13:40:41)
Concordo per quei lavoratori che hanno turni particolari tipo notturno, mattino presto, ecc ma non condivido per quei lavoratori che hanno un orario normale e per i quali si chiede di fare la formazione la sera dopo le 18.00 o il sabato mattina, per meri problemi di produzione, come di pensa di fare formazione efficace a lavoratori che vengono da 8 o più ore di lavoro o peggio ancora devono rinunciare ad un loro giorno di riposo ??
Autore: Stefano
29/09/2023 (15:38:12)
Assolutamente d'accordo, facendo formazione vedo proprio che in quelle aziende che ti obbligano a fare formazione alla sera o al sabato (io devo andarci perchè formatore, ma dico subito al cliente che tale intervento non sarà efficace) la formazione risulterà impossibile, il personale non ne ha (giustamente) voglia (te lo scrivono direttamente nei moduli di gradimento del corso), è stanco dalla giornata o dalla settimana e in sostanza sono solo euri buttati da parte dell'azienda.
Non riesco a capire questo desio di far la formazione al sabato o alla sera, come se staccare la gente una giornata o mezza giornata in settimana fermasse la rotazione dell'asse terrestre...
Rispondi Autore: Aldo Belli - likes: 0
05/10/2023 (09:52:06)
Non sempre si tratta di meri problemi di produzione.
Consideriamo le aziende che lavorano in appalto e che hanno i dipendenti fuori sede per tutta la settimana.
Nei servizi alla persona il sabato si lavora e si fruisce del giorno libero il lunedì. Quindi il lunedì non dovrebbero partecipare neanche ai corsi di aggiornamento professionale, giusto? Quando li formiamo (chiedo per un amico)?
Battute a parte, le ore di lavoro settimanali compresi gli straordinari non devono superare le 48 ed i corsi si fanno con periodicità quinquennale.
Non credo che sia problematico partecipare a qualche corso il sabato (di solito solo la mattina).
D'altronde, se il docente è bravo non fa pesare la formazione sulla sicurezza, anzi la fa piacere.
Non siete d'accordo?

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