Cassazione: il decreto sulla sicurezza dei palchi
Roma, 4 Ott – Abbiamo più volte affrontato su PuntoSicuro il tema delle criticità e degli infortuni avvenuti in questi anni nell'allestimento di strutture per spettacoli e per manifestazioni fieristiche; infortuni che spesso dipendono dalla perdita di stabilità delle strutture, da cedimenti e da procedure errate nelle operazioni di montaggio e smontaggio.
In relazione a queste criticità ricordiamo la pubblicazione nel 2014 del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili “si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.
E sempre su PuntoSicuro abbiamo presentato in passato anche alcune sentenze della Cassazione relative a cedimenti durante uno spettacolo – ad esempio la sentenza n. 25986 del 13 giugno 2013 – sentenze che erano precedenti all’applicazione del decreto interministeriale.
Ci soffermiamo invece oggi su una recente sentenza della Cassazione Penale, la Sentenza n. 38876 del 04 agosto 2017, che fornisce utili indicazioni relative all’applicazione del decreto sui palchi. Per una violazione precedente al 22 luglio 2014 il decreto può essere applicato?
La sentenza della Corte di Cassazione indica che “con sentenza del 9/3/2017, il Tribunale di Lecce dichiarava L.N. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 90, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e la condannava alla pena di 2.500,00 euro di ammenda; alla stessa - quale committente e responsabile dei lavori - era contestato di non aver designato il coordinatore per la sicurezza nell'ambito di un cantiere per la realizzazione di un palcoscenico per concerto musicale”.
Veniva poi proposto appello – “convertito in ricorso per cassazione” – dove la la L.N., a mezzo del proprio difensore, muove le seguenti censure. In primo luogo “assume che - all'epoca dell'accertamento per cui è processo, il 15/8/2012 - nessuna norma avrebbe imposto la nomina del coordinatore per la sicurezza nel caso di realizzazione di un palcoscenico; ed invero, la disciplina del titolo IV del d. lgs. n. 81 del 2008 (nella quale rientra la norma contestata) sarebbe stata estesa a tali opere soltanto con un decreto interministeriale del 22/7/2014, non potendo, pertanto, operare con riguardo ad interventi realizzati in epoca precedente. Ancora, si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur richieste, ed il completo difetto motivazionale sul punto”.
La Corte di Cassazione ricorda poi che “ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di condanna con le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie; ne consegue che - qualora tale impugnazione sia invece proposta - deve verificarsi l'effettiva possibilità di convertire l'atto di appello in ricorso per cassazione, analizzando il concreto contenuto dello stesso e la natura delle doglianze ivi sollevate”.
Veniamo agli aspetti relativi alle contestazioni in materia di sicurezza e relativi alle presunte violazioni della normativa in essere.
Come abbiamo già ricordato nella premessa dell’articolo, la sentenza sottolinea che “l'art. 88, d. lgs. n. 81 del 2008 - come novellato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce - che le disposizioni di cui al titolo IV dello stesso testo (compreso, quindi, l'art. 90 qui contestato) si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”.
Il decreto è stato poi invece emanato il 22 luglio 2014 “e per l'appunto prescrive - all'art. 2, capo 1 (Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali) - che le disposizioni di cui al citato titolo IV trovino esecuzione, ‘ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3’”.
E dunque - specifica la sentenza con riferimento a quanto indicato al comma 3, articolo 1 del decreto – con riferimento ad attività:
“a) funzionali allo svolgimento di spettacoli che si svolgono al di fuori del montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui all'articolo 1, comma 3;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m”.
E riguardo alla tempistica dell’emanazione del decreto interministeriale, emanato il 22 luglio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'8 agosto 2014, la sentenza indica che “emerge la fondatezza dell'assunto difensivo, atteso che - con riguardo a condotte (omissive) tenute il 15/8/2012 nell'allestimento di un palco per concerto - non poteva trovare applicazione la disciplina di cui al citato titolo IV del d. lgs. n. 81 del 2008, espressamente estesa anche alla specifica materia che occupa soltanto con il d.l. n. 69 del 2013, successivamente attuato con il decreto interministeriale richiamato”.
E di conseguenza la Corte di Cassazione conclude che, pertanto, la sentenza di colpevolezza “deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste”.
RTM
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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 04/10/2017 (07:08:47) |
Purtroppo le legge è legge: non vi è mai retroattività. Stupisce, ma nemmeno troppo, che il giudice di "prime cure" non conosca i fondamenti delle leggi. Imporrei a suo carico le spese, ma questo vorrebbe dire che i giudici sono responsabili dei loro atti ... |