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Caso Truck Center di Molfetta: la Cassazione ribalta le assoluzioni

Caso Truck Center di Molfetta: la Cassazione ribalta le assoluzioni
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

03/04/2019

La catena delle responsabilità penali e d’impresa per la scelta di un’impresa inidonea e l’omessa VR specifici e interferenziali legati alla bonifica di una cisterna che aveva scaricato zolfo e conteneva rifiuti pericolosi.

Sono state di recente rese note le motivazioni della sentenza (Cassazione Penale, Sez.IV, 25 marzo 2019 n.12876) con cui la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza assolutoria della Corte d’Appello di Bari emessa nel 2017 (che aveva a sua volta riformato le due sentenze di primo grado del Tribunale di Trani del 2009 e del 2014) sul caso relativo alla tragedia di Molfetta (caso Truck Center).

 

Con questa sentenza (di cui si consiglia la lettura integrale) la Cassazione Penale ha annullato con rinvio la pronuncia d’appello che aveva assolto gli imputati e le Società di appartenenza nei termini che verranno di seguito illustrati.

 

La ricostruzione dei fatti

Le decisioni della Corte d’Appello

I ricorsi avverso la sentenza della Corte d’Appello

I principi giuridici

L’obbligo del committente di valutare i rischi interferenziali

La “colpa generica” (negligenza, imprudenza, imperizia) e la tutela dei terzi

L’applicazione dei principi giuridici al caso specifico

Le statuizioni della Cassazione

 

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La ricostruzione dei fatti

Ricordiamo anzitutto sinteticamente i fatti.

 

Il 3 marzo 2008 era giunta presso la presso la Truck Center (di seguito T.C.) la cisterna SGCU 900527/5, che il 19 dicembre 2007 aveva trasportato zolfo fuso e che, dopo lo scarico, “era stata riconsegnata vuota e non ripulita”.

 

In particolare, “Guglielmo M.G., l’operaio a cui l’A.V. [datore di lavoro della T.C., n.d.r.] aveva affidato il lavaggio delle cisterne e di altri veicoli industriali - gli altri operai, T.M. e F.L. e lo stesso V.C., si dedicavano solo al lavaggio di autovetture - aveva avvertito il cattivo odore proveniente dal container SGCU 527, era sceso, come era solito fare con la scaletta, senza alcun dispositivo di protezione individuale per verificare e rimuovere manualmente (con raschietto, scopa e paletta) i residui di zolfo […], prima di procedere al lavaggio automatico con lancia idraulica a testine rotanti.”

 

L’operaio “aveva quindi respirato le esalazioni di acido solfidrico, liberate dallo zolfo fuso al momento dello immagazzinamento e che comunque rimangono anche dopo lo scarico, e aveva perso la vita.”

A questo punto, “in successione erano poi entrati nella cisterna, nel tentativo di soccorrere i colleghi, gli operai T.M., F.L. e l’autista, frequentatore dell’autoparco, S.B. e infine il titolare A.V., nel frattempo avvisato e sopraggiunto, tutti deceduti come accertato dalle perizie medico legali […] a causa della intossicazione acuta di acido solfidrico; l’operaio V.C. si era salvato, riportando lesioni personali gravi, perché era rimasto sulla scala esterna ad osservare dal boccaporto, inebetito per le inalazioni del gas che, sia pure in minore misura, fuoriusciva dalla cisterna”.

 

Dalle consulenze medico-legali e tossicologiche è emersa “la certezza assoluta che i soggetti sono morti per l’assorbimento di acido solfidrico.”

 

I rapporti commerciali e contrattuali tra le diverse Società coinvolte (per il dettaglio dei quali si rinvia alla sentenza integrale, non essendo possibile in questa sede per esigenze di brevità riportare l’interessante descrizione dello schema di tali rapporti e delle loro modificazioni intervenute nel tempo), la sentenza ricorda che la E. s.pa. “forniva alla N.S. s.p.a, in forza di un contratto […], con clausola franco base, zolfo derivante dalla desolforizzazione del petrolio, con il metodo Claus”.

In particolare, “lo zolfo settimanalmente veniva spedito dalla raffineria di Taranto a Scarlino (GR), a mezzo di tank container, serbatoi da caricare, secondo la tratta, o su pianale di autocarri o su carri ferroviari; il trasporto era a cura della N.S. che lo aveva affidato, in base al contratto…, a C.C. s.r.l. incorporata da F.C. s.p.a., denominata F. logistica s.p.a., legalmente rappresentata da C.M., ed era realizzato, per i tratti su gomma, avvalendosi della società barese, la C.B., legalmente rappresentata da C.P., e, per i tratti su ferrovia, da T. s.p.a.; B.A. era addetto al settore commerciale di F. logistica e coordinatore del c.d. traffico zolfo”.

 

La Società “C. di C.P. che, peraltro, si occupava come oggetto sociale di autotrasporto su gomma e piccole manutenzioni, individuò per il compimento di dette operazioni la ditta T. C. di Molfetta, il cui legale rappresentante era A.V., ditta di autolavaggio priva di esperienza specifica nel settore e che aveva provveduto tra il 12 e il 25 febbraio 2008 […] alla bonifica di sei cisterne.

Le operazioni condotte sull’ultima, la settima contrassegnata con il n.*527, dettero però luogo all’Infortunio mortale di cui è processo.”

 

Dagli atti “risulta infatti che la T.C., nell’insegna apposta all’ingresso, recava la dicitura “autolavaggio rimessaggio autoparco”, non aveva nel suo oggetto sociale al 3.03.2008 lo svolgimento di attività del tipo assunto in carico ma solo “l’attività di manutenzione riparazione di autoveicoli in genere di autolavaggio e autoparco di autovetture e veicoli in genere” […]; aveva comunicato l’attività di autolavaggio nel maggio 2007 ma aveva l’autorizzazione allo scarico di acque industriali e non per i rifiuti pericolosi e immissioni di gas tossici nell’atmosfera.”

 

Le decisioni della Corte d’Appello

La Corte di Appello di Bari con la sentenza del 19 luglio 2017 aveva assolto (per quanto qui interessa):

- C.M. e B.A., nelle qualità “rispettivamente il primo di rappresentante legale e il secondo di responsabile dell’unità organizzativa che, nell’ambito della F. Logistica Business Unit C.C. s.p.a., curava l’esecuzione del contratto stipulato con la N.S., avente ad oggetto il trasporto Taranto-Scarlino di zolfo liquido e successivamente anche il trasporto di acido solforico”;

- C.P. quale legale rappresentante della L.C.B. s.n.c che per la F. Logistica C.C. “curava il trasporto su strada”;

- B.G., L.O., M.L., P.M. e P.G. che, “nella N.S. s.p.a., rivestivano la qualità di Direttore tecnico e Consigliere di amministrazione con delega alla funzione tecnica il primo, di amministratore delegato il secondo, di presidente del CDA il terzo, di responsabile del servizio di prevenzione protezione il quarto, di responsabile delle attività tecnico produttive dello stabilimento il quinto”.

 

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs.231/01, tale pronuncia di appello aveva inoltre ridotto la sanzione amministrativa a carico di T.C. s.a.s (il cui datore di lavoro era deceduto nell’infortunio), determinandola nella misura di 300.000 euro, e aveva assolto F. Logistica-C.C., la L.C.B. e la N.S. s.p.a.

 

I ricorsi avverso la sentenza della Corte d’Appello

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari hanno proposto ricorso l’imputato C.P., la Società T.C. s.r.l. e, per motivi diversi, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari e le parti civili, tra cui anche il Comune di Molfetta.

 

La Cassazione accoglie i ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili e giudica infondati i ricorsi di C.P. e della Società T.C. s.r.l.

 

I principi giuridici

Vediamo sinteticamente i principi giuridici sanciti qui dalla Cassazione ed applicati al caso di specie.

 

La Suprema Corte premette anzitutto che, essendosi i fatti verificati nel marzo del 2008, “all’epoca dell’infortunio erano ancora in vigore le disposizioni in materia di valutazioni di rischio di cui al Dlgs 626/1994 (artt.4 e 7), anche se sul piano sostanziale ciò non ha un significativo effetto in quanto le disposizioni succedutesi (D.Lgs 81/2008) hanno una corrispondenza contenutistica”.

 

L’obbligo del committente di valutare i rischi interferenziali

Ciò detto, la Corte sottolinea anzitutto che “il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice non può più essere ritenuto responsabile - in applicazione dell’art.2 quarto comma cod. pen - dell’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art.7 comma 1 citato [DUVRI, n.d.r.], gravando tale obbligo sul datore di lavoro committente, e cioè su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo (Sez.4 n.14167 del 12.03.2015 Marzano, rv.263150).”

 

Laddove, “nel caso di specie, luogo dell’infortunio è stato il container-cisterna SGCU 900527/5 condotto in locazione finanziaria da F. logistica e che era stato rimesso nel circolo del trasporto da N.S., quale mittente, in base al nuovo contratto stipulato e avente ad oggetto il trasporto di acido solforico.”

 

Inoltre la Cassazione richiama un importante orientamento (ormai peraltro costantemente ribadito dalla stessa), secondo cui “ai fini della attività di valutazione di coordinamento e cooperazione connessa al rischio interferenziale secondo quanto previsto dall’art.7 D.lgs 626/1994 (ora art.26 D.lgs 81/08), occorre avere riguardo inoltre, non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto di appalto, d’opera o di somministrazione -, ma all’effetto che da tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza e coesistenza - nella specie, la bonifica della cisterna recante rifiuti pericolosi - di più organizzazioni, che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni (sez.4 n.44792 del 17.06.2015 rv 264957-01).”

 

E la Corte ricorda che “tale coinvolgimento, funzionale nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non risultino inefficaci o dannose ai fini della sicurezza dell’ambiente di lavoro (Sez.4 n.18200 del 7.01.2016 rv 266640-01).” 

 

A questo punto la Cassazione chiarisce che l’imprenditore, quand’anche frazioni il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali finalizzati ad alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale, non perde la sua posizione di garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del suo programma lavorativo e produttivo”.

 

La “colpa generica” (negligenza, imprudenza, imperizia) e la tutela dei terzi

Ancora, sottolinea la Corte, “l’obbligo posto a carico dei titolari delle posizione di garanzia individuate, da ultimo, nel D.Lgs. n.81 del 2008, art.2, comma 1, lett. b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.], di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa dei medesimi allorquando non abbiano assicurato tali condizioni, in quanto, al di là dell’obbligo di rispettare le prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l’accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi, in quanto l’obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro si estende anche nei confronti di terzi non dipendenti dall’impresa.”

 

L’applicazione dei principi giuridici al caso specifico

Pertanto, secondo la Cassazione, “la Corte territoriale […], ha ritenuto erratamente e illogicamente che C.M., B.A. e C.P. non fossero titolari di una posizione di garanzia mancando un’adeguata base normativa, pur dopo aver riconosciuto la responsabilità penale della T. C. e del suo titolare (deceduto nell’infortunio del 3.03.2008), di cui è stata accertata la inidoneità professionale e tecnica alla gestione dell’incarico di bonifica e la mancata adeguata informazione da parte dei committenti circa i rischi dovuti alla presenza nella cisterna di un agente gassoso letale, quale l’idrogeno solforato”.

 

Infatti, secondo la Suprema Corte, “la Corte territoriale ha qualificato erratamentequale “unico gestore del rischio la T.C. […], omettendo di considerare che l’ambiente di lavoro era rappresentato dalla cisterna, luogo nella disponibilità giuridica dei principali committenti N.S. e F. logistica, ai quali comunque competeva, essendone peraltro pienamente consapevoli, la valutazione del rischio inerente al trattamento della cisterna vuota e non ripulita, contenente residui pericolosi di zolfo e acido solfidrico; così come obblighi di coordinamento e cooperazione connessi al rischio interferenziale dettati dall’art.7 D.lgs 626/1994 si estendevano a carico di tutti i datori di lavoro ai quali erano riconducibili le plurime attività coinvolte nel processo causale che ha dato origine all’infortunio.”

 

Ancora, “a carico di ciascuno degli imputati (i referenti B.G., L.O. e M.L., componenti del Consiglio di amministrazione della N.S., C.M. e B.A. per la F. Logistica, C.P. per la C.B.,) possono individuarsi obblighi giuridici impeditivi connessi a poteri organizzativi, informativi o di disposizione di misure di sicurezza relativi al trasporto, alla gestione e alla bonifica di una cisterna contenente rifiuti pericolosi che, se esercitati, erano idonei ad evitare il verificarsi dell’evento.”

 

Per quanto attiene poi alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale, “la Corte territoriale ha violato il principio secondo cui in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo” nella verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria di lavori, non ritiene neppure necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente un accordo per una mera prestazione d’opera (Sez.3, n.10014 del 06/12/2016 Ud. (dep. 01/03/2017) Rv.269342-01).”

 

In definitiva, “la Corte territoriale è incorsa in errore disattendendo quel che i giudici di primo grado avevano correttamente ritenuto, ossia che tutti gli imputati erano primari destinatari, quali committenti delle operazioni di bonifica delle cisterne che avevano scaricato zolfo e contenevano rifiuti pericolosi (acido solfidrico), degli obblighi di salvaguardia dei lavoratori e di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto ad eventi per i quali era prevedibile il rischio per la integrità fisica dei lavoratori medesimi e delle persone collegate al luogo di lavoro: obblighi in primo luogo di informazione (mediante la consegna della scheda c.d a 16 punti fornita dall’E. […]), di segnalazione dei rischi specifici inerenti l’attività di ripulitura della cisterna dai residui di zolfo e acido solfidrico; nonché di vigilanza sulla scelta e sulla sua capacità tecnico-professionale dell’impressa cui erano state affidate le operazioni di bonifica delle cisterne che avevano trasportato zolfo liquido”.

 

In particolare, “i committenti in relazione agli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi al rischio interferenziale, dettati dall’art.7 D.lgs 626/1994 (ora art.26 D.lgs 81/08), erano tutti senz’altro tenuti a informare gli affidatari del rischio rappresentato dalla presenza di acido solfidrico nella cisterna. Tale dovere informativo prescinde dalla contingenza e fa riferimento ai rischi strutturalmente insiti nell’operazione relativa allo svolgimento di un’attività da considerarsi pericolosa in ragione della pericolosità dei rifiuti gestiti (art. 2087 e 2050 cod.civ.)”.

 

Per quanto attiene, infine, al documento di valutazione dei rischi della Società T.C., “il DVR non era stato aggiornato e non faceva alcun riferimento ai rischi derivanti dal lavaggio di autocisterne utilizzate per il trasporto di prodotti chimici, attività che quindi, il legale rappresentante della T. C., certamente coltivando l’interesse economico all’espansione sul mercato della propria azienda, aveva intrapreso senza avere la perizia e la competenza tecnico professionale necessarie, omettendo non solo di richiedere scheda di sicurezza relativa al prodotto che risultava essere stato trasportato (ex zolfo), ma di valutare il rischio derivante alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e dei terzi, che potevano venire a contatto con l’ambiente di lavoro, dal trattamento di rifiuti chimici pericolosi e di predisporre le doverose minime misure di prevenzione, sicurezza e formazione del personale finalizzate allo svolgimento di operazioni che implicavano l’introduzione della persona all’interno della cisterna, ambiente confinato ad alto rischio per la prevedibile presenza di gas pericolosi.”

 

Le statuizioni della Cassazione

Dunque la Cassazione “annulla la sentenza impugnata agli effetti sia civili che penali, quanto alle assoluzioni di C.M., B.G., L.O., M.L., F. Logistica-B.U. C. C. s.p.a., L.C.B. di C.G. e C s.n.c., N.S. s.p.a., nonché ai soli effetti civili, nei confronti di P.M. e P.G.. Annulla la medesima sentenza quanto alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti di B.A. e C.P.. Rinvia per il nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Bari, altra Sezione, rigetta i ricorsi di C.P. e della T.C. s.r.l.”

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale Sez. 4 - Sentenza n. 12876 del 25 marzo 2019 - Tragedia Truck Center, tutto da rifare: la Cassazione annulla con rinvio la sentenza di assoluzione

 



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Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
03/04/2019 (09:57:44)
Ciao, Anna. Anch'io credo che la sentenza vada letta e studiata per esteso; magari discutendola in un incontro di aggiornamento, Ma stiamo dicendo che se io chiedo alla TRASPORTI spa un'autobotte per trasportare una sostanza pericolosa dal mio stabilimento ad un cliente, se succede qualcosa, la responsabilità è comunque (anche e soprattutto) di TRASPORTI spa, in quanto è "colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi ..."?
Rispondi Autore: avv. rolando Dubini - likes: 0
03/04/2019 (15:18:21)
Trasportare gas letali è sempre fonte di responsabilità sopratutto se non si possiede l'autorizzazione ADR e manco si sa quello che si trasporta. L'ottima sintesi della collega giurista Guardavilla non esime dalla lettura integrale della sentenza, nella quale la Suprema Corte dichiara che la sentenza assolutoria della corte d'appello di Bari è del tutto illogica e in contrasto con tutti i fondamentali principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza della Cassazione medesima. Non ho mai visto una più dura confutazione di una sentenza di merito di questa.
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
03/04/2019 (16:13:27)
Sono d'accordo sulla illogicità della sentenza. Quello che vorrei chiarire è se la responsabilità "principale" (o, se vogliamo, il coordinamento) è del proprietario dell'autobotte o del proprietario della sostanza letale.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
03/04/2019 (17:43:22)
La responsabilità principale dal punto di vista prevenzionistico è del committente FS bu logistica, art. 26 dlgs 81/2008, con appaltatori e subappaltatori ugualmente obbligati al coordinamento prevenzionistico e all'idoneità professionale. Ma dal punto di vista del codice penale sono tutti ugualmente concorrenti nell'omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni.
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
04/04/2019 (09:54:40)
Chi ha causato le morti, è l'H2S, non il contenitore. Credo quindi che il coordinamento sarebbe spettato al proprietario della sostanza come previsto dal comma 3 ter dell'art. 26.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
04/04/2019 (12:27:14)
La morte l'ha causata l'H2S DENTRO il contenitore, se l'H2S stava fuori del contenitore non causava la morte, perciò rispondono tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, alla movimentazione incauta di una cisterna letale. Ricordo qui un articolo del codice civile spesso trascurato. L'articolo 2051 del Codice Civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Questo articolo fonda una posizione generale di garanzia che ha anche valenza penalistica. Si veda l'ordinanza n. 25856 del 31 ottobre 2017 della Corte di Cassazione, Sez. III penale: una donna conveniva in giudizio il condominio per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un infortunio patito scivolando sui dei residui d'immondizia e, conseguentemente, ruzzolando giù per le rampe della scala condominiale.

Ebbene, i giudici hanno ritenuto, che la ricorrente era caduta scivolando sui dei residui di un sacchetto di immondizia lasciato aperto sulle scale condominiali, e che tale circostanza rappresentava un evento estraneo alla sfera di custodia dell'amministratore del condominio, eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale da poter configurare il caso fortuito.
Pertanto, tale circostanza, costituendo l'unica causa del danno, risultava di per sé sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c.

L'esclusione della sussistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, escludono in radice, d'altra parte, la possibilità di affermare una responsabilità per colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c. da parte dello stesso amministratore del condominio.

In ultimo, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è bene ricordare che, data per sussistente la pericolosità della cosa oggetto di custodia, ove si sia pur generata la situazione di possibile pericolo, è necessario comunque che il danneggiato provi l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, teso a dimostrare che nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, l'insidia non è stata superabile (sul punto cfr: Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016; n. 23584/2013). Non credo che nella vicenda di Molfetta si possa invocare il caso fortuito, con tutta la buona volontà del mondo ...
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
04/04/2019 (14:19:31)
"La morte l'ha causata l'H2S DENTRO il contenitore, se l'H2S stava fuori del contenitore non causava la morte". Non è così: ricordo un analogo incidente successo più di 20 anni fa: alla "Veneta Mineraria" di Caravaggio (Bg) morirono in quattro per esalazioni di H2S da zolfo stoccato all'aperto! Lo ricordo bene perchè morì anche un giovane barelliere della ambulanza inviata sul posto, senza sapere nulla di quanto l'aspettava!
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
04/04/2019 (15:52:10)
Il caso di Molfetta non c'entra nulla con quello di Caravaggio: la quantità di sostanza dentro la cisterna non era molta, in termini assoluti, era invece molta in un ambiente confinato così piccolo. A Caravaggio aveva invece preso fuoco all'aperto un cumulo di zolfo, e tutto era avvenuto all'interno di una sola azienda, senza la partecipazione al reato di tre imprese come a Molfetta, e si era sollevata una nube tossica.

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