L’allineamento normativo degli istituti di vigilanza privata: vi sono novità
In un recentissimo comunicato, il capo della polizia, Gabrielli, ha ricordato che solo una frazione degli istituti di vigilanza privata si è allineata con il decreto ministeriale, che imponeva la certificazione dei servizi e delle attrezzature di molti istituti di vigilanza privata.
In particolare, il decreto ministeriale faceva riferimento al fatto che i servizi erogati dovessero essere conformi alla norma UNI applicabile e che le centrali operative, almeno quelli di una certa dimensione, fossero conformi alla norma in vigore, che un tempo era una norma italiana e che successivamente è stata sostituita da una serie normativa europea, la EN 50518.
Il capo della polizia ha invitato tutti i prefetti, responsabili per la vigilanza sulle attività di questi istituti, a sollecitare gli stessi a dare pieno adempimento ai dettati del decreto e ministeriale, ponendo scadenze relativamente vicine.
I lettori che seguono queste pagine sapranno certamente che questo argomento ha sollevato molte discussioni, che in parte vennero risolte, tempo addietro, quando il ministero accettò che gli istituti di vigilanza, che non erano ancora conformi alle norme in vigore, dimostrassero almeno di avere avviato il processo di certificazione.
È evidente che si trattava di una soluzione transitoria, perché, una volta presentata domanda di certificazione, le ragioni per le quali l’avvio del processo di certificazione vero e proprio, con l’esame della documentazione e la visita ispettiva, può essere ritardato per vari motivi, alcuni certamente legittimi ed altri potenzialmente speciosi.
La faccenda si è ulteriormente complicata perché in questi giorni è stata messa a disposizione degli organi tecnici di UNI e CEI l’ultima versione della serie normativa applicabile alle centrali, utilizzate non solo dagli istituti di vigilanza privata, ma anche da altri organismi.
Illustriamo rapidamente lettori quali sono state le principali modifiche apportate, perché queste modifiche evidentemente influenzano il fatto che gli istituti di vigilanza dovranno rendere le loro sale operative conformi a quest’ultima edizione della norma, e non già alla norma precedente.
I tempi per questo allineamento sono ancora da definire, ma che l’allineamento si debba fare è certo, perché una nuova edizione di una norma soprassiede a tutte le edizioni precedenti.
La modifica più significativa riguarda l’abbandono della serie normativa, articolata in tre parti, rispettivamente dedicate alle difese del guscio, alle attrezzature elettroniche interne e alle modalità di gestione della sala operativa.
Oggi non vi è più una serie normativa, ma un documento unico chiamato EN 50518:2017.
L’accorpamento della norma indubbiamente permette di affrontare in maniera più armonizzata ed omogenea il tema della progettazione e realizzazione della sala operativa.
Una modifica del tutto naturale riguarda l’aggiornamento del paragrafo dedicato all’elenco delle normative applicabili, perché dal momento in cui venne progettata la prima serie ad oggi si sono rese disponibili nuove norme, che sono state inserite in questo documento aggiornato.
Parimenti, sono state aggiornate le definizioni, che presentavano alcune anomalie nelle traduzioni nelle varie lingue europee.
Assai più significativa è la modifica che ha ampliato la funzionalità dei servizi resi da questa sala operativa, che ora include anche la gestione delle segnalazioni di incendio, di controllo accessi, di videosorveglianza, degli allarmi sociali e di altri allarmi, ad esempio tecnologici.
Altrettanto importante è la modifica, grazie alla quale non esiste più un solo tipo di sala operativa, ma esistono due categorie di sale operative, chiamate categoria I e categoria II. Una sala operativa di prima categoria deve essere progettata, costruita e gestita secondo parametri più restrittivi, rispetto alla seconda categoria.
Anche la gestione della sala operativa è stata resa più cogente, introducendo strumenti di gestione ben definiti.
Sono stati inseriti alcuni annessi di tipo normativo, che fanno parte integrante della norma, ed annessi di tipo informativo, che offrono solo informazioni non vincolanti.
A questo punto, sembra evidente che un Istituto di vigilanza privata, che ancora non si si è avviato sul percorso obbligato di aggiornare la propria sala operativa secondo la precedente serie normativa, conviene avvii al più presto un processo di aggiornamento progettuale, per prendere buona nota di queste nuove specifiche e allinearsi ad esse.
Nell’esperienza di chi scrive, questa nuova edizione della norma, che ha portato a significative varianti, non dovrebbe essere modificata in misura significativa per un certo periodo di tempo a venire.
Ricordo comunque ai lettori che questa norma è attualmente sottoposta ai commenti da parte degli organi tecnici coinvolti ed è possibile che piccole modifiche possano essere introdotte, all’atto della approvazione dell’edizione definitiva. Si tratterà comunque di piccole modifiche e quindi lo studio di questo documento è fortemente raccomandato a tutti i soggetti coinvolti.
Adalberto Biasiotti
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