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Prestiti, mutui e carte di credito a prova di privacy

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

13/12/2004

Varato dal Garante il Codice deontologico per finanziamenti e credito al consumo; più tutele per i cittadini.

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Dal 1° gennaio 2005 coloro che accedono ad un finanziamento, stipulano un mutuo o un contratto di carta di credito avranno maggiori garanzie circa il trattamento dei loro dati detenuti dagli istituti di credito e società finanziarie. E’ infatti stato varato definitivamente dal Garante per la protezione dei dati personali il codice di deontologia e buona condotta, sottoscritto dalle associazioni rappresentative del settore con la collaborazione delle associazioni dei consumatori. In base alle regole contenute nel codice deontologico prenderanno il via i “sistemi di informazioni creditizie” che subentrano alle cosiddette “centrali rischi” private.

Il codice dovrà essere rigorosamente rispettato da coloro che detengono informazioni relative ai cittadini che chiedono un prestito personale, un mutuo, un finanziamento per l’acquisto di beni di consumo (es.: un’autovettura, un elettrodomestico, ecc.), una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito, ecc. Alcune regole sono applicabili anche alle altre due centrali rischi pubbliche gestite presso la Banca d’Italia. Si tratta di banche dati ad ampio accesso costituite per verificare l’affidabilità, la puntualità nei pagamenti, il rischio di sovraindebitamento e le eventuali situazioni di morosità. Ad esse accedono vari operatori finanziari prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento.

Le nuove regole introducono significative garanzie, in particolare riguardanti la maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso una modulistica più chiara; l’esattezza e la pertinenza dei dati e le esclusive finalità di tutela del credito, in base alle quali le informazioni presenti dei data base non potranno essere usate, ad esempio, per fare marketing o ricerche di mercato.

Maggiori garanzie derivano da precise regole sui tempi di conservazione e gestione dei dati: i tempi per segnalare le “morosità” saranno i seguenti: nei sistemi in cui sono registrati solo i consumatori che sono in ritardo nei pagamenti, dopo 4 mesi o in caso di mancato pagamento di 4 rate, nelle altre centrali rischi comunque soltanto dopo due mesi o rate di ritardo, in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da errori o disguidi.
Le richieste di credito vanno conservate in rete per non oltre 180 giorni. Se la richiesta non è accolta o è oggetto di rinuncia i dati possono essere conservati per 30 giorni. Le “sofferenze” successivamente regolarizzate verranno cancellate dopo 1 anno, per ritardi fino a due rate, e dopo 2 anni, per ritardi superiori poi sanati.
Le informazioni su inadempimenti non regolarizzati possono essere conservate fino a 3 anni.
Per eventuali violazioni restano applicabili le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali

Il codice entrerà in vigore il 1 gennaio 2005. Le società che gestiscono i sistemi o che vi partecipano avranno a disposizione alcuni mesi per adeguarsi al nuovo sistema di gestione dei dati.
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