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Niente informazioni sugli abbonamenti telefonici nelle "centrali rischi"

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

03/01/2005

Il Garante della privacy accoglie il ricorso di un cittadino e ordina la cancellazione delle informazioni illegittimamente inserite nei data base.

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Le “centrali rischi”, dal 1° di gennaio 2005 divenute “sistemi di informazioni creditizie (Sic)”, non possono contenere informazioni relative a bollette telefoniche non pagate e contratti di telefonia in essere: il trattamento di queste informazioni non pertinenti deve essere immediatamente sospeso e i dati personali cancellati dalle grandi banche dati in cui sono confluiti.

Lo ha disposto il Garante della privacy, accogliendo il ricorso di un cittadino che lamentava la presenza ingiustificata, negli archivi di una “centrale rischi” privata, di alcuni dati che lo riguardavano relativi ad una richiesta di abbonamento ad una utenza telefonica mobile, che peraltro non era stata ancora accolta.
Questi dati risultavano accessibili da parte di tutte le banche e gli operatori finanziari che consultano costantemente gli archivi delle “centrali rischi” prima di decidere se erogare prestiti, mutui e finanziamenti, al fine di valutare il grado di rischio, l’affidabilità della clientela e la praticabilità della richiesta.

Il caso è stato illustrato nell’ultima newsletter del 2004 dell’Autorità.
Le operazioni di raccolta e di diffusione ad un numero indeterminato di soggetti aderenti al sistema informativo dei dati relativi ai contratti telefonici non è stato ritenuto da parte del Garante lecito, in quanto questi dati non riguardavano il rischio creditizio, ma attenevano piuttosto a contratti stipulati per l’erogazione di beni o servizi, o a situazioni di pagamenti differiti o con scadenze periodiche.

Il Garante ha, quindi, disposto che le informazioni sulle utenze telefoniche presenti in questi specifici archivi debbano essere cancellate perché non sono legittime, compatibili e pertinenti rispetto alle finalità per le quali le “centrali rischi” e i Sic sono stati formati.
Il trattamento può infatti considerarsi lecito solo se proporzionato e finalizzato alla tutela del credito, al contenimento dei rischi e dell’eccessivo indebitamento della clientela.
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