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Assenze per malattia e privacy
Il caso e' stato riportato dalla newsletter dell'Autorita' per la tutela dei dati personali.
Il Garante ha parzialmente accolto il ricorso di una dipendente che lamentava un illegittimo trattamento di dati da parte del datore di lavoro e chiedeva la cessazione di tale comportamento.
La ricorrente ha portato all'attenzione del Garante il fatto che il responsabile dell'azienda, dopo un prolungato ed ininterrotto periodo di malattia della lavoratrice, aveva indirizzato contestualmente e "per opportuna conoscenza" una lettera riepilogativa delle sue assenze ai due medici che le avevano certificato i periodi di malattia, ad una azienda sanitaria locale ed all'Ordine provinciale dei medici.
La societa' riteneva legittimo il proprio comportamento e lo giustificava affermando di ''non aver divulgato dati sensibili della dipendente, ma di aver comunicato solo informazioni relative alle assenze e non alle cause che le avevano determinate, e che, in ogni caso, le notizie divulgate erano deducibili da pubblici registri o documenti conoscibili da chiunque.''
Il Garante, analizzando il caso, ha ribadito il principio che ''i datori di lavoro non possono comunicare dati personali dei propri dipendenti assenti, in maniera indiscriminata ad una pluralità di soggetti, ognuno coinvolto in parte e a diverso titolo nella vicenda. Qualora ritenessero di trovarsi di fronte a fenomeni di assenteismo o di certificazioni non veritiere, i datori di lavoro possono tutelare i loro interessi nei modi consentiti dall'ordinamento.''
L'iniziativa attuata dal datore di lavoro per contestare la prolungata ed ininterrotta assenza dal lavoro della dipendente ha dato luogo ad una non corretta e sovrabbondante divulgazione di dati.
In primo luogo i dati divulgati ''sono di natura personale e non possono essere considerati dati provenienti da fonti pubbliche conoscibili da chiunque. Per alcuni profili, poi, essi assumono anche la natura di dati sensibili essendo attinenti allo stato di salute della ricorrente e del figlio. E nel loro complesso, sottolinea il Garante, il trattamento deve rispondere a precisi parametri di pertinenza, non eccedenza e proporzione rispetto alle finalità perseguite, che a loro volta devono essere collegate a specifici obblighi derivanti dalle disposizioni normative o contrattuali.''
Inoltre tramite queste lettere i due medici, che avevano rilasciato certificati per periodi di assenza diversi, sono venuti a conoscenza di dati della ricorrente e del figlio minore al di fuori dei casi che ognuno di loro aveva singolarmente certificato.
Il Garante ha parzialmente accolto il ricorso di una dipendente che lamentava un illegittimo trattamento di dati da parte del datore di lavoro e chiedeva la cessazione di tale comportamento.
La ricorrente ha portato all'attenzione del Garante il fatto che il responsabile dell'azienda, dopo un prolungato ed ininterrotto periodo di malattia della lavoratrice, aveva indirizzato contestualmente e "per opportuna conoscenza" una lettera riepilogativa delle sue assenze ai due medici che le avevano certificato i periodi di malattia, ad una azienda sanitaria locale ed all'Ordine provinciale dei medici.
La societa' riteneva legittimo il proprio comportamento e lo giustificava affermando di ''non aver divulgato dati sensibili della dipendente, ma di aver comunicato solo informazioni relative alle assenze e non alle cause che le avevano determinate, e che, in ogni caso, le notizie divulgate erano deducibili da pubblici registri o documenti conoscibili da chiunque.''
Il Garante, analizzando il caso, ha ribadito il principio che ''i datori di lavoro non possono comunicare dati personali dei propri dipendenti assenti, in maniera indiscriminata ad una pluralità di soggetti, ognuno coinvolto in parte e a diverso titolo nella vicenda. Qualora ritenessero di trovarsi di fronte a fenomeni di assenteismo o di certificazioni non veritiere, i datori di lavoro possono tutelare i loro interessi nei modi consentiti dall'ordinamento.''
L'iniziativa attuata dal datore di lavoro per contestare la prolungata ed ininterrotta assenza dal lavoro della dipendente ha dato luogo ad una non corretta e sovrabbondante divulgazione di dati.
In primo luogo i dati divulgati ''sono di natura personale e non possono essere considerati dati provenienti da fonti pubbliche conoscibili da chiunque. Per alcuni profili, poi, essi assumono anche la natura di dati sensibili essendo attinenti allo stato di salute della ricorrente e del figlio. E nel loro complesso, sottolinea il Garante, il trattamento deve rispondere a precisi parametri di pertinenza, non eccedenza e proporzione rispetto alle finalità perseguite, che a loro volta devono essere collegate a specifici obblighi derivanti dalle disposizioni normative o contrattuali.''
Inoltre tramite queste lettere i due medici, che avevano rilasciato certificati per periodi di assenza diversi, sono venuti a conoscenza di dati della ricorrente e del figlio minore al di fuori dei casi che ognuno di loro aveva singolarmente certificato.