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Privacy: la Cassazione fissa tempi rigidi per le sanzioni del Garante
La Cassazione ha fatto chiarezza su un tema che aveva sollevato molte perplessità tra i soggetti coinvolti: il rispetto di una tempistica ragionevole per le decisioni afferenti all’applicazione di penali, da parte dell’autorità Garante per la protezione dati personali.
Con questa sentenza la Cassazione ha chiarito che, quando l’autorità Garante avvia un procedimento potenzialmente sanzionatorio nei confronti di un titolare di trattamento, il procedimento stesso si articola in due parti:
- una prima parte, l’autorità Garante effettua le indagini appropriate ed acquisisce tutti gli elementi necessari per inquadrare la violazione del regolamento, sia essa vera o presunta;
- nella seconda parte, l’autorità contesta questi elementi al soggetto coinvolto e dichiara l’importo della sanzione.
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Ed è tutto ragionevole ipotizzare che la durata della prima parte può avere una lunghezza assai variabile, in funzione della complessità dell’indagine, della necessità di reperire informazioni presso vari soggetti, in Italia all’estero, e via dicendo; per contro, una volta che l’autorità Garante ha terminato questa fase, deve procedere nella comunicazione dei risultati dell’indagine al soggetto coinvolto e nella definizione della sanzione.
In particolare, questa sentenza si riferisce ad un contenzioso, che ha visto la Radiotelevisione italiana ed una sua trasmissione coinvolte in una presunta violazione di dati personali di alcuni soggetti.
Il lungo periodo, intercorso fra l’ultimazione delle indagini e la decisione di applicare una sanzione, rappresenta, secondo i giudici della suprema Corte, una palese abuso di autorità da parte dell’autorità Garante e mette il soggetto coinvolto in una condizione assai delicata, che non può e non deve prolungarsi oltre i 120 giorni, che esplicitamente sono previsti per portare a termine questa fase, da parte dell’autorità Garante.
La lettura della sentenza allegata è oltremodo illuminante e tutti i titolari del trattamento di dati personali, che ritengano di ricadere in questa particolare categoria di ritardi tecnici, potranno attivarsi in modo appropriato, secondo le linee guida chiaramente delineate da questa sentenza.
Corte di Cassazione - Sentenza del 16 dicembre 2025 (R.G. n. 759/2025)
Adalberto Biasiotti
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