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RSPP: l’illegittimità dei crediti formativi e le inadempienze pubbliche
Milano, 18 Apr – Un corso online, relativo all’aggiornamento quinquennale dei coordinatori in materia di sicurezza e salute nei cantieri, propone 40 ore di crediti per 20 ore di corso. Forse potrebbe bastare questo per comprendere come a volte si sia di fronte a un “mercato” della formazione viziato da scarsa qualità e scarso interesse per le effettive competenze degli attori della sicurezza. E come siano necessarie non solo avere delle regole, ma rispettarle per dare credibilità ai corsi offerti.
Malgrado ciò tutte le volte che si parla del problema della concessione dei crediti formativi per RSPP e ASPP nei convegni, si entra su un terreno franoso.
È tuttavia indubbio per tutti - e su questo è necessario riflettere anche in futuro - che ci sia un problema relativo alla qualità, all’efficacia della formazione e degli aggiornamenti. E la concessione di crediti formativi in situazioni realmente formative è sicuramente un passo avanti, non solo formale, di fronte ai tanti passi indietro di molte proposte commerciali. Poi la discussione è aperta per trovare e promuovere quanto necessario per migliorare le cose.
Per questo motivo torniamo oggi ad affrontare un nuovo capitolo della “battaglia” della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) alle concessioni illegittime di crediti a RSPP e ASPP. Un capitolo che non si sofferma solo sui crediti formativi nei convegni, ma denuncia anche l’inadempienza della Conferenza Stato Regioni sull’aggiornamento dell’Accordo del 26 gennaio 2006, relativo alla formazione per gli Addetti e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il 15 aprile 2013 la CIIP, che raccoglie quindici rappresentative associazioni che si occupano di prevenzione, ha presentato alla Conferenza Stato-Regioni - con Prot. n. 09/2013/RP/aa – una “Segnalazione/esposto su concessione illegittima di Crediti Formazione a RSPP e ASPP ai sensi degli Accordi Conferenza Stato-Regioni 26.01.2006 e 05.10.2006 e mancato aggiornamento dal 14.02.2009”.
In particolare con il documento la Consulta:
- “segnala/espone l’esistenza di proposte formative illegittime e illegali, per RSPP e ASPP sulle quali risultano insufficienti i controlli di Regioni, ASL e altre Autorità della P.A. competenti, che hanno compiti di vigilanza e controllo, sulla salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;
- presenta proposte di merito e, ove possibile
- chiede audizione per l’aggiornamento della normativa in essere”.
Le motivazioni di partenza della segnalazione/esposto “attengono a:
- violazione delle prescrizioni sulla effettività della formazione di RSPP e ASPP, con concessione di crediti formativi in iniziative non ammesse (Convegni e seminari), dalla vigente normativa primaria, il D.Lgs. 81/2008, art. 32, commi 2 e 6, né ammissibili;
- insufficiente intervento e perdita di credibilità degli Organi di vigilanza e di controllo della P.A.
sul rispetto delle normative in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro;
- conseguenti possibili sanzioni penali ai datori di lavoro, per violazione dell’art. 17, c. 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 (nomina indelegabile del RSPP a carico del datore di lavoro);
-scadenza il 15.5.2013 dell’aggiornamento quinquennale obbligatorio per: a. RSPP/ASPP esonerati dai Moduli “A” e “B”, poiché in possesso di una determinata laurea (art. 32, c. 5); b. Coordinatori, poiché in possesso di una determinata laurea (art. 98, c. 4);
-inadempienza della Conferenza Stato Regioni da 4 quattro anni sull’aggiornamento dell’ Accordo 26.1.2006 al termine della loro ‘sperimentazione’, prevista dal punto 2.7”.
A questo proposito il documento riporta alcuni fatti e norme relative ai corsi di formazione e aggiornamento di RSPP e ASPP.
Ne sintetizziamo alcuni:
- “la norma primaria, e generale, è l’art. 32, commi 2, 4 e 6 del D.Lgs. 81/2008, che prescrive e impone l’obbligo di frequenza esclusivamente a: specifici corsi di formazione (comma 2) e di aggiornamento (comma 6) adeguati alla natura dei rischi …; con verifica dell’apprendimento… organizzati da soggetti ‘legittimati ope legis’ o da soggetti accreditati dalle Regioni;
- RSPP e ASPP che non frequentano detti corsi di formazione ovvero di aggiornamento, perdono automaticamente le capacità e i requisiti professionali minimi per assumere e mantenere l’incarico di RSPP e ASPP (art. 32, comma 2 e 6 del D.Lgs. 81/2008), con le seguenti conseguenze: a) decadimento dall’incarico del RSPP che non ha frequentato i corsi; b) sanzione penale al datore di lavoro che nomina o non sostituisce il RSPP, che non ha frequentato corsi validi”.
Ne risulta – continua il documento - che, a legislazione vigente, “Convegni, Seminari o Forum non possono concedere Crediti formativi per RSPP e ASPP ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 6 del D.Lgs. 81/2008”, che :
- “è norma primaria;
- non può essere ovviamente superata o aggirata da una disposizione secondaria l’Accordo Stato-Regioni, che per la verità giustamente nemmeno lo consente”.
Tuttavia:
- “risultano promossi e pubblicizzati eventi tipo ‘Convegni’ ovvero ‘Seminari’ ovvero ‘Forum’, che concedono ‘Crediti RSPP’, anche in presenza di 100 ovvero 300 persone, che sono promossi in evidente violazione della normativa vigente;
- a volte le ASL intervengono con giuste diffide” (ad esempio con riferimento alla diffida della ASL di Bergamo) “nonché con ispezioni (esempio della ASL di Milano);
- purtroppo altre volte le ASL non controllano, non diffidano e non svolgono ispezioni”.
Inoltre, “risulta che a volte rappresentanti della P.A. partecipano a detti eventi addirittura come soggetti organizzatori e che rilasciano gli attestati con logo di ASL o altri Enti, violando la norma primaria e concedendo (impossibili) crediti in Convegni e seminari:
- a volte con oltre 200, 300 persone!
- a volte con scarsi controlli sulla presenza reale e sulla compilazione delle verifiche finali, affidate a questionari, che vengono compilati in forma collettiva;
- a volte in presenza di oratori esterni che dichiarano esplicitamente che il loro tempo di intervento è ‘meramente informativo’ e diffidano dal considerarlo ‘formativo’, come già avvento in iniziative pubbliche in presenza di rappresentanti del Governo, Regioni, ASL”.
Il documento CIIP evidenzia poi che “l’illegittimità della concessione di Crediti formativi per RSPP/ASPP in Convegni e Seminari è già stata oggetto di una precisa risposta del Governo al Parlamento in data 5.6.2012, data dal Vice-Ministro Michel Martone” all’ interrogazione alla Camera dei Deputati n. 5-06587 (primo firmatario On. Antonio Boccuzzi) e all’ atto di sindacato ispettivo al Senato, n. 3-02782 (primo firmatario Sen. Paolo Nerozzi).
Risposta in cui si indica che in Conferenza Stato Regioni, in sede di revisione dell’Accordo 26.01.2006, verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati dall'onorevole interrogante. E dunque con riferimento, ad esempio, all’individuazione del responsabile del progetto formativo, al numero dei partecipanti per ogni corso, alle verifiche degli apprendimenti.
In relazione a quanto riportato nel documento, la consulta CIIP chiede dunque alla Conferenza Stato-Regioni e ai Ministeri (la segnalazione è rivolta anche ai ministri del Lavoro e della Sanità) un “immediato intervento per evitare il perpetuarsi di iniziative illegittime a danno dei datori di lavoro, dei lavoratori e della stessa credibilità delle Regioni e dello Stato in materia di formazione obbligatoria e di contrasto a infortuni e malattie professionali, confermando che ciascun ‘corso’ in oggetto non è ritenuto conforme alle normative vigenti, ove manchi uno o più dei seguenti requisiti e condizioni:
- individuazione del soggetto che organizza il corso (legittimato o accreditato) e del responsabile del progetto formativo e impiego dei docenti/formatori con requisiti uguali a quelli previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e del successivo Decreto interministeriale 6 marzo 2013;
- numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
- tenuta del registro dei ‘formandi’ da parte del soggetto organizzatore del corso;
- assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;
- equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- verifiche degli apprendimenti;
- invio della relativa documentazione alla regione competente per territorio a cura del soggetto abilitato”.
Inoltre si richiede:
- “la programmazione di ‘veri’ controlli e ispezioni sui corsi di formazione e di aggiornamento per tutti i soggetti tenuti (RSPP, ASPP, Coordinatori, Dirigenti, preposti, lavoratori, ecc.);
- un report, annuale e pubblico, sui controlli in presenza nei luoghi dei Corsi (es. ASL di Milano);
- un report, annuale e pubblico, sui controlli degli Attestati dei Corsi svolti dai cosiddetti ‘soggetti legittimati ope legis’;
- la verifica se: i ‘soggetti legittimati ope legis’ inviano effettivamente e se Regioni/ASL i report dei Corsi effettuati, come previsto dal punto 4.1.1. dell’Accordo Stato-Regioni del 5.10.2006; Regioni/ASL competenti per territorio effettuano ispezioni preventive; Regioni/ASL competenti per territorio controllano detti report;
- il coordinamento con gli Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni il 21.12.2011 e 25.7.2012, sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori, nonché Datori di Lavoro/RSPP.
Infine, si richiede di “riconfermare pubblicamente che la norma primaria prescrive che solo i ‘Corsi’ possono concedere crediti formativi validi, come prevede il D.Lgs. 81/2008 e a tutela anche di aziende e lavoratori e come ha già fatto il Governo”.
Alla segnalazione/esposto sono allegati diversi documenti (anche la proposta commerciale da cui siamo partiti per il presente articolo).
A questi aggiungiamo anche il testo integrale della risposta del viceministro Michel Martone in relazione alla interrogazione n. 5-06587 e all’Atto di sindacato ispettivo n. 3-02783 al Senato.
Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, “ Segnalazione/esposto su concessione illegittima di Crediti Formazione a RSPP e ASPP ai sensi degli Accordi Conferenza Stato-Regioni 26.01.2006 e 05.10.2006 e mancato aggiornamento dal 14.02.2009”, documento del 15 aprile 2013, Prot. n. 09/2013/RP/aa (formato PDF, 2.46 MB).
Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, “ Risposta del viceministro Michel Martone all’interrogazione n. 5-06587 e all’Atto di sindacato ispettivo n. 3-02783 al Senato”, seduta del 5 giugno 2012 (formato PDF, 528 kB).
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: ___ - likes: 0 | 18/04/2013 (08:14:44) |
domanda molto semplice: nel 2012 ho partecipato a un convegno con oltre 30 persone organizzato da Aifos che ha rilasciato a tutti i partecipanti un attestato valido per 2 crediti, sono validi ? Grazie |
Rispondi Autore: Massimo - likes: 0 | 18/04/2013 (08:37:43) |
Solo gli interessi privati delle cricche della formazione (nazionale soprattutto) potevano sponsorizzare il sistema di crediti formativi in essere per gli RSPP. Non ha senso "fare le ore" e ricevere i crediti; un sistema serio proporrebbe di superare un esame, magari periodico, e poi la formazione ognuno se la fa dove meglio crede. Idem vale per la formazione dei lavoratori, ex conferenza stato-regioni. Non si può pensare che sia serio ritenere formati sulla sicurezza dei lavoratori solo perchè hanno "frequentato 16 ore di corso". Con gli "esami" finali farsa. Quindi caro Menduto, approvo la Sua critica, ma lo schifo di questa situazione è figlio dell'adeguarsi lassista di TUTTI gli attori, spesso loro malgrado. |
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0 | 18/04/2013 (09:00:56) |
...tipica jungla all'italiana ad uso e consumo delle caste di enti/professionisti che credono di fare sicurezza. straquoto massimo ed analogamente è come il rinnovo patente, perchè fare solo la visita medica? non sarebbe opportuno, come negli states, ogni 7 anni effettuare un percorso in auto con l'esaminatore delle scuola guida, senza tentare di corromperlo però... |
Rispondi Autore: Giuliano Degl'Innocenti - likes: 0 | 18/04/2013 (09:16:33) |
Finalmente! Qualcosa si muove. Non se ne poteva più di questo marasma. Spero proprio che ci siano le opportune reazioni da parte di chi ha il dovere di evitare questo andazzo. |
Rispondi Autore: Chiara Ballarini - likes: 0 | 18/04/2013 (10:05:56) |
AiFOS da metà Aprile, dopo quindi l'interpellanza parlamentare non ha più rilasciato crediti ASPP-RSPP in convegni. Infatti anche ai convegni che stiamo erogando negli ultimi mesi rilasciamo un semplice attestato di partecipazione. Tutti gli attestati con crediti rilasciati prima sono validi. |
Rispondi Autore: MB - likes: 0 | 18/04/2013 (10:12:20) |
in effetti la stessa Aifos ha organizzato "seminari" che rilasciavano crediti RSPP... Aifos e Ciip sono parenti... inoltre si fa un gran parlare del numero dei partecipanti come fosse la variabile principale, ma si parla poco della verifica della formazione (che sarebbe il vero discrimine..)... insomma.. si fa fatica a non pensare che qui tutti (comprese le associazioni di formatori) stiano tirando l'acqua al proprio mulino piuttosto che pensare davvero alla qualità degli RSPP italiani.. |
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0 | 18/04/2013 (10:12:55) |
Tutta la confusione è figlia di norme scritte male. A mio parere i convegni, anche con elevato affollamento, se i relatori sono di qualità, sono un OTTIMO strumento di aggiornamento professionale. Ritengo che una parte dei crediti necessari si possa acquisire anche con questa modalità. L'importante è cambiare le norme scrivendole in modo che non siano possibili interpretazioni. |
Rispondi Autore: MB - likes: 0 | 18/04/2013 (10:13:42) |
si..Aifos DOPO l'interpellanza parlamentare non ha più fato così..ma curioso che Aifos e Ciip abbiano gli stessi personaggi dentro... insomma... chiarezza ci vuole |
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 18/04/2013 (10:15:57) |
Note che sui forum si dicono da anni. E che dimostrano che il sistema non funziona ed è come una fetta di gruviera. Non posso fare a meno di indicare che la segnalazione è fatta da un'associazione di associazioni che erogano formazione, di sicura storia e valore, organizzate, qualificate ed esperte ma la direzione di intervenire in una deregulation selvaggia pare andare verso la direzione di riconoscere esclusivamente un'elite formativa. Di pregiati enti accreditati che erogano corsi ed usano docenti senza i due anni di esperienza ne ho visti, di docenti con esperienza che chiudono l'incontro alla pausa o poco più ne ho visti,...oppure leggere il primo commento, di autore sconosciuto, a questo articolo. Dice che una delle associazioni firmatarie della segnalazione ha rilasciato crediti in contraddizione con la segnalazione stessa. Sarebbe opportuno che qualcuno gli desse una risposta. Sono per l'abilitazione con esame da ripetere a scadenza "normata". Curioso poi che per un professionista iscritto ad un ordine o collegio basti l'aggiornamento e si ritorna nella giungla. In completo disaccordo con il NON-riconoscimento dell'aggiornamento per assenza di conformità da parte dell'ente erogatore alla norma. La culpa non è del RSPP ma di chi fornisce il corso (e dall'articolo qui sopra ci sono dentro anche le isituzioni), di chi non vigila, di chi riconosce validità per tutti i macrocodici ATECO (per diversi argomenti ci sta, ma non per tutti),... Sarebbe opportuno avere il parere di un magistrato che sentenzia l'assenza di requisito di aggiornamento ad un RSPP e scarica sanzione ed altro sulle spalle di un DdL. Su certe proposte in rete ci vorrebbe un controllo efettivo da parte degli organismi di vigilanza, che è totalmente assente, basterebbe una visita a random la sospensione del corso (rilevate le inadeguatezze) che si sparge la notizia e tutti si allineano!!! State parlando di truffe e per queste non si usa l'81/08 ma i codici... |
Rispondi Autore: armando valentini - likes: 0 | 18/04/2013 (10:16:26) |
Non sarebbe più semplice che si compilasse un elenco delle persone qualificate (come per i medici competenti) e lo si tenesse aggiornato |
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0 | 18/04/2013 (11:17:26) |
...gentile valentini, lei dice bene ma sarebbe troppo semplice e taglierebbe fuori gli amici degli amici. purtroppo ci sono e sempre ci saranno, le pressioni a livello politico degli ordini professionali... |
Rispondi Autore: laura malquori - likes: 0 | 18/04/2013 (13:56:02) |
Organizzo e svolgo corsi di formazione ormai da quasi 20 anni, cercando sempre di mettere la massima serietà in tutto ciò che faccio. Mi è capitato di mandare alcuni Datori di Lavoro al corso on-line AIFOS: in realtà dopo lo svolgimento del corso queste persone non hanno acquisito praticamente niente, lo facciamo solo per avere quel pezzo di carta riconosciuto come valido dall'organismo di controllo. Io personalmente li invito sempre e comunque a partecipare al corso che organizzo per i lavoratori................ |
Rispondi Autore: ___ - likes: 0 | 18/04/2013 (14:21:54) |
ringrazio Chiara Ballarini per la risposta |
Rispondi Autore: _____ - likes: 0 | 18/04/2013 (19:45:02) |
Questo delirio nasce dall'impostazione stessa sbagliata. Perchè bisogna automaticamente pagare una barca di soldi per corsi fuffa ? Da qui si cercano ovviamente escamotage per avere aggiornamenti e crediti. Crediti riconosciuti anche per corsi e convegni gratutiti con firma e presenza. |
Rispondi Autore: Anna Pastore - likes: 0 | 18/04/2013 (19:49:02) |
Anch'io come Laura sono nel mondo della "formazione" da vent'anni circa e posso dire che abbondiamo di norme e di accordi ma c'è sempre chi "raggira" e chi "interpreta" per convenienza..., e ci sarà sempre. Non è tuttavia una questione di norme o di chiarezza delle stesse, è una questione di onestà da parte dell'offerta (enti e formatori) come pure della domanda (Datori di lavoro). Mettiamoci una mano sulla coscienza ed incominciamo a lavorare al meglio ponendo cura prima di tutto alla sostanza e poi alla forma. "Soddisfatto" deve essere il lavoratore che partecipa (perchè ha capito e/o ha imparato) non solo la norma di legge! Diversamente non stiamo parlando di prevenzione. |
Rispondi Autore: Luigi Giandinoto - likes: 0 | 19/04/2013 (19:03:46) |
Per Chiara Ballarini: in base a cosa sono validi gli aggiornamenti fatti prima? Il riferimento alla legge c'era già prima, quindi sulle informazioni diamo giusti riferimenti, se ci sono. Purtroppo a mio avviso non sono validi per come è scritta la legge. Metto un velo pietoso sugli enti che sono "autorizzati" a fare corsi, come ad esempio le associazioni di categoria (credo e spero che ne esistano anche di serie) o gli enti accreditati (vedasi vari scandali sugli enti di formazione con tanto di bollini ISO e vari). Molti professionisti lavorano BENE e sono stati tagliati fuori dalla formazione, ma no per eliminare chi non lavora bene, ma per autorizzare di fatto la scarsa formazione. Il vero problema è la mancanza di controlli o meglio la mancanza di azioni atte a evitare che chi fa falsa formazione continui a farla, ecco così il proliferarsi di associazioni che dietro un “bollino” sono autorizzate a fare quello che vogliono. Per i medici esistono gli ECM (Educazione Continua in Medicina), i crediti formativi possono essere fatti in convegni super affollati. L'incidenza del medico sulla salute della persona è elevatissima, non comprendo quindi come possa essere passata una norma che metta tante limitazioni all'aggiornamento degli RSPP. Anche per questo concordo con Riccardo Borghetto. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 20/04/2013 (08:49:54) |
TUTTI CONTRO TUTTI: questa l'immagine dell'Italia che emerge a livello pubblico e privato, mai la ricerca di un approccio costruttivo, mai rispetto ed educazione, sempre atteggiamenti distruttivi e demonizzanti su qualunque argomento. Le aziende vanno aiutate, e questo non si fa certo alimentando il caos. L'accordo Stato Regione del 2006 è inequivocabile: l'unico tipo di corso previsto per rspp, per i moduli a,b,c, e di aggiornamento, è con 30 partecipanti. Questa è la regola, scritta, chiara, inequivocabile. Fare i pessimi lllusionisti ignorando questa verità documentale e incontrovertibile non è corretto: certo la regola è discutibile e sbagliata per alcuni, giusta per altri. Può essere cambiata, per l'aggiornamento si può ragionevolmente ritenere possibile ampliare le possibilità. Ma fino a che questo cambiamento dell'accordo del 2006 non avviene va assolutamente rispettata la regola vigente, e non vanno creati problemi ai datori di lavoro che non devono subire le conseguenze di visioni assolutamente personali e soggettive delle regole che molti potrebbero avere, in questo paese caotico che è l'Italia. |
Rispondi Autore: Stefano Panella - likes: 0 | 20/04/2013 (09:20:20) |
Egr.Avvocato Dubini come dice lei"L'accordo Stato Regione del 2006 è inequivocabile", ma purtroppo per i datori di lavoro / Aziende i costi relativi alla Sicurezza e soprattutto informazione / formazione sono sempre inutili ed insostenibili. Di conseguenza le aziende / enti che erogano formazione cercano sempre di indorare la pillola facendo lectio brevis a costi irrisori e garantendo crediti formativi a iosa. Secondo me il problema non è il numero dei partecipanti ma è la serietà del test di verifica. Ad un convegno a cui ho partecipato a febbraio, sono stato finalmente messo in difficoltà dal test finale. Basta un test serio per misurare la preparazione di un rspp o di un "formatore". |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 20/04/2013 (09:45:53) |
Gentile Stefano Panella, non può scambiare la Sua pur pregevole opinione con la legge vigente. Quel che Lei scrive è ragionevole, ma NON E' LA LEGGE. La legge va rispettata, OGGI E' VIETATO AGGIORNARSI CON EVENTI CON OLTRE TRENTA PARTECIPANTI. Per chi ha un sistema di gestione 18001 e' una NON CONFORMITA' LEGISLATIVA. Evitiamo di confondere con le opinioni personali la realtà della norma vigente. Non confondiamo le idee a chi legge. CHI SI AGGIORNA FREQUENTANDO EVENTI CON PIU' DI 30 PARTECIPANTI NON ACQUISISCE ALCUN CREDITO FORMATIVO VALIDO, LA VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO NON E' PREVISTA PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO, anche se io ritengo debba farsi sempre. |
Rispondi Autore: Stefano Panella - likes: 0 | 20/04/2013 (10:03:45) |
La mia intenzione non è confondere le idee e non ho esposto esclusivamente un opinione personale. Ripeto ho partecipato ad un seminario formativo, al quale erano iscritti moltissimi rspp, al termine abbiamo verificato il tutto con un test all'altezza della situazione. I docenti del seminario erano due autorevoli rappresentanti della LEGGE, un suo collega del Ministero del lavoro ed un famoso PM. Mò se vogliamo scambiare dei fatti oggettivi per opinioni personali è liberissimo di farlo. |
Rispondi Autore: stefano Panella - likes: 0 | 20/04/2013 (10:06:10) |
Ovviamente sono d'accordo con lei sul verificare sempre la validità dell'apprendimento. |
Rispondi Autore: Pino De Luca - likes: 0 | 20/04/2013 (12:12:36) |
Vorrei chiedere all'illustrissimo avvocato Dubini come interpreta il possesso dei requisiti dei docenti per i corsi abilitanti all'utilizzo di speciali attrezzature: La formazione si divide in due parti la parte teorica e la parte pratica. Basta soltanto un formatore qualificato con il nuovo decreto legge? |
Rispondi Autore: ??? - likes: 0 | 20/04/2013 (17:05:22) |
Quindi se OGGI è vietato prima non lo era, anche se il riferimento nomrativo non è cambiato, i crediti rilasciati sono validi ? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 22/04/2013 (08:00:16) |
Ripeto: OGGI E' VIETATO AGGIORNARSI CON EVENTI CON OLTRE TRENTA PARTECIPANTI. ANCHE SE I DOCENTI SONO ILLUSTRISSIMI! Per chi ha un sistema di gestione 18001 e' una NON CONFORMITA' LEGISLATIVA. Evitiamo di confondere con le opinioni personali la realtà della norma vigente. Non confondiamo le idee a chi legge. CHI SI AGGIORNA FREQUENTANDO EVENTI CON PIU' DI 30 PARTECIPANTI NON ACQUISISCE ALCUN CREDITO FORMATIVO VALIDO, E IN TAL MODO PERDE LA QUALIFICA DI RSPP, CHE RIACQUISTERA' SOLO FREQUENTANDO CORSI VALIDI. Vi è almeno un caso dove ad un datore di lavoro, nel contesto di un processo penale con infortunio, è stata contestata la mancata nomina di un rspp che aveva frequentato corsi non validi, |
Rispondi Autore: ??? - likes: 0 | 22/04/2013 (17:24:30) |
ok, oggi è vietato, lo si era capito ma perchè prima era possibile ? In base a quele legge sono stati rilasciati crediti a convegni con più di 30 partecipanti ? Nel mentre è cambiata la legge o è bastato che qualcuno decidesse di proteggere il proprio praticello ? |
Rispondi Autore: Daniele Bersano - likes: 0 | 30/04/2013 (10:52:38) |
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino organizza corsi di aggiornamento con più di 30 iscritti: devo dedurne che il mio ordine professionale di riferimento infrange la legge e mi vende fumo? E poi, all'atto dell'iscrizione come faccio a sapere quanti partecipanti ci saranno? Mi iscrivo e se poi arrivato in aula trovo 31 persone me ne vado e faccio partire tutta la trafila per il rimborso (oltre a dovermi cercare un altro corso)? Senza un intervento serio non si può demandare tutto ai singoli, anche perchè io sfido chiunque ad un mese dalla scadenza a buttare via magari 30-40 crediti ottenuti in assoluta buona fede! |
Rispondi Autore: Giuseppe Scalzo - likes: 0 | 02/05/2013 (10:23:43) |
Si assiste in questi giorni ad un ampio dibattito sui corsi di formazione ed aggiornamento per gli ASP ed RSPP da parte di chi difende la correttezza della formazione ed aggiornamento per due figure cardine della sicurezza nei luoghi di lavoro ma anche di chi diciamo la verità interviene nel dibattito perché lucra abbondantemente con detti corsi. Tutto è partito da alcuni esposti/segnalazioni effettuate da parte di alcune ASL avverso alcune iniziative formative che rilasciano crediti formativi quali Convegni e Seminari. In particolare le motivazioni degli esposti riguarderebbero: - violazione delle prescrizioni sulla effettività della formazione di RSPP e ASPP, con concessione di crediti formativi in iniziative “non ammesse” (Convegni e seminari), dalla vigente normativa; - insufficiente intervento degli Organi di vigilanza e di controllo della P.A. sul rispetto delle normative in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro; La normativa attualmente in vigore e precisamente l’art. 32, commi 2, 4 e 6 del D.Lgs. 81/2008 prescrive e impone l’obbligo di frequenza esclusivamente a specifici corsi di formazione (comma 2) e di aggiornamento (comma 6) adeguati alla natura dei rischi….; con verifica dell’apprendimento … organizzati da soggetti “legittimati ope legis” o da soggetti accreditati dalle Regioni; Gli RSPP e ASP che non frequentano detti corsi di formazione ovvero di aggiornamento, perdono automaticamente le capacità e i requisiti professionali minimi per assumere e mantenere l’incarico di RSPP e ASPP (come già detto art. 32, comma 2 e 6 del D.Lgs. 81/2008); Per fare chiarezza sull’argomento occorre fare alcune precisazioni sui corsi di formazione (acquisizione del titolo di RSPP o ASP) e sui corsi di aggiornamento quinquennale (mantenimento di tali titoli) e in particolare: A) Corsi di formazione I corsi di formazione si riferiscono alla frequenza e superamento dei moduli A,B,C, di cui i primi due requisito per assumere la funzione di ASP e insieme con il modulo C per assumere l’incarico di RSPP sono requisito imprescindibile per le due figure appena menzionate. Tali corsi devono essere tenuti dai soggetti sopra menzionati e devono rispondere ai seguenti altri requisiti: Modulo A uguale per tutti i settori ATECO che costituisce credito permanente nel senso che una volta acquisito il titolo questo ha validità come un qualsiasi titolo di studio; Modulo B di durata variabile a seconda del settore ATECO in cui si vuole operare e tale modulo ha validità quinquennale nel senso che entro i cinque anni dalla data del suo conseguimento bisogna effettuare un certo numero di ore di aggiornamento (diverse per settore ATECO) e cosi ogni cinque anni per mantenere la validità del titolo di RSPP o ASP; Modulo C uguale per tutti i settori ATECO della durata di 24 ore di formazione che costituisce credito permanente come il modulo A. Inoltre la normativa prevede esplicitamente che ai corsi per conseguire i moduli A,B,C possono essere ammessi a partecipare non più di 30 partecipanti allo scopo di garantire una formazione efficace in quanto si tratta di lezioni specifiche con contenuti dei programmi già prefissati e con le lezioni che devono essere effettuate con modalità simili a quelle Universitarie. Tanto perché il possesso di alcuni titolo di studio Universitario ( es Ingegneria della sicurezza) esonerano il possessore dalla frequenza del modulo A e modulo B. Quindi appare chiaro a tutti come detti corsi di formazione devono necessariamente essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla normativa (soggetti accreditati, durata, etc) in considerazione delle delicate mansioni che gli ASP e gli RSPP sono tenuti ad espletare. A questo scopo il parere dello scrivente è che sarebbe stato opportuno delegare le Università e prevedere un corso specifico in sicurezza e prevenzione di durata annuale. B) Corsi di aggiornamento Per quanto attiene i corsi di aggiornamento il sottoscritto ritiene che gli stessi devono essere organizzati con modalità simili ai corsi di formazione e quindi con un numero di partecipanti non superiore a 30 per aula ma ritiene altresì che non vadano affatto banditi i “Convegni, Seminari o Forum che possono continuare concedere crediti formativi per RSPP e ASPP ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 6 del D.Lgs. 81/2008” rispettando però specifiche modalità come nel seguito specificato. I convegni, corsi di aggiornamento, seminari etc non possono rilasciare crediti formativi in generale ma solo se organizzano corsi satelliti con programmi specifici in parallelo al convegno con la partecipazione di un massimo di 30 partecipanti. Un esempio è un recente convegno tenutosi a Napoli che nella mattina ha trattato tematiche generali senza rilasciare crediti ma solo un attestato di partecipazione e nel pomeriggio in due aule si sono tenuti due corsi di aggiornamento della durata di 4 ore su specifiche tematiche ad ogn’uno dei quali potevano partecipare 30 partecipanti (preventivamente iscritti) con rilascio di 4 crediti formativi. In questo modo si raggiungono due risultati fondamentali: 1) Le organizzazioni professionali, sindacali, associazioni etc possono continuare ad organizzare convegni su tematiche generali che non devono rilasciare crediti ma solo attestati di partecipazione e poi possono effettuare in altre aule in parallelo al convegno o ad es di pomeriggio corsi di aggiornamento con il rilascio di crediti pari alle effettive ore di aggiornamento effettuate nello specifico corso con un massimo di 30 partecipanti per corso. In tal modo è garantita la legittimità della formazione, la sua credibilità, la reale presenza con il registro delle presenze, la verifica finale e quindi tutti i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni etc. 2) I partecipanti al convegno possono limitarsi a partecipare al solo convegno e ricevere l’attestato di partecipazione ovvero iscrivendosi possono partecipare ad uno o più corsi di aggiornamento (uno o più corsi dipende dal numero dei giorni di durata del convegno ) ed acquisire anche crediti formativi. In questo modo si acquisiscono si pochi crediti ma vengono salvati i convegni che hanno grande importanza per le tematiche generali che negli stessi vengono discusse oltre che rappresentare un momento di confronto tra operatori del settore. INFINE Per quanto attiene le paventate sanzioni penali a carico dei datori di lavoro per violazione dell’art 17 in presenza di un RSPP che gli certifica di aver effettuato l’aggiornamento e magari gli esibisce anche le copie degli attestati questo mi sembra veramente paradossale e ridicolo. Al massimo si dovrebbe perseguire l’associazione che ha rilasciato i crediti; ma come la mettiamo se i crediti li ha rilasciati come è già avvenuto ad es l’INAIL, l’ASL X, l’ex ISPESL, l’ARPA etc. Siamo seri e non facciamo demagogia e quindi atteniamoci si strettamente alle norme di legge, verifichiamo che tutto si svolga secondo quanto previsto ma non facciamo terrorismo e difendiamo le organizzazioni serie (c’è ne sono poche) che erogano ottimi corsi in presenza e anche via internet e non chi vuole lucrare anche sulla sicurezza (c’è ne sono tante) ma tanto in Italia siamo il paese dei furbacchioni. |