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Pubblicato il decreto RSPP

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: RSPP, ASPP

31/07/2003

Sulla G.U. il decreto che modifica il D.Lgs. 626/94 per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Entrerà in vigore il 13 agosto 2003 il decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195 che fissa le capacità e i requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, modifica e integra il D.Lgs 626/94, precisamente apporta modifiche all’art. 2 ed all’art. 8 ed introduce l’Art. 8-bis.

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni dovranno essere “adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.”
Responsabili ed addetti dovranno essere in possesso di “un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.”

Gli RSPP dovranno inoltre avere anche una adeguata preparazione dal punto di vista organizzativo e della gestione dei rapporti interpersonali; infatti dovranno possedere “un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.”

Il decreto prevede una norma transitoria che, sotto determinate condizioni, consente di svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per gli abbonati alla banca dati normativa il testo del decreto è consultabile qui.
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