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Sanzioni per la non elezione del RLS?

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: RLS

06/10/2009

Esiste una sanzione per le aziende in cui non è stato eletto, o designato, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o assegnato quello territoriale? Secondo un ente associativo è prevista. I chiarimenti del Ministero del lavoro e dell’avv. Dubini

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“In caso di controlli, se non si è eletto il rappresentante interno o non si è aderito al rappresentante esterno, la sanzione amministrativa prevista è di 500,00 euro” questa è la frase perentoria che compare in una comunicazione che un Ente bilaterale* di una città del nord Italia ha inviato il 28 agosto 2009 alle aziende iscritte. Comunicazione che riporta anche una data dalla quale dovrebbero partire queste sanzioni: il 1° ottobre 2009.
 
Frase che ha allarmato molte delle aziende destinatarie che si sono quindi attivate per cercare conferma a questa affermazione, a cominciare dalla locale Confindustria.
 
E le risposte arrivate hanno, come era prevedibile, confutato in modo assoluto la supposta presenza di una sanzione per la non elezione del RLS o per la mancata adesione al sistema degli RLST.
 
 
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Scrive l’avvocato Rolando Dubini nel chiarimento alla Confindustria:
“Il documento che Lei mi allega è preoccupante, non esiste nel D.Lgs. n. 81/2008 alcuna sanzione amministrativa in vigore a carico del datore di lavoro di 500 euro qualora i lavoratori non abbiano designato l'RLS o non si sia aderito al sistema dell'RLST.”
 
E anche il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si è espresso sulla questione, con una risposta a cura di Lorenzo Fantini**:
 
“ … concordo pienamente sul giudizio espresso dall'Avvocato Dubini. Il documento, per quanto di poche righe, è pieno di assolute inesattezze.
 
In particolare, evidenzio come la elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sia una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro. Quindi, se tale facoltà non è esercitata dai lavoratori, il datore di lavoro non può "sostituirsi" a essi, con la conseguenza che non esiste sanzione per la mancata nomina.”
 
Due risposte autorevoli che mettono fine alla questione ma aprono dei dubbi sulla correttezza (o ignoranza della materia, ma che in entrambi i casi sono preoccupanti) dell’operato dell’ente bilaterale, proprio nel momento in cui gli enti paritetici o bilaterali sono stati investiti dal decreto 81/2008 e dal relativo decreto correttivo 106/2009 di importanti ruoli e responsabilità.
 
PuntoSicuro, con questa nota, non intende delegittimare l’operato di tutti gli altri enti bilaterali o organismi paritetici che svolgono correttamente il loro compito, ma non può non evidenziare comportamenti equivoci di istituzioni che invece dovrebbero rappresentare un punto di riferimento per le aziende.
 
Pietro de’ Castiglioni
 
 
Per approfondimenti si veda:
Le nuove modalità di comunicazione dei nominativi degli RLS all’INAIL: cos’è cambiato? La circolare dell’INAIL e la nota del Ministero del Lavoro.
 
Nota: su richiesta delle associazioni e delle persone coinvolte sono stati eliminati i riferimenti all'ente bilaterale.
  
** Dirigente delle Divisioni III (Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e VI (Disciplina in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro) del Ministero del lavoro e membro della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro prevista all'articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008.
 

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Rispondi Autore: Cristiana Tolomei - likes: 0
07/10/2009 (11:08)
Non è sanzionata la mancata designazione del RLS, ma è sanzionata la mancata comunicazione del suo nominativo (art. 55, Comma 5, lettera l) che realisticamente coinciderà perlopiù con le situazioni di mancata designazione.
Resta da capire come ci si debba comportare nei casi in cui (nel caso ad es. di aziende con un solo lavoratore) si voglia optare per un RLST, figura nella maggior parte delle nostre Regioni non ancora operativa (o sbaglio?).
Come può un Datore di Lavoro evitare la sanzione di cui sopra per non aver comunicato il nominativo del RLS nel caso voglia fare riferimento a quello Territoriale ma quest’ultimo non sia ancora stato attivato?
Autore: Antonio Miranda
01/12/2023 (17:41:06)
L'art. 55 comma 5 lettera l non sanziona la mancata comunicazione ad INAIL (o ad IPSEMA) del nominativo del RLS in generale, ma specificatamente la mancata comunicazione del nominativo del RLS "n caso di nuova elezione o designazione". Per cui, nel caso in cui il RLS non sia eletto, tale sanzione non è applicabile.
Rispondi Autore: Laura Colla - likes: 0
12/10/2009 (09:18)
Sono rimasta perplessa dall'affermazione che se l'RLS non viene eletto internamente dai lavoratori il datore di lavoro non può sostituirsi ad essi. Sul D.Lgs. 81/08 mi sembrava chiaro (Art. 47 comma 2, comma 8 e Art. 48 comma 1 e comma 3) che in assenza di RLS interno la ditta fosse tenuta a aderire al RLS territoriale (a prescindere dall'avere più o meno di 15 lavoratori).
Chiedo a questo punto se la mia interpretazione degli articoli citati è errata.
Rispondi Autore: Antonio - likes: 0
12/10/2009 (09:35)
Per la Sig.ra Colla
ma le pare che un datore di lavoro possa fare anche il rappresentante dei lavoratori? che è una figura quasi sindacale legata ai diritti dei lavoratori? mi sembra logico...
infatti il testo del D.lgs. 81/08 è chiaro: in assenza di RLS interno viene attribuito RLST, anche se le modalità non sono ancora chiare.
Per ora la cosa importante è che i DDL dimostrino di aver informato i lavoratori del loro diritto di eleggere l'RLS interno, se poi i lavoratori non lo eleggono scatta il RLST.

Massimo, RSPP
Rispondi Autore: Roberta - likes: 0
20/01/2010 (11:03)
Per Massimo
Vorrei sapere l'iter che fa 'scattare' il RLST. Ovvero: il DdL comunica ai lavoratori il loro diritto di avere un RLS. I lavoratori non lo eleggono (per mille motivi). A quel punto cosa deve fare il DdL? A chi deve comunicare la necessità di avere un RLST per poi aderire al fondo di cui all'art. 52?
Rispondi Autore: Gianluca Tomei - likes: 0
15/10/2013 (11:13:30)
Secondo il sottoscritto la sanzione per la mancata comunicazione del nominativo dell'RLS all'INAIL è applicabile solo se l'RLS fosse stato effettivamente eletto o se ne fosse stato effettivamente scelto uno territoriale; mancata elezione o mancata scelta di quello territoriale assolutamente non sanzionabili!
Rispondi Autore: stefania groppo - likes: 0
10/12/2014 (11:10:52)
Sono stata eletta come Rls dai lavoratori che mi avevano eletta come Rsu. Non essendo più Rsu e volendo cambiare sigla sindacale, mi è stato riferito da altri Rsu che automaticamente decade anche l'incarico Rls. Mi sembra una stupidaggine, è possibile? Cambiando sigla si perda il diritto di rappresentare i lavoratori in ambito sicurezza???
Rispondi Autore: Giuseppe Colucci - likes: 0
02/11/2017 (09:58:34)
Pur rispettando i vari e diversi pensieri, credo che l'argomento innesca delle facili confusioni, soprattutto laddove in qualche modo si imputa la sanzione per la "mancata designaszione"... e per la "mancata comunicazione all'Inail..." ecc. Detto ciò, fermo restando che la figura dell'RLS-RLST è un sacrosante diritto dei Lavoratori e non un dovere del Datore di lavoro, quest'ultimo, avendo l'obbligo-dovere di effettuare la Valutazione PREVIO la consultazione..., la possibile sanzione deriverebbe esclusivamente dalla "mancanza di Consultazione" . Infatti, in assenza dell'RLS , se il Datore di lavoro non è in grado di dimostrare documentalmente di essersi adoperato, da un lato per ricordare il diritto dei Lavoratori di eleggere l'RLS... e dall'altro per ricercare-individuare la presenza-disponibilità dell'RLST..., effettuerebbe la Valutazione senza aver adempiuto agli obblighi in materia di Consultazione e quindi, in ragione di ciò (e non delle altre ipotesi che si leggono nei commenti) potrebbe essere sanzionato, a meno che, sempre a mio avviso, in assenza di RLS ed RLST effettui la Valutazione previo comunque ed in qualche modo la Consultazione-coinvolgimento dei Lavoratori stessi.
Rispondi Autore: Giuseppe Colucci - likes: 0
02/11/2017 (10:11:12)
...in altre parole, è l'obbligo della Consultazione in capo al Datore di lavoro che bisogna tener conto... ai fini di una possibile sanzione... e ciò in relazione a quanto sancito dall'art.18-c.1-lett/s..., dall'art.29-c.2.. e dall'art.28-c.2-lett/e..., in combinazione tra loro, la cui inosservanza è sanzionata dall'art.55, comma.3... e comma.5 lettera/e.

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