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Riflessioni e spunti sulla responsabilità penale degli RLS

Riflessioni e spunti sulla responsabilità penale degli RLS
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RLS

07/11/2023

Con riferimento alla sentenza della Cassazione del 25 settembre 2023 n. 38914, Paolo Pascucci presenta alcune utili riflessioni sul dibattito relativo alla responsabilità penale degli RLS. Le parole usate, le attribuzioni e la cooperazione colposa.

Urbino, 7 Nov – Non c’è dubbio che in queste ultime settimane una recente pronuncia giurisprudenziale della Corte di Cassazione - sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, del 25 settembre 2023, n. 38914 – abbia dato il via ad una serie di articoli, discussioni e polemiche non solo sulla portata e il significato della sentenza, ma anche sul ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Ricordiamo, infatti, che questa sentenza ha confermato la responsabilità penale di un RLS in un caso di infortunio mortale di un lavoratore impegnato in mansioni di magazziniere e nello svolgimento di operazioni di stoccaggio.

 

Segnaliamo che per parlare di questa sentenza e, più in generale, delle attribuzioni di legge e degli aspetti giurisprudenziali connessi all’attività degli RLS abbiamo già recentemente pubblicato, tra gli altri, i seguenti articoli:

 

Considerando che la sentenza, al di là delle diverse posizioni e giudizi espressi, sta comunque rappresentando un interessante pretesto per utili riflessioni più generali sul tema del ruolo dell’RLS e dei doveri di prevenzione e protezione, ospitiamo oggi un contributo pubblicato sul numero 2/2023 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino, che è dedicato proprio a questi temi.

 

Ricordiamo che la rivista “ Diritto della sicurezza sul lavoro”, pubblicata online, presenta due fascicoli ogni anno e raccoglie contributi  scientifici  dedicati  specificamente  al  Diritto  della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro con l’obiettivo di approfondire l’attività di  monitoraggio  della  legislazione e della giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro svolta dall’Osservatorio Olympus.

 

Nel presentare il contributo ci soffermiamo, in particolare, sui seguenti temi:


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Sulla responsabilità penale del RLS: le parole e l’articolo 2087

Il contributo che presentiamo oggi – dal titolo “Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS” – raccoglie in realtà delle note introduttive con cui il Direttore della rivista - Paolo Pascucci, professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo - apre ed ospita “un dibattito tra gli studiosi del diritto della salute e della sicurezza sul lavoro su questa pronuncia” (la sentenza 38914) che, “a quanto consta, non ha precedenti”.

 

Pascucci ricorda che ‘le parole sono importanti’ e lo sono “tanto più quando compaiono scritte in atti pubblici che, come le sentenze della magistratura, esprimono un giudizio su comportamenti e fatti”.

 

Segnala poi che le sentenze “innanzitutto si rispettano. Ovviamente si possono anche commentare e finanche criticare”. Ma se il commento pretende di essere scientifico “occorre una specifica competenza, cosicché chi commenti scientificamente una sentenza penale non può non essere un attento conoscitore del diritto penale e della sua evoluzione, così come non può non conoscere lo specifico oggetto della sentenza”. E di norma se uno studioso del diritto del lavoro “non possiede tutte le competenze per commentare scientificamente a dovere una sentenza penale”, esiste, tuttavia, “una materia che, pur costituendo un ambito speciale del diritto penale, al tempo stesso rappresenta un naturale terreno di elezione del diritto del lavoro”. Infatti se il diritto della salute e della sicurezza sul lavoro “per un verso è costruito dal punto di vista normativo sulla base di categorie penalistiche (dalle posizioni di garanzia al principio di effettività, fino all’apparato sanzionatorio, essenzialmente penale), per altro verso fa necessariamente leva su concetti di chiara matrice giuslavoristica (dal datore di lavoro al dirigente, dai lavoratori ai loro rappresentanti), riferendosi ad ambiti (come l’impresa e le pubbliche amministrazioni, ma non solo) la cui attività si avvalgono essenzialmente dell’apporto del lavoro umano mediante le relazioni individuali e collettive che intercorrono tra chi dà lavoro e chi lo presta”.

Senza dimenticare – come ha fatto anche l’avvocato Dubini in conclusione di una recente intervista sul tema della formazione - che il principio che da più di ottant’anni ispira tutto il sistema prevenzionistico “si rinviene pur sempre nell’inossidabile previsione dell’ art. 2087 c.c.: una norma civilistico/lavoristica, assunta da sempre a cardine del sistema anche da parte della giurisprudenza penale”.

 

Sulla responsabilità penale del RLS: la direttiva e le attribuzioni

Partendo dalla “pertinenza al diritto del lavoro del tema della rappresentanza in tema di sicurezza sul lavoro”, Pascucci indica che comunque, al di là delle eventuali incompetenze penalistiche, può essere utile parlare di questa sentenza fermandosi soprattutto sulle parole utilizzate, nella sentenza stessa, ma anche nella normativa di riferimento.

 

A questo proposito l’autore ricorda che se l’art. 2, lett. i, del Decreto legislativo 81/2008, sulla scorta della direttiva 89/391/CEE, definisce ‘la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro’ come ‘rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’ “e non già – come scritto nella sentenza (presumibilmente per un refuso) – come ‘responsabile dei lavoratori per la sicurezza’, qualche motivo deve pur esserci”.

 

E il motivo – continua Pascucci - è semplicemente quello della “consapevolezza che la endemica debolezza individuale dei lavoratori nei confronti della controparte datoriale esige di essere bilanciata dalla presenza di un soggetto che, rappresentandone collettivamente gli interessi, ne renda più effettivo il diritto ad un ambiente salubre e sicuro, come emerge d’altronde a più riprese nella citata direttiva del 1989 che evoca praticamente sempre insieme ‘i lavoratori e i loro rappresentanti’”.

 

Inoltre se la stessa direttiva del 1989 – che afferma che i rappresentanti dei lavoratori ‘hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori’ – “identifica tale funzione esclusivamente nel rappresentare i lavoratori per i problemi citati, qualche motivo deve pur esserci. E il motivo è semplicemente che tale funzione – quanto mai importante e di per sé assai difficile da esercitare, come l’esperienza insegna ampiamente – non può essere confusa con alcun’altra”.

 

Se poi la stessa direttiva del 1989 “riconosce ripetutamente a tali rappresentanti esclusivamente diritti – come d’altronde accade nell’art. 50 del d.lgs. n. 81/2008, là dove il termine ‘attribuzioni’ evoca inequivocabilmente ‘diritti’ – e non ‘compiti’, come invece si dice ripetutamente nella sentenza (e questo non pare un refuso), qualche motivo deve pur esserci”. E il motivo è semplicemente che “il termine ‘compiti’ nel d.lgs. n. 81/2008 allude agli obblighi che esso impone a una serie di soggetti: in primis, quelli gravati di posizioni di garanzia”, oppure “altri soggetti non gravati di posizioni di garanzia, come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in ragione della loro funzione di consulenza diretta nei confronti del datore di lavoro”.

 

Se poi per un verso, il termine “compiti” tende a “ricomprendere sia veri e propri obblighi per lo più penalmente sanzionati, sia funzioni che, ancorché non sanzionate, sono comunque necessarie per l’efficientamento del sistema di prevenzione aziendale”, per altro verso “non pare dubbio che il termine ‘attribuzioni’ evochi il riconoscimento di diritti, poteri e facoltà e non di doveri, sanzionati o meno che siano” E per inciso – sottolinea il contributo – si sottolinea come il legislatore ponga “esplicitamente un dovere in capo al RLS solo in relazione al rispetto delle disposizioni sulla privacy e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel Duvri nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle funzioni (art. 50, comma 6)”.

 

Sulla responsabilità penale del RLS: le sanzioni e la cooperazione colposa

In definitiva se il D.Lgs. 81/2008 “non ha previsto a carico del RLS alcuna sanzione non è solamente, come pure è evidente, perché in capo ad esso non vi sono posizioni di garanzia e doveri bensì solo attribuzioni, ma anche perché, dato il ruolo rappresentativo del RLS, la sua eventuale inefficienza può essere ‘sanzionata’ esclusivamente sul piano della sua legittimazione, mediante la revoca della fiducia da parte dei rappresentati. Così come, nel caso del RLST, la sua eventuale inefficienza, opportunamente segnalata dai lavoratori, può essere ‘sanzionata’ dagli organismi da cui esso promana”.

 

In definitiva considerando che la sentenza – “anche per l’evidente difficoltà di individuare una posizione di garanzia in capo al RLS – pare ricostruire la colpevolezza del RLS non tanto in base all’art. 40, capoverso, c.p., ai sensi del quale ‘non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo’, sarebbe comunque interessante capire se sia ammissibile parlare di cooperazione colposa ai sensi dell’art. 113 c.p. – ai sensi del quale ‘nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso’ – ove il soggetto non solo non abbia alcun obbligo giuridico in merito, ma non disponga neppure di alcun potere di intervenire direttamente sull’organizzazione aziendale, essendo invece titolare solo di prerogative e diritti”.

 

In altri termini – conclude il contributo – è interessante capire “se il mancato esercizio di tali diritti possa essere considerato un comportamento omissivo equivalente nei fatti alla mancata adozione delle cautele necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori”.

 

E detto altrimenti: “sarebbe ammissibile intravvedere nei tipici strumenti di tutela collettiva del diritto sindacale, come il diritto di consultazione e gli altri diritti di partecipazione previsti dal d.lgs. n. 81/2008, anche doveri di prevenzione e protezione”? 

 

Ricordiamo ancora che quelli che Pascucci presenta sono solo alcuni spunti di riflessione che saranno approfonditi nella rivista “Diritto della Sicurezza sul Lavoro” e su cui, come giornale, torneremo nelle prossime settimane soffermandoci su altri contributi.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, “Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS”, a cura di Paolo Pascucci, professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo, Diritto della Sicurezza sul Lavoro (DSL) n. 2/2023.

 

 

Scarica la sentenza citata nell’articolo:

Corte di Cassazione Penale Sezione I - Sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023 (u.p. 27 aprile 2023) - Pres. Di Salvo – Est. Dawan – PM Ceroni - Ric. (omissis). - Risponde il RLS, in concorso con il datore di lavoro, dell’infortunio di un lavoratore se ha omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

 


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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
07/11/2023 (08:03:47)
L'articolo è chiaro nella dimostrazione che non vi è un "dovere" (sanzionabile) per il RLS, ma mi chiedo, a questo punto, a che serva tale figura.
Sembra di capire che non abbia nessuna responsabilità ed allora sorge il dubbio suddetto.
Forse ha una responsabilità indiretta, nel senso che dovrebbe riferire la posizione dei lavoratori riguardo alla sicurezza: non facendolo, non esercita la sua funzione e, quindi, secondo me, è sanzionabile.
Ricordo che la sentenza in argomento è basata anche sul fatto che il RLS in questione era anche membro del CDA.
In conclusione: se il RLS deve esserci, allora qualche finalità deve averla.
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0
07/11/2023 (08:59:55)
È una finalità di rappresentanza, di partecipazione.
Non è che ogni cosa - per essere utile - deve anche generare responsabilità.
Un addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio è utile e non ha responsabilità specifiche.

Il Prof. Pascucci solleva i medesimi dubbi che ho sollevato personalmente e, no, non mi convince questa continua ripetizione che la sentenza è corretta perchè il RLS era anche membro del CdA. Non perchè non sia vero, ma perchè nella sentenza viene costantemente ribadito che è condannato in quanto RLS non membro del CdA.
Diciamo che in questo caso abbiamo a che fare:
1) con una brillante e innovativa sentenza che finalmente ci apre gli occhi sulle responsabilità del RLS (dopo decenni di giurisprudenza di diverso parere)
2) con la corazzata Potëmkin delle sentenze di Cassazione
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
07/11/2023 (09:49:40)
Già, il fatto è che le parole hanno davvero un peso e ciò specialmente se sono all'interno delle motivazioni di una sentenza della Cassazione che in questo caso ha confermato legittima la condanna dell'amministratore-RLS e nell'argomentare in merito ai motivi di ricorso del condannato non menziona mai la figura dell'amministratore ma esclusivamente quella del RLS collegandola ad una responsabilità penale da art. 113 c.p. sulla base dei "compiti" previsti dall'art. 50 D.Lgs 81.
Giusto o sbalgliato che sia questo ragionamento di fatto apre una porta di non poco peso....
Rispondi Autore: GIUSEPPE NICOLI - likes: 0
07/11/2023 (10:12:36)
Credo che la sentenza della Cassazione non farà giurisprudenza perché si basa su un equivoco di fondo, il rappresentante dei lavoratori è sanzionato per il ruolo che riveste, l'unica sanzione prevista è la non rieleggibilità come RLS. Questo non lo esclude, evidentemente, da sanzioni nelle vesti di lavoratore.
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
07/11/2023 (12:15:25)
Quindi, riassumendo: una persona viene nominata quale RLS e poi assiste passivamente alle riunioni di sicurezza, senza nessuna responsabilità.
Allora mi chiedo a che serva.
Poi, non conoscendo a fondo le leggi, potrebbe sfuggirmi qualcosa.
Ricordo che prima della sentenza Thyssen, anche il RSPP non veniva normalmente sanzionato: si andava dritti al DdL.
Autore: Andrea Rotella
07/11/2023 (13:56:21)
# Eugenio Roncelli
Le responsabilità il RLS - se non svolge bene il proprio ruolo - le ha nei confronti dei lavoratori che lo hanno eletto. Ma non si tratta di responsabilità penali.
Riguardo al RSPP, non è così. La prima condanna di un RSPP risale all'incendio nella Camera Iperbarica del Galeazzi di Milano, incendio avvenuto nel 1997 (10 anni prima dei fatti della Thyssenkrupp).
Ma per il RSPP la cosa è totalmente diversa: egli è titolare di compiti il cui svolgimento errato può comportare l'impossibilità per il datore di lavoro di valutare compiutamente i rischi.
Il RLS, al contrario, non ha compiti, ma solo attribuzioni (come ricorda anche il Prof. Pascucci) e non deve nulla al datore di lavoro.
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
07/11/2023 (12:59:05)
In tutti i casi (sentenza giusta o meno) l'effetto sembra si stia già facendo sentire sui RLS. Credo che il messaggio sia quello per il quale, "se vai a ricoprire un ruolo cerca di farlo almeno con un poco di etica". Forse servirà a quei RLS che ricoprono l'incarico solo per un personale tornaconto e per favorire datori di lavoro non troppo illuminati.
Gli RLS o RLST che svolgono il "compito" decentemente e nei limiti delle proprie conoscenze-competenze, dovrebbero ancora dormire sonni abbastanza tranquilli.
Rispondi Autore: Borghetto Riccardo - likes: 0
07/11/2023 (14:03:17)
Non si può fare prevenzione efficace in questo modo, con norme complicatissime, che devono essere interpretate. Vale tutto e il contrario di tutto. Sono ormai convinto che solo la scienza e la tecnologia ci fa migliorare in termini di prevenzione. La nostra legislazione in materia di sicurezza, chi la scrive e chi la interpreta, sono poco (o per niente) utili.
Rispondi Autore: pietro rizzo - likes: 0
07/11/2023 (20:03:19)
dopo tutto questo sarà difficile trovare degli RLS nelle aziende e quelli che ho convinto ad essere a disposizione dei colleghi per fare un lavoro onesto sincero disinteressato ed appassionato non li solleciterò più: Non prende nulla per il suo ruolo non è assicurato dedica del tempo il più delle volte sovrabbondante rispetto alle ore disponibili: La sentenza è solo follia. Peccato ci avevo creduto molto e mi sono speso per questo ruolo che ritengo eroico, ma come sempre in Italia riusciamo a distruggere la buona volontà. cordialmente.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/11/2023 (22:58:43)
Il codice penale questo sconosciuto. Confondere i reati contravvenzionali di pericolo del D.Lgs. n. 81/2008, per i quali sono punibili sono specifiche figure della sicurezza, con i reati di danno del codice penale come l'omicidio colposo art. 589 e lesioni colpose art. 590 per i quali è punibile CHIUNQUE vuol dire non avere la minima idea di come funziona il diritto penale. La Cassazione non ha condannato NESSUNO, si è limitata a respingere il ricorso degli imputati, confermando la sentenza d'appello di Bari che nessuno ha letto. Meglio 9arole in libertà che conoscenza approfondita. Meglio così, lavoriamo di più noi avvocati
Autore: Andrea Rotella
09/11/2023 (16:18:52)
Quanta supponenza...
Il RLS è stato condannato? Sì.
Qualcuno tra quelli che hanno commentato ha scritto che è stato condannato dalla Cassazione? No.
Dubini ha una webcam piazzata in tutte le nostre case e uffici? Evidentemente sì, dato che afferma con sicumera che nessuno ha letto la sentenza d'appello di Bari.
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
08/11/2023 (07:50:49)
Contestabile che sia, quanto scritto da un giudice all'interno di una sentenza va accettato e ciò ha ancora piu peso se il giudice è la Cassazione che in questo caso, nell'esprimere il suo parere di legittimità, si è riferita esclusicamente alla figura del RLS e non dell'amministratore pur senza tirare in ballo gli artt. 589 e 590 c.p. ma il 113
Rispondi Autore: Salvatore - likes: 0
09/11/2023 (14:58:50)
Credo che a questo punto non serve avere degli RLS nelle aziende. Tutti gli RLS dovrebbero dimettersi, visto che il 99,9% dei titolari poco importa la sicurezza dei lavoratori.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/11/2023 (17:35:09)
Lo strano caso, ma neanche tanto strano, del consigliere membro del consiglio di amministrazione e dirigente della società, nonchè RLS , condannato per cooperazione colposa col datore di lavoro per un infortunio mortale
(per capire meglio una notissima sentenza di Cassazione della quale pochissimi hanno cercato le premesse, che qui presento, e moltissimi hanno fatto disinformazione a piene mani)
Sentenza Tribunale di Trani udienza 19.10.2018 2693/18 Reg. Sent. Giudice Dott.ssa Laura Cantore:
Pagina 30 "La responsabilità del [secondo imputato] va affermata alla luce ... sia [n]ella veste di dirigente all'interno dell'azienda sia di RLS, atteso che è pacificamente emerso che egli, nella precipua veste rivestita, e pur essendo bene a conoscenza di tutta la situazione descritta non abbia fatto nulla, pur a conoscenza della nota inviata dal RSPP e tenuto conto della piena consapevolezza della situazione di pericolo evidentemente discendente ANCHE dal ruolo assunto di [rappresentante] dei lavoratori per la sicurezza del lavoratori, affinché venissero sollecitate e/o adottate le necessarie contromisure affinché 'evento, del tutto prevedibile ed evitabile, [non] si verificasse".
Pagina 25 [I due imputati] ... i RESPONSABILI AZIENDALI... il primo quale legale rappresentante [il datore di lavoro]. il secondo consigliere membro del C.d.A [Consiglio di Amministrazione] e RLS, della Sidercamma, sempre presenti in azienda, consentivano che le attività di carico/scarico di merci venissero effettuate ... anche con l'ausilio del muletto all'interno di una logica di radicale indifferenza per il rispetto delle regole minime di sicurezza".

Chi vuole una copia delle due sentenze di merito, quelle che hanno deciso la condanna dei due imputati, non quella di cassazione che ha solo deciso di respingere il ricorso, nulla mutando nel merito della condanna, può scrivermi.
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
09/11/2023 (18:28:21)
Nessuno mette in discussione il fatto che i giudici di primo e secondo grado hanno condannato l’amministratore-rls in quanto, appunto, amministratore, fin qui è tutto ok.
Altro discorso è che la Cassazione, nel rigettare i tre motivi di ricorso dell’amministratore-rls, tutti improntati sulla figura del RLS e sulla sua non responsabilità, afferma che il RLS (e non l’amministratore) è invece responsabile non per via di una posizione di garanzia ma piuttosto perché con la sua condotta ha ” contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p” (cooperazione nel delitto colposo).
Premettendo che non mi interessa entrare nel merito del ragionamento della Cassazione e che le sentenze vanno lette in tutta la loro totalità e non solo nel PQM, direi che una affermazione del genere all’interno della citata sentenza non lascia molti dubbi interpretativi in merito alla responsabilità penale del RLS-T.
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
09/11/2023 (18:55:25)
Nessuno mette in discussione il fatto che i giudici di primo e secondo grado hanno condannato l’amministratore-rls in quanto, appunto, amministratore, fin qui è tutto ok.
Altro discorso è che la Cassazione, nel rigettare i tre motivi di ricorso dell’amministratore-rls, tutti improntati sulla figura del RLS e sulla sua non responsabilità, afferma che il RLS (e non l’amministratore) è invece responsabile non per via di una posizione di garanzia ma piuttosto perché con la sua condotta ha ” contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p” (cooperazione nel delitto colposo).
Premettendo che non mi interessa entrare nel merito del ragionamento della Cassazione e che le sentenze vanno lette in tutta la loro totalità e non solo nel PQM, direi che una affermazione del genere all’interno della citata sentenza non lascia molti dubbi interpretativi in merito alla responsabilità penale del RLS-T.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/11/2023 (19:42:55)
Tribunale di Trani 19.10.2018 2693/18 Reg. Sent. Giudice Dott.ssa Laura Cantore
Pag. 30 "La responsabilità del [secondo imputato] va affermata alla luce ... sia [n]ella veste di dirigente all'interno dell'azienda sia di RLS, atteso che è pacificamente emerso che egli, nella precipua veste rivestita, e pur essendo bene a conoscenza di tutta la situazione descritta non abbia fatto nulla, pur a conoscenza della nota inviata dal RSPP e tenuto conto della piena consapevolezza della situazione di pericolo evidentemente discendente ANCHE dal ruolo assunto di [rappresentante] dei lavoratori per la sicurezza del lavoratori, affinché venissero sollecitate e/o adottate le necessarie contromisure affinché 'evento, del tutto prevedibile ed evitabile, [non] si verificasse".
Pag. 25 [I due imputati] ... i RESPONSABILI AZIENDALI... il primo quale legale rappresentante [il datore di lavoro]. il secondo consigliere membro del C.d.A [Consiglio di Amministrazione] e RLS, della Sidercamma, sempre presenti in azienda, consentivano che le attività di carico/scarico di merci venissero effettuate ... anche con l'ausilio del muletto all'interno di una logica di radicale indifferenza per il rispetto delle regole minime di sicurezza".

Rispondi Autore: Luca - likes: 0
10/11/2023 (08:38:03)
Corte di Cassazione sezione quarta penale.
Motivi di ricorso dell’amministratore-rls condannato in secondo grado dal tribunale di Trani:
“4. Il ricorso di B.B. è affidato a tre motivi.

4.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alle funzioni del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza che, al momento del fatto ((Omissis)), dovevano ritenersi di mera collaborazione, difettando un'espressa posizione di garanzia in capo all'imputato. Al responsabile dei lavoratori non spettano funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori, funzioni di mero appannaggio del datore di lavoro. Nè gli spetta un'attività di controllo e di sorveglianza. Si tratta di un ruolo di mera "consultazione", che si traduce essenzialmente nella possibilità di esprimere un parere preventivo di cui il datore di lavoro può anche non tenere conto. Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori non ha poteri decisionali e, di conseguenza, non sono previste, a suo carico, sanzioni amministrative e/o penali;

4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 40, cpv., c.p., poichè, in ragione di quanto sopra, l'imputato non poteva dirsi investito dell'obbligo giuridico di impedire l'evento;

4.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione art. 40, comma 1, c.p. in riferimento alla ascritta condotta omissiva e al giudizio controfattuale. La Corte di appello non tiene in considerazione i principi giurisprudenziali in tema di reato omissivo o commissivo mediante omissioni. Se anche lo B.B. avesse comunicato al datore di lavoro quanto si assume fosse a sua conoscenza ossia le modalità di prestazione dell'attività lavorativa del C.C. - è altamente probabile che detta comunicazione non avrebbe avuto alcun riverbero sulle decisioni aziendali, stanti la mancanza di potere in capo all'imputato e la piena conoscenza dell'attività posta in essere dall'infortunato da parte del datore di lavoro.”

Risposta della Corte (rigetto)

3. Quanto al ricorso di B.B.. I tre motivi dallo stesso sollevati si riducono in sostanza al primo, ossia alla dedotta assenza di una posizione di garanzia in capo allo stesso e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro.

Si tratta, tuttavia, di assunti infondati.

Come è noto, l'art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) - ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello B.B. nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D..

Del tutto congetturale e comunque inconferente si appalesa il terzo motivo di ricorso.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023
Depositato in cancelleria il 25 settembre 2023
Rispondi Autore: Matteacci Tonino - likes: 0
11/11/2023 (14:31:24)
Buon pomeriggio a tutti,
mi chiedevo se l'insieme di questa vicenda non debba interrogare anche sul ruolo e sulle responsabilità del PREPOSTO, e su come queste si raccordino, a questo punto, con quelle del RLS.

Grazie per l'attenzione.

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