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Linee di indirizzo per la collaborazione alla valutazione dei rischi

Linee di indirizzo per la collaborazione alla valutazione dei rischi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RLS

18/02/2015

Una deliberazione della Regione Umbria definisce modalità e procedure per rendere efficace e dimostrabile, dalle varie figure coinvolte dalla normativa sulla sicurezza, la collaborazione alla valutazione e gestione dei rischi.

 
Perugia, 18 Feb – Il processo di valutazione dei rischi ormai costituisce il fulcro sul quale si basa la gestione della salute e della sicurezza nelle aziende, un processo interdisciplinare che è in capo al datore di lavoro ma che si avvale anche della collaborazione di diverse figure della sicurezza aziendale. Tale impianto concettuale e normativo ha tuttavia incontrato negli anni molte difficoltà e criticità applicative, legate ad esempio alla tendenza di molte imprese, specialmente medio-piccole, ad identificare la valutazione dei rischi con la redazione di un documento o di una autocertificazione e a delegarne la redazione a figure consulenziali esterne.
A raccontare queste difficoltà e proporre precise linee di indirizzo è un documento elaborato in Umbria da uno specifico gruppo di lavoro, designato dal Comitato regionale di coordinamento per elaborare criteri per favorire la corretta gestione dei rapporti tra le varie figure coinvolte nella valutazione e gestione del rischio e consentire a tutti i soggetti di svolgere pienamente il proprio ruolo e dimostrare l'avvenuta collaborazione alla valutazione del rischio.
Il documento prodotto dal gruppo, dal titolo "Le modalità di collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda", è stato poi approvato dalla Regione Umbria e inserito come allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 1721 contenente la Linea di indirizzo “Le modalità di collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda”. Deliberazione pubblicata sul bollettino ufficiale regionale il 28 gennaio 2015.
 
Nel documento si ricorda che l'obiettivo del processo di valutazione del rischio è quello di “stimare l'entità e la probabilità dei possibili effetti avversi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi alle operazioni svolte, al fine di definire misure atte a prevenirne l'insorgenza”.  Un processo che prevede la collaborazione diversi soggetti, come ricordato all’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia spesso queste figure, in particolare il medico competente, “vengono coinvolte solo nella fase finale, riducendo il loro ruolo alla mera apposizione di una firma su un documento che non esprime alcun contenuto di reale e specifica collaborazione o consultazione”.
Il problema è che il D.Lgs. 81/2008 non definisce modalità e procedure attraverso cui l'obbligo di collaborazione fra i diversi soggetti possa considerarsi correttamente assolto e in quest'ottica “appare fondamentale delineare alcuni criteri che favoriscano la corretta gestione dei rapporti tra le varie figure coinvolte nella valutazione e gestione del rischio”.
 


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Le diverse figure coinvolte nella valutazione dei rischi in azienda (DL, RSPP, MC e RLS/RLST) sono “tenute a partecipare ad alcune attività che, in relazione alle modalità di svolgimento e tenuta documentale, indipendentemente dalla specifica previsione normativa, rappresentano sicuramente il fondamento di una collaborazione efficace e dimostrabile ai fini probatori”:
- il sopralluogo negli ambienti di lavoro: “è uno dei momenti centrali in cui le diverse figure possono acquisire informazioni utili a definire e a valutare i rischi aziendali ed è una delle occasioni privilegiate in cui il MC può interagire con il DL e/o con l'RSPP, ma anche con i lavoratori e i RLS/RLST”;
- la riunione periodica annuale (che è un obbligo solo per le unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, ma può essere effettuata, dietro richiesta dell'RLS/RLST anche in quelle con meno di 15 lavoratori), nella quale si può realizzare il confronto fra tutte le figure della sicurezza dell'azienda e extra-aziendali (consulenti, tecnici etc.) anche rispetto al DVR;
- la riunione preliminare alla valutazione del rischio anche nei casi non previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08, sia in fase di prima valutazione che di aggiornamento periodico o straordinario, effettuata con il coinvolgimento diretto di tutte le figure della sicurezza dell'azienda e extra-aziendali (consulenti, tecnici etc.), con la documentazione dei contributi e delle osservazioni di ogni figura coinvolta nella valutazione”.
Di queste attività “deve essere reperibile la documentazione datata e firmata dalle diverse figure”.
 
Rimandando alla visione integrale del documento, che riporta specifiche indicazioni procedurali per medici competenti, RSPP e RLS/RLST, continuiamo la presentazione del DGR riportando qualcheindicazione procedurale sulle modalità di collaborazione delle figure aziendali alla valutazione del rischio.
 
Il documento ricorda che la diverse figure che collaborano alla valutazione del rischio “avranno un ruolo diverso in relazione alle loro specifiche competenze tecniche e quindi ai fattori di rischio considerati. Resta fermo che la valutazione del rischio è un processo tecnico interdisciplinare dove possono esistere argomenti o materie patrimonio di diverse figure tecniche; è quindi necessario che dette figure, laddove necessario, sappiano integrare i loro contributi”. Ad esempio in tale contesto il medico competente (MC) “avrà un ruolo prevalente nella valutazione dei rischi per la salute, ivi compreso lo stress lavoro-correlato il rischio biologico, chimico, da agenti fisici, di natura ergonomica o nella tutela delle lavoratrici madri, ma anche i rischi connessi con l'età avanzata, le differenze di genere, la provenienza da altri paesi; gli altri consulenti tecnici avranno invece un ruolo più specifico e preminente in ambiti diversi, quali la valutazione dei rischi per la sicurezza o di quelli derivanti da agenti di natura meccanica legati agli impianti, alle macchine, alle attrezzature, ai luoghi di lavoro, all'uso di energie, ma non meno, quelli di natura organizzativo- gestionale”.
 
Nella fase di analisi iniziale della valutazione dovranno essere considerati:
- “la descrizione del ciclo tecnologico e lo schema delle diverse attività svolte in azienda;
- l'individuazione qualitativa, degli agenti (chimici, fisici, biologici etc) pericolosi presenti nel ciclo lavorativo con l'acquisizione della documentazione tecnica (schede di sicurezza, schede tecniche etc);
- la valutazione quantitativa, (es. delle quantità di agenti chimici utilizzati), modalità e tempi di utilizzo e programmi di manutenzione;
- l'individuazione degli esposti per gruppi omogenei;
- la disponibilità di sistemi di prevenzione ambientali e di dispositivi di protezione collettivi e individuali;
- i risultati di eventuali pregresse indagini di igiene industriale;
- eventuali infortuni, incidenti o malattie professionali;
- i risultati della sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione a quelli del monitoraggio biologico”.
 
Inoltre il sopralluogo, in cui “devono essere coinvolte tutte le figure prima elencate, ma che dovrebbe consentire soprattutto la partecipazione/consultazione diretta dei lavoratori, ha l'obiettivo di:
1. verificare le informazioni acquisite nella fase preliminare;
2. verificare lo stato delle macchine e della apparecchiature rispetto alla conformità alle normative tecniche di sicurezza;
3. evidenziare situazioni di rischio immediatamente risolvibili (ad es. stoccaggio di solventi non adeguati, rimozione di protezioni antinfortunistiche, ecc.);
4. rilevare eventuali osservazioni dei lavoratori derivanti dalla conoscenza diretta del ciclo produttivo e dalla percezione soggettiva dei rischi;
5. programmare interventi migliorativi non differibili (ad esempio manutenzione di cappe di aspirazione, ecc.) ed eventuali indagini ambientali”.
 
Il Datore di lavoro (DL) “(eventualmente con il consulente esterno che lo supporta) fornisce tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio, laddove sia necessario anche nelle fasi successive a quella preliminare, analizza i diversi contributi delle figure aziendali che collaborano alla valutazione del rischio, riguardanti aspetti tecnici, quali, ad esempio, le strategie di campionamento ambientale, le metodiche analitiche utilizzabili, gli strumenti, i valori limite di riferimento, le osservazioni che derivano dai risultati del monitoraggio biologico, le misure di prevenzione e protezione da adottare o osservazioni rispetto alla necessità di valutare determinati rischi”.
 
A questo punto il DL individua i criteri e gli strumenti di valutazione più appropriati e procede alla VR, avvalendosi delle varie figure di riferimento.
 
Concludiamo ricordando brevemente le indicazioni per alcuni passaggi della valutazione:
1. l’individuazione del pericolo: “ruolo del MC per gli aspetti di salute, ruolo del RSPP o di altri consulenti per gli aspetti di sicurezza”;
2. la valutazione dell’esposizione: “RSPP e/o consulente tecnico specializzato stima il livello di esposizione professionale, mediante, indagini di igiene industriale” laddove “previsto e possibile, e/o ricorrendo ad informazioni tecniche accreditate o di letteratura specifica corrente; MC collabora, “partecipando alla programmazione dei controlli espositivi (ad esempio individuando gli agenti chimici eventualmente da misurare ed i gruppi omogenei ad essi esposti ed interpretando i risultati delle misure)” inoltre “effettua l'eventuale monitoraggio biologico o altre attività utili alla stima del rischio di sua competenza (ad esempio somministrazione di questionari clinico anamnestici ad hoc o partecipazione ai focus group per la valutazione dello stress lavoro-correlato). Laddove non risulti praticabile il controllo diretto dell'esposizione, definisce le fonti informative da cui trarre una stima dell'esposizione”;
3. la relazione dose/effetto o dose/risposta: “il MC valuta gli effetti per la salute sulla base dei dati di esposizione e/o sulla base di altre informazioni tecniche accreditate o di letteratura specifica corrente”;
4. caratterizzazione del rischio: “il MC, correlando gli elementi del punto 2) e del punto 3), indica per quali patologie si configura una condizione di rischio, definendone, laddove possibile, l'eventuale entità in termini di probabilità e gravità, sempre tenendo conto della coesistenza di altri eventuali fattori di rischio che possono avere un effetto sinergico con quello in esame (es. agenti chimici e rumore, sovraccarico biomeccanico arti superiori e vibrazioni mano braccio, etc). Un importante contributo a questa fase può essere dato dai risultati della sorveglianza sanitaria”.
 
  
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 


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