15/12/2014: Indicazioni relative ai compiti e obblighi del medico competente con riferimento alla valutazione dei rischi, ai sopralluoghi, al giudizio di idoneità e alla sorveglianza sanitaria. Focus sui rischi di natura ergonomica.

Rispondi Autore: Aldo Belli ![]() | 15/12/2014 (11:19:57) |
Ottima idea quella del SIRS di incentrare un seminario sull’argomento. Mi piacerebbe sapere se erano presenti rappresentanti dei Datori di Lavoro e dei “consulenti in materia di salute e sicurezza (RSPP e non)”. Quanto illustrato dal Dott. Vittorio Masier, che in qualità di Medico del Lavoro, non può non difendere la categoria che rappresenta, non mi trova assolutamente d’accordo. Quando afferma che “il MC si trova ad operare in una realtà fatta da piccole e microimprese e con consulenti in materia di salute e sicurezza (RSPP e non) non sempre di eccelso livello”, citando nientepopodimenochè il Dott. Beniamino Deidda, sembra voler difendere l’operato dei medici gettando discredito su coloro con cui invece dovrebbe instaurare un rapporto volto alla massima collaborazione. E’ gravissima l’ammissione che il medico è chiamato a firmare il documento senza essere stato coinvolto nella valutazione. E allora, fino ad oggi, perché i medici hanno firmato i D.V.R.? Mi risulta che l’Organo di Vigilanza abbia già rivolto la propria attenzione “alla prova della mancata collaborazione fra il DdL ed il MC” contestando ad alcuni medici l’elaborazione di protocolli sanitari incongruenti con i contenuti della valutazione dei rischi. Non voglio commentare poi l’enunciazione del TUS “il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi”. Non nascondiamoci dietro la contestazione da parte dell’O.d.V. che “il DdL dimostri di avere richiesto al MC l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.” Il Datore di Lavoro, ovviamente, ha un rapporto fiduciario con il proprio MC che lo induce a ritenere di poter riporre massima fiducia nel professionista, e, purtroppo erroneamente, non controlla l’operato di chi paga profumatamente per la consulenza commissionata. Non parliamo del fatto che “nel corso del sopralluogo il MC “può verificare ed integrare le informazioni già acquisite per definire e valutare i rischi occupazionali. Può verificare le condizioni igieniche, ergonomiche ed ambientali, analizzare il ciclo produttivo,verificare la corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative reali, può dialogare con i lavoratori, il RLS, il RSPP ed il DDL”. Forse parla con il RLS, se quest’ultimo è soggetto alla sorveglianza sanitaria, ma con gli altri due soggetti dovrebbe “parlare” scrivendo quanto di problematico ritenga che sia emerso nel corso dei “sopralluoghi”, ma ho pochissime tracce di questa fondamentale attività. Potrei continuare ancora, ma voglio fermarmi qui. |
Rispondi Autore: @BartoloMeotti Bartolo Meotti ![]() | 15/12/2014 (16:09:21) |
Vorrei aggiungere che in alcune Pubbliche Amministrazioni sanitarie i protocolli di Sorveglianza Sanitaria (quali lavoratori sorvegliare e ogni quanto visitarli)vengono stabiliti senza sentire gli RLS o comunque le rappresentanze sindacali dei lavoratori. |
Rispondi Autore: simone sacco ![]() | 09/04/2017 (17:31:47) |
salve, non ho ben capito se la visita fatta dal medico aziendale deve tenere conto del rischio derivato dalla mansione effettivamente svolta,e se il giudizio sia dato in base a quei rischi e non ad altri. Vi faccio un'esempio: anni fa mi cambiarono la mansione,passai da una mansione con rischio lavoro notturno ad un altra mansione dove era presente il rischio movimentazione manuale di carichi,mi esentarono dal lavoro notturno e mi spostarono dove non era previsto. Ma non capisco perchè ancora dopo anni, il medico aziendale, nel documento che mi consegna in seguito alla visita periodica mi giudica in base al rischio lavoro notturno(che non eseguo più) ed alla vecchia mansione,mentre non fa alcuna menzione al rischio derivato dalla movimentazione manuale dei carichi specifico della mansione che eseguo attualmente. Anche la visita verte sempre in direzione del vecchio rischio nonostante io abbia ripetutamente avvisato che la mansione che svolgo è cambiata. Sta per caso commettendo qualche illecito?! Lo stesso medico sottovalutò i miei problemi d'insonnia,costringendomi dopo alcuni anni di deficit di sonno a recarmi all'istituto di igiene mentale in seguito ad un crollo psicofisico. Mi diagnosticarono insonnia cronica sfociata in depressione ansiosa maggiore,ancora prendo farmaci dopo anni. vorrei capire se dal punto di vista legislativo questo medico sia imputabile di negligenza, sottovalutando o non tenendo conto di volta in volta dei rischi a cui la mia mansione specifica mi sottopone. in attesa cordiali saluti. |