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La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: RLS

17/06/2015

Gli obblighi del datore di lavoro in relazione alla consultazione e ai diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Valutazione dei rischi, designazione degli addetti, organizzazione della formazione, documentazione aziendale.

 
Roma, 17 Giu – Tra i vari obblighi che il Decreto legislativo 81/2008 richiede a datori di lavoro e dirigenti (art. 18) c’è anche quello relativo alla consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito a diversi aspetti, a volte anche molto delicati come quelli inerenti alla valutazione dei rischi.
 
Per offrire alle aziende una utile chiave di lettura di questi obblighi, riprendiamo la presentazione della guida prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, una guida che fa riferimento non solo al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche al contenuto di diversi accordi/intese (Confindustria, settore artigiano, pubblica amministrazione, commercio, ...).

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RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Artt. 37,47)

A norma degli artt. 18, comma 1, let. s) e art. 50, comma 1, let. b), del D.Lgs. 81/2008 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva.
In questo caso la maggior parte delle intese collettive citate dal documento, ribadiscono il “diritto del RLS di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente tra l’altro la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle concernenti l’organizzazione del lavoro, precisando inoltre che il datore di lavoro deve fornire, anche su richiesta del RLS, tali dati”. Ed il RLS è “comunque tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e documentazione ricevuta”.
 
Altro aspetto su sui soffermarsi è l’obbligo di datore di lavoro e dirigente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulle nomine e sulle designazioni dei soggetti responsabili della sicurezza.  
Infatti secondo gli artt. 18, comma 1, let. s) e art. 50, comma 1, let. c), del D.Lgs. 81/2008 è necessario consultare l’RLS sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente”.
 
Il documento ricorda che se la consultazione del RLS da parte del datore di lavoro è prevista nel decreto 81/2008 in relazione agli aspetti maggiormente significativi per la sicurezza (valutazione dei rischi, designazione degli addetti al servizio di prevenzione e alla gestione delle emergenze; organizzazione della formazione), la consultazione “si esprime nella obbligatoria richiesta di un parere che tuttavia non è vincolante per il datore di lavoro”.
Ed un aspetto rilevante della consultazione è il “procedimento da seguire per compierla”, procedimento articolato in due fasi:
- prima fase “relativa all’informazione, che deve essere data al RLS su tutti gli aspetti oggetto di consultazione”;
- seconda fase “caratterizzata dalla disponibilità di un tempo congruo, da parte del RLS, per poter esprimere il proprio parere”.
Dunque la consultazione “non può dunque scadere nella semplice informativa bensì implica l’attivazione di una particolare procedura”.
Secondo alcune delle intese, degli accordi citati dal documento di EBINTER, si dispone che il RLS “confermi l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In tale documento, dovranno inoltre essere riportate le osservazioni e le proposte che il RLS può formulare sulle tematiche oggetto di consultazione, le quali comunque non hanno carattere vincolante per il datore di lavoro”.
 
Un altro obbligo è quello (artt. 18 e 50 del D.Lgs. 81/2008) di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito all’organizzazione della formazione di cui all'articolo 37.
 
In particolare il documento di Ebinter si sofferma sul fatto che il RLS ha diritto di ricevere una formazione adeguata non inferiore a quella prevista dal testo dell’art. 37 (art. 50, comma 1, lett. g). Deve ricevere una “formazione particolare, concernente la normativa in materia di salute e sicurezza e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”. E i corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate.
Il documento ricorda che “un’ampia trattazione relativa alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza è prevista dagli accordi interconfederali. Nella maggiore parte di essi si precisa che la formazione del RLS deve svolgersi mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la sua attività e che deve comportare oneri solo a carico del datore di lavoro”.
 
Arriviamo al’obbligo del datore di lavoro di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché inerente le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni ed le malattie professionali (Artt. 18, comma 1, let. s) e art. 50, comma 1, let. e), del D.Lgs. 81/2008).
 
A questo proposito il documento di Ebinter ribadisce che uno degli aspetti più significativi del D.Lgs. 81/2008 risiede proprio nel “radicale mutamento culturale da una logica di semplice riparazione del danno a quella della prevenzione, rafforzando e privilegiando così quel potere d’iniziativa proveniente anche dal ‘basso’ voluto espressamente dal legislatore”. E in questa cornice si collocano le attribuzioni del RLS, previste dall’art. 50, anche in merito all’attività propositiva dell’RLS stesso (art. 50, comma 1, lett. h, i, m).
Ma questo ruolo richiede “l’acquisizione di conoscenze sui modi di produzione e sull’intera organizzazione aziendale. Da qui l’importanza di una adeguata preparazione, anche tecnica, del RLS. Il potere di formulare proposte da parte del RLS non rappresenta una totale novità nel panorama normativo italiano. Già la seconda parte dell’art. 9 dello Statuto dei lavoratori riconosce ai lavoratori, mediante loro rappresentanze, un potere di iniziativa circa la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione delle misure di sicurezza”.
 
Concludiamo con l’obbligo di consentire al rappresentante dei lavoratori l’accesso ai luoghi di lavoro, da esercitarsi nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Tale diritto dell’RLS non fa parte di disposizioni ‘nuove’ che il decreto 81/2008 ha introdotto in materia di salute e sicurezza: “tale diritto, anche se non in forma esplicita, era già contenuto nell’art. 9, dello Statuto dei lavoratori, ove si precisa che ‘i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali’. La determinazione delle modalità per l’esercizio del diritto di accesso ai luoghi di lavoro è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva nazionale”.
 
Senza dimenticare, infine, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto del segreto industriale, come sancito dall’art. 50, comma 6, del D.Lgs. 81/2008:
 
 
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(...)
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
(...)
 
 
  
 
 
Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario, “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno I del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO” (formato PDF, 12.51 MB).
 
 
RTM
 
 


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Rispondi Autore: Antonio Freddo - likes: 0
17/06/2015 (10:13:19)
..non mi pare che l'art.50 regoli l'accesso all'interno della contrattazione collettiva o degli accordi così come previsto per i tempi ( i permessi).
Che poi questo sia stato fatto, in primis, con l'accordo interconfederale del 1998 tra Sindacato e Confindustria( EX 626, ma ancora valido...) questo è un altro capitolo.
L'accesso secondo la legge sembrerebbe illimitato, in quanto se un RLS finisce i permessi non potrebbe più accedere ad altre zone di lavoro che non siano la sua postazione di lavoro e questo diventerebbe una forte e inspiegabile limitazione alla sua attività.
Per fortuna la stragrande maggioranza delle imprese su questo punto non esegue pedissequamente l'accordo eda un intrpretazione, amio avviso corretta dell'art.50 su questo specifico punto dell'accesso.
Rispondi Autore: giuseppe calculli - likes: 0
26/06/2015 (11:13:18)
E' un vecchio documento, infatti non tratta proprio degli Accordi Stato Regione del 2011 e 2012.
Rispondi Autore: Vincenzo d'iorio - likes: 0
25/10/2018 (11:31:18)
Dopo l ispezione del asl avvenuta nei luoghi di lavoro la asl e tenuta a dare copia del verbale all rls o se rls puo richiederlo e a chi. Grazie

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