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Interpello: una precisazione su RLS e rappresentanze sindacali

Interpello: una precisazione su RLS e rappresentanze sindacali
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RLS

19/01/2015

Una precisazione della Commissione Interpelli relativa all’Interpello n. 20/2014 sulla possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali.

Roma, 19 Gen – Non sempre le risposte della Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, risolvono adeguatamente o completamente i dubbi, i quesiti posti dagli organismi/enti che possono inviare istanza di interpello (organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, consigli nazionali degli ordini o collegi professionali).
E così è stato per l’ Interpello n. 20/2014 del 6 ottobre 2014 che rispondeva ad un quesito posto dal  Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e che ha richiesto un ulteriore chiarimento inviato allo stesso Consiglio Nazionale il 31 dicembre 2014.
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RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Artt. 37,47)
 
Ricordiamo brevemente che l’interpello, tra i tanti pubblicati in questi anni per chiarire le indicazioni normative relative alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si soffermava sul quesito relativo alla possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali, con particolare riferimento all'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.
 
Nell’istanza di interpello il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva chiesto di sapere "[...] se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)".
 
E la Commissione in risposta aveva sottolineato che “la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali”.
E aveva continuato indicando che “come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70”, cioè dello Statuto dei Lavoratori.
 
Ricordiamo brevemente il contenuto del quarto comma dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008:
 
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(...)
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
(...)
 
 
 
Veniamo ora alle nuove Precisazioni dell'interpello n. 20/2014 del 06/10/2014, inviate – insieme ad un nuovo gruppo di interpelli – il 31 dicembre 2014.
 
La Commissione indica che a seguito della risposta all'interpello sicurezza n. 20/2014 relativo alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ha ritenuto di inviare una precisazione relativa alle "rappresentanze sindacali aziendali".
 
In particolare La Commissione si sofferma sulle possibili forme di tale rappresentanza.
Infatti indica che “la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, é quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che attualmente trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
Ricordiamo che il contenuto dell’articolo 19 della Legge 300/70 - legge 20 maggio 1970, n. 300 relativa alle “Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento” (Statuto dei Lavoratori) - ha avuto vita travagliata. Ad esempio è stato modificato dal DPR 28 luglio 1995, n. 312 a seguito di Referendum popolare (ad esempio è stata tolta la lettera a, che faceva riferimento alle “associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”). E la Corte Costituzionale, con una sentenza del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b) “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda”.
 
Ritornando dunque alle “diverse forme” della rappresentanza sindacale indicate dalla Commissione, l’interpello si conclude indicando che come espressamente previsto dall'art.47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, “l'eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell'azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette”.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
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Rispondi Autore: patrizio madaschi - likes: 0
19/01/2015 (07:04:38)
ma se i rappresentanti sindacali presenti in azienda si rifiutano di ricoprire tale ruolo? si può proseguire ad elezione di un altro lavoratore al di fuori delle rappresentanze?
Rispondi Autore: claudio Bernardini - likes: 0
19/01/2015 (08:42:15)
L'elezione di rsu e rls avviene in contrmporane, ma su due schede diverse. I candidati rls sono anche candidati rsu, quindi nell'ambito della rappresentanza sindacale aziendale, ma l'esito del voto porta che un candidato sia x rsu che per rls venga eletto solo come rls, si deve dimettere? Non credo, perché in tal caso non verrebbe rispettato la volontà dei lavoratori.
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
19/01/2015 (09:12:19)
Intervenendo sul commento di Patrizio, a mio avviso, il rappresentante sindacale non può rifiutarsi di svolgere un ruolo di rappresentanza anche se sulla sicurezza (tanto più che sarà formato per il ruolo).

La questione che pongo è questa: in azienda possono essere presenti RSU e RSA e quest'ultimi anche in assenza di RSU. Gli RSA, in particolare, rappresentano solo una parte dei lavoratori. Se nella votazione per il RLS, gli RSA non sono votati ovvero sono votati solo dagli iscritti al sindacato che magari rappresentano il 5% dei lavoratori presenti, è molto difficile sostenere che tale l'RLS possa prendere posizione per TUTTI i lavoratori? Nel tema della sicurezza, non è preferibile che l'elezione del RLS sia libera e svincolata dalle rappresentante sindacali?
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
19/01/2015 (12:35:45)
In una azienda di 90 persone ho 6 iscritti al sindacato . Gli altri 84 vogliono eleggere un RLS diverso da quello sindacale eletto come RSU e non è possibile. E noi saremmo un paese democratico ?
Rispondi Autore: j. rspp - likes: 0
19/01/2015 (14:56:12)
i sindacati siedono ai tavoli giusti Davide...
Rispondi Autore: Sergio Mancone - likes: 0
19/01/2015 (19:12:55)
Trovo assurdo che in presenza di un sindacato inesistente (come dice Davide, su 90 dip solo 6 sono iscritti), comunque sia l'RLS debba necessariamente essere scelto tra i sei!!!
Rispondi Autore: Ruggero - likes: 0
26/01/2015 (08:48:59)
Per la serie ogni azienda ha il suo caso: il RLS eletto in ambito RSU, ha dato le dimissioni da RSU, di conseguenza dovrebbe decadere anche da RLS. Tuttavia le rappresentanze sindacali non hanno intenzione di indire nuove elezioni, perciò che si dovrebbe fare? Preferisco avere un RLS non rispondente alle IMPOSIZIONI messe dai sindacati previste dall'articolo 47 che non avere nessun RLS.
Altro forte dubbio: se nessun RSU si propone a RLS, devono essere considerati automaticamente non eletti/estromessi da RSU?
Rispondi Autore: edaordo - likes: 0
07/04/2015 (08:23:10)
Siamo proprio in italia, inoltre l'interpello dimentica il comma 8:
8. Qualora non si proceda alle elezioni ... "salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"... allora faccio un intesa e faccio quello che voglio!
Legittimiamo la non democrazia.
Rispondi Autore: edaordo - likes: 0
07/04/2015 (08:24:50)
PS: "diverse forme", mai possibile che si esprimano in modo chiaro?
Rispondi Autore: Stefano Sperati - likes: 0
07/05/2015 (12:14:04)
All'interno di una azienda con più di 15 dipendenti, si è proceduto alla elezione del RLS, poiché non era ancora presente una RSU. Con le ultime elezioni è stata costituita la RSU. Seppur l'RSL è stato eletto anche nella RSU, questi a maggioranza può essere destituito dall'incarico e designato un altro facente parte dell'RSU? Ringrazio anticipatamente.
Autore: VITO LATERZA
21/09/2019 (07:28:36)
Si
Rispondi Autore: Giuseppe Apollaro - likes: 0
01/03/2016 (14:30:31)
se i rappresentanti sindacali presenti in azienda si rifiutano di ricoprire tale ruolo? un rappresentante sindacale si può rifiutare ? si può proseguire ad elezione di un altro lavoratore al di fuori delle rappresentanze?
Rispondi Autore: Stefano Pinton - likes: 0
01/08/2016 (19:34:11)
Scusate vorrei capire se un RLS può svolgere il suo ruolo anche se non eletto come RSU in azienda..
Rispondi Autore: Mario - likes: 0
11/09/2016 (20:34:56)
La risposta del ministero lede palesemente la liberta dei lavoratori e del lavoratore che si candida a RLS, nel l’obbligo di scegliere il loro rappresentante sulla sicurezza tra le rappresentanze sindacali, non rispettando quanto disposto dall’artt. 3 e 4 della Costituzione.
Rispondi Autore: paolo rossi - likes: 0
21/08/2018 (10:38:29)
Una domanda secca: un lavoratore in distacco sindacale, quindi non presente fisicamente in azienda, può essere designato come RLS? Grazie
Rispondi Autore: Alba Maccari - likes: 0
10/07/2019 (11:36:21)
Se un rappresentante RLS, eletto tra gli RSU, si dimette da RSU decade anche da RLS?
Rispondi Autore: SOLLI ANTIMO - likes: 0
12/03/2021 (09:51:55)
COME VIENE ELETTO UN RLS DALLA LISTA PIÙ VOTATA O DAL RSU PIÙ VOTATO
Rispondi Autore: corona anna rita - likes: 0
14/02/2022 (16:07:42)
Il RLS eletto in ambito RSU è obbligato anche a candidarsi RSU?
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
02/12/2022 (10:53:40)
Quindi in una azienda di (esempio) 50 lavoratori, dei quali solo 3 o 4 aderiscono ad una rappresentanza sindacale, cosa succede se 40 di loro vogliono nominare un RLS che non appartenga alla RSA??? Ad un mio cliente è successo che il sindacato abbia intimato l'annullamento della nomina con il risultato che ora l'azienda NON ha un RLS interno in quanto i lavoratori non vogliono nominare uno di quei 3 o 4 appartenenti al sindacato.

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