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[Continua la “Galleria” dei manifesti raccolti dal Museo dell'Industria e del Lavoro di Brescia]
La tragica esperienza di un lavoratore, che ha subito un grave infortunio, è riportata nel poster a lato per responsabilizzare i lavoratori ad un utilizzo sicuro delle macchine.
Il manifesto, realizzato a Berlino e diffuso tra il 1925 ed il 1937, recita: “Carlo ha perso una mano, per questo motivo mi sono ripromesso di lasciare sempre la protezione al suo posto in modo che non mi accada nessun pericolo!”
Purtroppo anche oggi gli incidenti causati dalla rimozione delle protezioni non sono infrequenti, nonostante vi siano precisi obblighi al riguardo.
Il DPR 547/1955 prevede che gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di particolari lavori, quali, ad esempio le manutenzioni.
Qualora le protezioni debbano essere rimosse dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza (es. apponendo un cartello) e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.
La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.
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Le immagini della sicurezza
[Continua la “Galleria” dei manifesti raccolti dal Museo dell'Industria e del Lavoro di Brescia]
La tragica esperienza di un lavoratore, che ha subito un grave infortunio, è riportata nel poster a lato per responsabilizzare i lavoratori ad un utilizzo sicuro delle macchine.
Il manifesto, realizzato a Berlino e diffuso tra il 1925 ed il 1937, recita: “Carlo ha perso una mano, per questo motivo mi sono ripromesso di lasciare sempre la protezione al suo posto in modo che non mi accada nessun pericolo!”
Purtroppo anche oggi gli incidenti causati dalla rimozione delle protezioni non sono infrequenti, nonostante vi siano precisi obblighi al riguardo.
Il DPR 547/1955 prevede che gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di particolari lavori, quali, ad esempio le manutenzioni.
Qualora le protezioni debbano essere rimosse dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza (es. apponendo un cartello) e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.
La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.
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