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L’infortunio in itinere: al lavoro andata e ritorno

L’infortunio in itinere: al lavoro andata e ritorno

Autore:

Categoria: Rischio stradale, itinere

14/09/2016

Disponibile sul sito di INAIL un pieghevole con alcune ‘pillole’ informative su un argomento di grande interesse: l’infortunio in itinere.



 

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’ infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

 

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Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede, l’uso del mezzo privato è sempre necessitato.

Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.

 

L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

• il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;

• il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;

• i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;

• i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;

• la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

 

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, l’infortunio in itinere può verificarsi:

• durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;

• durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

 

Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rientrano nell’assicurazione?

Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità.

 

Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:

• quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;

• quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);

• quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);

• quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);

• quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i fi gli a scuola);

• le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

 

Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.

 

L’infortunio in itinere: al lavoro andata e ritorno (.pdf - 1,41 mb)

 

 

 

Per maggiori informazioni leggi Inail: le linee guida per i casi di infortunio in itinere




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Rispondi Autore: Alessadro Biondi - likes: 0
14/09/2016 (10:32:51)
Relativamente all’infortunio in itinere a bordo del velocipede,leggo che restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore.Nello specifico la mancata o parziale adozione di dispositivi quali specchietti retrovisori, giubetti ad alta visibilità, aschetto etc...è da considerarsi come rischio elettivo?


Rispondi Autore: @Paukzen Federico Incandenza - likes: 0
16/09/2016 (09:41:43)
No, scusate: ma come scrivono?

"Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede,l’uso del mezzo privato è sempre necessitato.
Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore
e, come tale, non assicurativamente protetto"

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