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L’esposizione delle lavoratrici agli infortuni in itinere
Roma, 29 Mar – Uno degli aspetti che emergono analizzando i dati sulla salute e sicurezza del lavoro secondo il genere, è la grande esposizione delle lavoratrici agli infortuni in itinere.
Ad esempio con riferimento ai circa 89.000 infortuni in itinere rilevati nel corso del 2010, ben 45.000 hanno riguardato donne e 44.000 uomini. Dati che mostrano come le lavoratrici, che forse “sono capaci più degli uomini di tutelarsi nel luogo di lavoro”, appena fuori da questo “allentano la guardia”.
Ad affermarlo è una pubblicazione dell’Inail pubblicata nel dicembre del 2013, dal titolo “ Lavoro, sicurezza e benessere al femminile. Il fattore donna al centro delle nuove sfide nel mercato del lavoro” e a cura di Emma Pietrafesa, Chiara Brunetti e Maria Castriotta.
Il documento, con riferimento ai dati Inail al 31 ottobre 2011, segnala che il numero degli incidenti che le donne subiscono in itinere, nel tragitto casa-lavoro, è superiore agli infortuni che avvengono nei luoghi di lavoro.
E il “primato femminile” viene confermato anche in termini di decessi: “sui 78 infortuni mortali denunciati complessivamente dalle donne nel 2010, infatti, oltre la metà (41 casi) sono avvenuti in itinere”.
E anche nelle statistiche degli anni successivi, sempre relativi agli infortuni in itinere rilevati dall’Inail, si evidenzia la prevalenza della componente femminile. Ad esempio, con riferimento ai dati Inail del 2013, emerge che tra le lavoratrici una denuncia di infortunio su sei riguarda il tragitto casa-lavoro-casa, mentre tra gli uomini tale tragitto riguarda una denuncia di infortunio su dodici.
Se ne deduce dunque, continua il documento Inail , che “il pericolo principale per le donne è proprio rappresentato dal percorso di andata o ritorno dal lavoro, quando si tratta di affrontare nel vivo le difficoltà della conciliazione vita familiare-lavoro: l’accompagnamento o la ripresa dei figli dalla scuola, lo sforzo di trovare il tempo da dedicare alla spesa e ad altre mille incombenze inevitabilmente comportano un calo di lucidità e concentrazione e, di conseguenza, di sicurezza”.
Ed è chiaro quanto sia importante un’adeguata politica nazionale di sostegno “affinché, come accade nel resto dell’Europa, la vita privata e il lavoro rappresentino per le donne un binomio che non richieda sforzi sovrumani e soprattutto non metta a rischio la propria salute e sicurezza”.
Il documento si sofferma poi sulla presentazione delle norme relative all’infortunio in itinere, con riferimento all’articolo 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”:
Art. 12. Infortunio in itinere 1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.". |
Quando viene riconosciuto l’infortunio in itinere?
Il documento ricorda che la casistica in materia è “talmente vasta da non consentire una risposta universalmente valida”, e bisogna tener conto delle varie circolari dell’Inail e delle novità normative (ad esempio con riferimento all’ incidente in bicicletta nel tragitto tra casa e lavoro indennizzabile grazie al “Collegato Ambientale” allegato alla legge di Stabilità 2016, approvato con legge 28 dicembre 2015, n. 221).
Riguardo al riconoscimento dell’ infortunio in itinere un discorso a parte va fatto riguardo al mezzo privato.
In questo caso “l’uso del mezzo deve essere effettivamente ‘necessitato’ (ad esempio perché per percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa non esistono mezzi pubblici, oppure perché, pur esistendo, non coprono l’intero tragitto o, ancora, perché gli orari dei mezzi pubblici non coincidono con quello di lavoro, ecc.)”. Inoltre “la tutela - estesa anche alle ipotesi di infortuni in itinere verificatisi per la consumazione del pasto quando non è presente un servizio di mensa in azienda - riguarda anche tutti i casi di infortunio verificatisi al di fuori del normale percorso, purché la deviazione sia dovuta a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili, ovvero all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.
La tutela è invece esclusa in situazioni sostanzialmente riconducibili al cosiddetto “rischio elettivo” (“uso non necessitato del mezzo privato, interruzioni e deviazioni del normale percorso anch’esse non necessitate) oppure, nel caso di utilizzo del mezzo privato, a condotte colpevoli così abnormi da sfociare nel ‘rischio elettivo’ (infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici, ecc.)”.
Il documento indica che l’indennizzo per l’infortunio in itinere è previsto qualora:
- “sussista un nesso di causalità tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che si deve trattare del percorso normalmente seguito per recarsi da casa al lavoro e viceversa;
- vi sia collegamento con l’attività lavorativa, nel senso che il tragitto non sia percorso per ragioni solo personali e al di fuori degli abituali orari in cui ci si reca al lavoro o si rientra a casa dal lavoro;
- in caso di uso di un mezzo di trasporto privato, tale uso sia necessitato, nel senso che tale circostanza si configuri come l’unica alternativa possibile per raggiungere in modo agevole e senza eccessivo aggravio di tempo, il luogo di lavoro”.
Il documento, che si sofferma anche sul riconoscimento della necessità dell’uso del mezzo privato, indica, infine, che possono ritenersi “tutelate le seguenti fattispecie:
- il percorso casa/lavoro/casa in tutti i casi in cui sia riconoscibile la sussistenza della ‘ occasione di lavoro’ in base ai riferiti principi e per tutto il percorso di viaggio (ivi compreso il tempo necessario alla ricerca di un parcheggio);
- il percorso casa/lavoro/casa in tutti i casi in cui oltre alla riconoscibilità della ‘occasione di lavoro’ sia riscontrabile nei confronti del lavoratore un rischio aggravato rispetto alla generalità degli utenti, direttamente connesso all’espletamento del lavoro (fondo stradale ghiacciato);
- il percorso tra due diversi luoghi di lavoro, anche nell’ipotesi di uso di ciclomotore nonostante la vicinanza tra i due luoghi;
- l’uso del mezzo aziendale per il normale svolgimento della prestazione lavorativa;
- il percorso per recarsi al luogo di consumazione abituale dei pasti quando non sia presente una mensa aziendale;
- l’uso del mezzo privato quando non vi sono alternative o queste comportino disagi particolarmente rilevanti, anche di natura familiare;
- l’uso del mezzo proprio quando il lavoratore sia stato costretto a valersi di mezzi di trasporto forniti o prescritti dal datore di lavoro, in stretta relazione con le mansioni affidategli, come nel caso in commento;
- la necessità di percorrere una determinata strada che presenti rischi diversi e più gravi rispetto a quelli delle ordinarie vie di comunicazione;
- la necessità di rientrare a casa per la consumazione del pasto in assenza della mensa aziendale quando il percorso a piedi o l’uso del mezzo pubblico non consentano di rispettare il limite temporale della pausa;
- la necessità di recarsi al lavoro con urgenza;
- gli infortuni occorsi durante le brevi soste necessitate nel percorso casa/lavoro;
- la necessità di prestare soccorso (quale obbligo penalmente rilevante);
- il coinvolgimento in atti di rapina e le lesioni subite accidentalmente durante la commissione di reati, quando i fatti siano connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa”.
INAIL - Settore Ricerca, Certificazione e Verifica - Dipartimento Processi Organizzativi, “ Lavoro, sicurezza e benessere al femminile. Il fattore donna al centro delle nuove sfide nel mercato del lavoro”, documento curato da Emma Pietrafesa, Chiara Brunetti e Maria Castriotta, dicembre 2013 (formato PDF, 3.16 MB).
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RTM
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Rispondi Autore: giannidavi - likes: 0 | 11/01/2017 (16:33:31) |
molto interessante |
Rispondi Autore: Antonino Trapani - likes: 0 | 12/07/2018 (14:34:25) |
interessante |
Rispondi Autore: TRAPANI GIUSEPPINA - likes: 0 | 16/07/2018 (18:49:17) |
interessante |
Rispondi Autore: ALESSANDRO LO PICCOLO - likes: 0 | 19/07/2018 (21:00:03) |
molto utile |
Rispondi Autore: fabiola - likes: 0 | 14/10/2024 (15:43:05) |
molto utile ed interessante |