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Infortunio in itinere e “colpa”
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Con la Sentenza 1309/2007, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un dipendente pubblico al quale l’INPS aveva rigettato il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio delle lesioni subite a seguito di un incidente stradale, avvenuto mentre si recava in auto al lavoro, causato dal mancato rispetto di uno “stop”.
Il lavoratore si era già rivolto al TAR che aveva ritenuto il ricorso infondato in quanto “l’incidente in questione è stato causato da un errore di guida inescusabile del ricorrente, che si è immesso in una importante via di comunicazione, senza fermarsi allo “stop”. Sotto questo profilo, è parso legittimo il deliberato del Consiglio di Amministrazione [dell’INPS] che ha denegato il riconoscimento richiesto, dal momento che la condotta del ricorrente integra gli estremi della colpa grave, per cui, ai sensi dell’art. 1 del regolamento Organico, deve essere escluso il nesso di causalità tra il servizio prestato e l’infortunio subito “in itinere”.”
A nulla è valso il fatto che, ai fini risarcitori relativi all’incidente stradale, fosse stato stabilito il concorso di colpa al 50% con l’altro conducente incidentato.
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR.
Il ricorrente aveva posto una questione relativa alla distinzione tra dolo e colpa grave, e richiamava un orientamento giurisprudenziale del giudice ordinario, secondo il quale (con la sola eccezione di casi caratterizzati da “rischio elettivo) “la possibile colpa del lavoratore nella causazione dell’incidente non interrompe il nesso di causalità”.
“In effetti – afferma il Consiglio di Stato, rigettando il ricorso - , l’orientamento del giudice ordinario non conferma le conclusioni alle quali intende pervenire l’interessato, dal momento che è stato statuito in modo univoco che “la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al giudice) un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice”(si veda, Cass. Sez. Lav. n. 11885 del 6.8.2003). E nella specie, il dubbio che il ricorrente abbia violato gravemente le norme del codice della strada, per non essersi fermato allo “stop”, non è stato per nulla fugato, sicché è irrilevante, ai fini che interessano, che, in ipotesi, vi sia stato un concorso di colpa dell’altro conducente.”
Il testo integrale della Sentenza è consultabile in
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Il lavoratore si era già rivolto al TAR che aveva ritenuto il ricorso infondato in quanto “l’incidente in questione è stato causato da un errore di guida inescusabile del ricorrente, che si è immesso in una importante via di comunicazione, senza fermarsi allo “stop”. Sotto questo profilo, è parso legittimo il deliberato del Consiglio di Amministrazione [dell’INPS] che ha denegato il riconoscimento richiesto, dal momento che la condotta del ricorrente integra gli estremi della colpa grave, per cui, ai sensi dell’art. 1 del regolamento Organico, deve essere escluso il nesso di causalità tra il servizio prestato e l’infortunio subito “in itinere”.”
A nulla è valso il fatto che, ai fini risarcitori relativi all’incidente stradale, fosse stato stabilito il concorso di colpa al 50% con l’altro conducente incidentato.
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR.
Il ricorrente aveva posto una questione relativa alla distinzione tra dolo e colpa grave, e richiamava un orientamento giurisprudenziale del giudice ordinario, secondo il quale (con la sola eccezione di casi caratterizzati da “rischio elettivo) “la possibile colpa del lavoratore nella causazione dell’incidente non interrompe il nesso di causalità”.
“In effetti – afferma il Consiglio di Stato, rigettando il ricorso - , l’orientamento del giudice ordinario non conferma le conclusioni alle quali intende pervenire l’interessato, dal momento che è stato statuito in modo univoco che “la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al giudice) un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice”(si veda, Cass. Sez. Lav. n. 11885 del 6.8.2003). E nella specie, il dubbio che il ricorrente abbia violato gravemente le norme del codice della strada, per non essersi fermato allo “stop”, non è stato per nulla fugato, sicché è irrilevante, ai fini che interessano, che, in ipotesi, vi sia stato un concorso di colpa dell’altro conducente.”
Il testo integrale della Sentenza è consultabile in
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