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Infortuni in itinere e "colpa"

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio stradale, itinere

23/06/2006

Una sentenza del Tar della Campania stabilisce quando, in presenza di colpa del conducente, l’infortunio può essere definito “in itinere”.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Sesta, con una sentenza del12 dicembre 2005depositata il 19 gennaio 2006 ha accolto il ricorso del marito di una donna deceduta in un incidente stradale che chiedeva l’annullamento del provvedimento che ha negato l’equo indennizzo e la pensione di reversibilità.

La donna, mentre si recava con la propria auto presso l’Istituto Professionale dove doveva partecipare ad un corso di aggiornamento, era coinvolta in un incidente stradale in cui rimaneva vittima delle gravi lesioni riportate.

“Il ricorrente proponeva istanza di riconoscimento di equo indennizzo e pensione privilegiata sul presupposto che l’infortunio fosse avvenuto in itinere; il Ministero della Pubblica istruzione, con l’impugnato decreto, rigettava invece entrambe le richieste formulate non ritenendo non sussistente la dipendenza dell’infortunio da causa di servizio”.

La corte ha invece stabilito che vi è stato un “travisamento e falsità dei presupposti”: “nel caso di specie è pienamente sussistente il nesso causale tra itinerario-attività lavorativa–evento necessario al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infortunio in itinere”.

“Manca invece il dolo o la colpa grave del dipendente, opposti dall’Amministrazione ed astrattamente idonei ad escludere la detta causalità; nel caso di specie, invero, l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto che il sinistro fosse stato determinato da colpa grave della dipendente”.

Al contrario, è stato verificato che il conducente dell’altro veicolo “è stato contravvenzionato per eccesso di velocità, con ciò di fatto escludendo la colpa esclusiva della dipendente deceduta”.

“In ogni caso – continua le sentenza - non la colpa “esclusiva” ma solo la colpa “grave” esclude la causa di servizio, e nel caso di specie non è stata affatto dimostrata né dedotta la predetta colpa “grave”.

 

Link al testo completo della sentenza.

 

 

 

 

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