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Attività esterne: gli incidenti stradali sono un rischio lavorativo
Roma, 10 Sett – Al di là delle responsabilità e degli obblighi dei datori di lavoro mandante e ospitante quali sono i rischi più comuni per i lavoratori inviati fuori dalla propria sede per svolgere una attività lavorativa esterna?
Per rispondere a questa domanda riprendiamo la presentazione del documento Inail - Settore Ricerca - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dal titolo “ Le attività esterne. Valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi”, a cura di Raffaele Sabatino (INAIL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza).
Nel capitolo dedicato ai rischi specifici inerenti le attività esterne, il documento ricorda che il DL mandante - “responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei propri lavoratori anche quando questi prestino la loro opera al di fuori dei confini materiali dell'Azienda di appartenenza” - ha l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici dell'attività e deve “assicurare la formazione e informazione ai propri lavoratori riferita ai rischi oggettivamente riscontrabili nei vari ambienti”.
Si possono individuare, in occasione di attività lavorative eseguite presso terzi, due fasi di lavoro:
- il trasferimento sul posto e rientro in sede (rischio d'incidente stradale);
- l'esecuzione delle diverse attività.
La prima fase può essere inoltre esaminata in due momenti da valutare separatamente:
a) preparazione della strumentazione e dell'autoveicolo: prima di effettuare il servizio in esterno il personale sarebbe opportuno che controlli che il mezzo assegnato per il servizio risulti perfettamente funzionante ed efficiente;
b) fasi in itinere.
Ricordiamo che l'infortunio in itinere è quel “particolare infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro” e la normativa vigente (d.lgs. 38/00) prevede che l' infortunio in itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dall'Inail.
Tuttavia per poter essere indennizzato “l'infortunio deve avvenire all'interno del normale percorso (di andata e di ritorno) effettuato per recarsi sul lavoro. Per questo motivo, se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni, che non sono necessarie, l'assicurazione obbligatoria non coprirà l'evento lesivo. Si considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti, cioè obblighi la cui mancata osservanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale. L'assicurazione copre anche l'infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario. L'utilizzo del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare”.
Il documento, dopo aver riportato per esteso quanto indicato dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, segnala che l'indennizzabilità dell'infortunio è esclusa “quando la distanza tra l'abitazione e il luogo di lavoro sia percorribile a piedi, quando il lavoratore utilizzi la vettura all'esterno per far fronte a un problema aziendale estraneo alle mansioni svolte e senza autorizzazione del DL, quando l'uso dei mezzi pubblici non sia particolarmente disagevole e richieda quasi lo stesso tempo occorrente per effettuare ìl percorso con il mezzo privato. Sono, ovviamente, esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso (non terapeutico) di stupefacenti e allucinogeni, nonché dal mancato possesso della patente di guida da parte del conducente”.
Viene poi segnalata la Circolare INAIL n. 52 del 23 ottobre 2013 inerente i “criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta”.
La circolare specifica che "si debbono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell'inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l'abitazione".
Considerando dunque l’auto come attrezzatura di lavoro, viene sottolineato che le statistiche mostrano come gli incidenti stradali siano una “vera e propria emergenza sociale”: non esiste “alcuna attività criminale (terrorismo, mafia, microcriminalità, ecc.) che produca, attualmente, lo stesso numero di vittime”.
E dunque gli incidenti stradali devono essere “considerati, a pieno titolo, come un effettivo rischio lavorativo, in un contesto in cui la strada rappresenti il luogo di lavoro e il veicolo potrebbe configurarsi come un'attrezzatura”.
Riguardo agli obblighi di valutazione di tutti i rischi associati alle varie mansioni lavorative, spesso “rappresentano rischi di natura trasversale, spesso sottostimati:
- il rischio in itinere;
- il rischio legato all'uso di veicoli aziendali, o privati, all'interno dell'orario di lavoro (incidenti stradali)”.
In particolare circa la metà degli infortuni mortali sul lavoro denunciati “avviene in strada, risultando questi suddivisi, circa 50% e 50%, tra infortuni in itinere e infortuni durante il lavoro. I lavoratori coinvolti negli infortuni alla guida non sono solo quelli dei trasporti di merci e persone, bensì anche tutti quelli che, per il loro lavoro, debbono spostarsi da un luogo all'altro”.
E i dati ISTAT indicano che oltre “il 96% degli eventi che causano incidenti alla guida sono imputabili a comportamenti impropri del conducente (o del pedone) nella circolazione:
- mancato rispetto delle regole della precedenza o del semaforo (16,8%);
- guida distratta o andamento indeciso (16,9%);
- velocità troppo elevata (11,5%);
- mancato rispetto delle distanze di sicurezza (10,1%)”.
Dunque nell’ambito del documento di valutazione dei rischi (DVR) si vengono a configurare come fonti di rischio:
- “le condizioni e l'efficienza del veicolo (manutenzione periodica, dotazioni di dispositivi di sicurezza, equipaggiamenti a bordo, ecc.);
- le condizioni psico-fisiche del conducente (fattore umano);
- le condizioni meteorologiche e di viabilità che s'incontreranno durante il tragitto (fattore strada)”.
A livello di prevenzione sono indicati alcuni obblighi in capo al datore di lavoro (DL):
- “fornire un parco macchine verificato, adeguato e collaudato nei termini di legge;
- fornire strumenti di gestione del parco auto;
- responsabilizzare i lavoratori (specie nel caso di utilizzo di mezzi privati: polizze kasko, ecc.)”.
Inoltre in relazione ai principi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “ogni lavoratore deve aver cura degli strumenti di cui dispone per la propria attività” ed è dunque tenuto a:
- “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal DL;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al DL, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo, di cui viene a conoscenza”.
Insomma “a latere di una corretta valutazione dei rischi e alla fornitura di un idoneo parco macchine, per prevenire gli incidenti si deve agire anche sui comportamenti (formazione, addestramento, sensibilizzazione, ecc.), sulle regole di utilizzo (regolamenti, codice di comportamento, ecc.) e sui mezzi (revisione e manutenzione periodica, aggiornamento delle dotazioni di sicurezza, ecc.)”.
Per concludere sul tema dei rischi dell’ auto usata come attrezzatura di lavoro, segnaliamo che il documento riporta alcune informazioni sulle diverse tipologie di mezzo utilizzato:
- vettura aziendale: “occorre che la macchina sia in condizioni di manutenzione ottimali (documentabili attraverso schede di manutenzione programmata, fatture e analoghi supporti). Analogamente per una macchina in leasing (ovviamente proveniente da casa automobilistica primaria)”;
- auto di proprietà: “nel caso il lavoratore sia autorizzato ad usare un'autovettura di proprietà a rimborso chilometrico, tutte le responsabilità di cui sopra sono trasferite al medesimo. Non è però da scartare una clausola che permetta all'Azienda di controllare lo stato di efficienza della vettura stessa: in forza del fatto che il rimborso pattuito è calcolato anche in base agli oneri da sopportare per mantenere in efficienza il mezzo, e che un eventuale incidente stradale che impedisca al lavoratore di operare comporta comunque un danno all'Azienda stessa”.
Inail - Settore Ricerca - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, “ Le attività esterne. Valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi”, a cura di Raffaele Sabatino (INAIL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza), edizione aprile 2014 (formato PDF, 5.46 MB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: domenico trapasso - likes: 0 | 12/03/2019 (12:27:35) |
nel caso del lavoratore autorizzato ad usare un'autovettura di proprietà a rimborso chilometrico , è dovuto il risarcimento del danno riportato dall'auto in seguito a sinistro in orario di lavoro? |
Rispondi Autore: roberto del fabro - likes: 0 | 16/03/2019 (10:27:52) |
se io uso la mia auto personale per andare in cantiere e trasporto anche un collega in caso d'incidente e il collega si infortuna quali sono le mie responsabilità ? a prescindere dall'essere in torto o in ragione .... |
Rispondi Autore: Francesco La Malva - likes: 0 | 27/01/2020 (13:00:36) |
I danni riportati al mio veicolo utilizzato per poter recarmi presso il mio posto di lavoro e rimborsato dal mio datore di lavoro. Grazie |