Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

La sicurezza delle attrezzature a pressione

Autore: Alessandro Mazzeranghi

Categoria: Rischio esplosione, Atex

03/05/2012

La certificazione CE secondo la direttiva PED di attrezzature a pressione, esime il datore di lavoro da effettuare una valutazione dei rischi di tali attrezzature secondo il titolo III del D.Lgs. 81/2008? Di Alessandro Mazzeranghi.

La sicurezza delle attrezzature a pressione

La certificazione CE secondo la direttiva PED di attrezzature a pressione, esime il datore di lavoro da effettuare una valutazione dei rischi di tali attrezzature secondo il titolo III del D.Lgs. 81/2008? Di Alessandro Mazzeranghi.

 
La questione della sicurezza delle attrezzature a pressione è un tipico caso di rischi “altri” rispetto a quelli esplicitamente evidenziati all’interno del D.Lgs. 81/2008. In verità rientrano fra le attrezzature di lavoro (quindi nel titolo III capo I), ma spesso vengono ignorate in sede di valutazione dei rischi facendo fede sulla certificazione di cui sono normalmente dotate.
Qui vogliamo considerare il caso specifico di attrezzature marcate CE secondo direttiva PED 97/23/CE, per cui quindi non si deve applicare l’allegato V in quanto fabbricate in conformità a disposizioni regolamentari comunitarie (vedi art. 70 D.Lgs. 81/2008)
 

Pubblicità
Macchine in DVD
Videocorsi in DVD - Macchine in DVD
Formazione sui rischi specifici degli operatori che utilizzano macchine utensili e carrelli elevatori (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD

È evidente che le attrezzature in oggetto introducono un rischio in azienda, anche se correttamente certificate e verificate periodicamente secondo quanto previsto dal D.Lgs. 329/2004; la questione è: la certificazione esime il datore di lavoro da effettuare una valutazione dei rischi di tali attrezzature?
 
Evidentemente la certificazione esime il datore di lavoro dall’entrare nel merito della corretta progettazione e fabbricazione, secondo quanto previsto dall’articolo 70 del decreto che chiaramente indica che il citato allegato V non si applica. Questo per il fatto che tale allegato è l’unico che considera requisiti di sicurezza di competenza, anche, del progettista e del fabbricante.
 
Ma si applica comunque quanto previsto dall’articolo 71, ovvero che il datore di lavoro nello scegliere una attrezzatura tiene conto dei rischi propri della attrezzatura anche in relazione al luogo di installazione, alla interferenza eventuale con altre attrezzature presenti e alle modalità di utilizzo previste nel contesto aziendale. Quindi la valutazione dei rischi è prevista, ma cosa bisogna concretamente valutare?
 
Partiamo da pericoli e rischi caratteristici delle attrezzature a pressione. Il primo, evidente, è quello di collasso delle parti in pressione (scoppio) con conseguente proiezione di materiale e/o fluido in pressione. Evidentemente la probabilità è molto bassa per via della certificazione che dovrebbe garantire contro questi eventi anche per il fatto che le apparecchiature a pressione caratterizzate da una maggiore energia potenziale accumulata possono essere certificate secondo direttiva 97/23/CE solo a seguito di un controllo da parte di un ente notificato.
 
Il controllo è diverso in funzione del livello di energia potenziale espresso tramite il prodotto pressione per volume e il tipo di fluido (i fluidi comprimibili accumulano più energia potenziale di quelli teoricamente incomprimibili e quindi comportano un livello di rischio superiore).
Questo computo consente di calcolare la così detta categoria della tubazione o del recipiente a pressione, dove la categoria a maggior livello di rischio è la IV, quella a minore livello di rischio è la I.
 
Le categorie quindi possono rappresentare un buon indicatore della gravità del danno e della dimensione della zona pericolosa. È evidente che attrezzature particolarmente pericolose sarebbe meglio che fossero collocate in zone dove non ci sono persone esposte; è inteso che le attrezzature sono certificate per essere installate anche in zone dove ci sono persone esposte, ma il collocare quelle più pericolose in zone dove non ci sono esposti rappresenta una miglioria sotto il profilo della sicurezza.
 
Un altro aspetto da considerare sono gli scarichi delle valvole di sicurezza; evidentemente tali scarichi devono essere posizionati in modo che l’eventuale azionamento della valvola di sicurezza non colpisca persone. Questo ovviamente dipende anche dal tipo di fluido, dalla sua temperatura (si pensi al vapore) ecc. In ogni caso è un altro  aspetto da considerare in valutazione.
 
Un altro aspetto rilevante per la sicurezza è legato alle corrette modalità di esecuzione delle manutenzioni al fine di evitare proiezione di fluidi o avviamenti intempestivi. Qui la questione è strettamente legata alle procedure di messa in sicurezza delle attrezzature in oggetto. Evidentemente è un rischio presente che può essere contenuto solo tramite un buon metodo di Lock Out Tag Out (LOTO) e una buona organizzazione del processo di manutenzione.
 
Infine bisogna considerare che diversi recipienti a pressione possono richiedere interventi di manutenzione al loro interno. In tal caso chiaramente si tratta di spazi confinati, e dunque si deve effettuare la valutazione dei rischi specifica per le attività di manutenzione ai sensi del DPR 177/2011.
 
Per raggiungere gli obiettivi di valutazione secondo quanto sopra delineato prima di tutto è necessario un censimento di tutte le attrezzature a pressione, peraltro necessario anche per fare un  piano di manutenzione e verifiche periodiche conforme ai requisiti del D.Lgs. 329/2004, e per ogni attrezzatura è necessaria una valutazione della attrezzatura tenendo conto della categoria, del luogo di installazione, delle modalità di utilizzo e di manutenzione.
 
Per concludere la valutazione dei rischi delle attrezzature a pressione non è nulla di particolarmente difficile ma certamente è un impegno di tempo che comunque può consentire di progettare effettivi miglioramenti di sicurezza, quindi non è solo un obbligo di legge ma una attività concretamente utile.
 
 
Alessandro Mazzeranghi


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Se l’RSPP supplisce direttamente all’eventuale inerzia dei dirigenti

Quando il datore di lavoro è soggetto formatore secondo l’ASR del 2025

Datore di lavoro: responsabilità per manutenzione dispositivi e delega

Mansioni operative affidate al Preposto: è possibile? A quali condizioni?


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

29MAG

Le proposte della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza

27MAG

ETS2 e Fondo clima UE: sfide per una mobilità equa e verde nel TPL!

26MAG

Verso una metodologia condivisa per le linee guida in medicina legale

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
27/05/2026: ENISA - The ENISA Cybersecurity Exercise Methodology - End-to-end guide on how to plan, run and evaluate an exercise
27/05/2026: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 – documento in Gazzetta Ufficiale.
26/05/2026: Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court in Case C-492/23 Sentenza del 2 dicembre 2025 - Russmedia Digital and Inform Media Press.
26/05/2026: Suva - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni - Accessori di imbracatura - lista di controllo – 2025
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO CHIMICO

Polveri pericolose nei luoghi di lavoro: una nuova guida tecnica Inail


INFORTUNI IN ITINERE

Polveri pericolose nei luoghi di lavoro: una nuova guida tecnica Inail


APPALTI E COSTI DELLA SICUREZZA

Prevenzione infortuni negli appalti: il quaderno Inail con le buone pratiche


RISTORAZIONE E TURISMO

Le malattie professionali nelle attività alberghiere e della ristorazione


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità