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Mansioni operative affidate al Preposto: è possibile? A quali condizioni?
Cass. pen., Sez. IV, 28 febbraio 2025, n. 8289
Possono attribuirsi al preposto mansioni operative? E, in caso di risposta affermativa, come si conciliano, queste, con i compiti che il D. Lgs. n. 81/2008 gli attribuisce?
Risponde al quesito la Suprema Corte, con l’emblematica sentenza n. 8289 del 28 febbraio 2025, nei termini che seguono.
In Fatto
Il processo scaturiva da un infortunio mortale sul lavoro occorso ai danni del B.B., a seguito di investimento.
In merito alla dinamica degli eventi, era emerso che, in data 21 luglio 2016, B.B., autista dipendente della società [omissis, di seguito “Società”] giunto presso il porto di Livorno per il ritiro di una partita di cellulosa, posizionava il proprio autoarticolato nei pressi della banchina antistante al deposito doganale in concessione alla ditta [omissis, di seguito la “Ditta”]. Nel corso delle operazioni di carico di alcune balle, affidate al carrellista D.D. dipendente della Ditta, il B.B., spostandosi a piedi, veniva travolto mortalmente dal carrello condotto dal D.D.
In relazione all’infortunio occorso, veniva condannato – inter alia – in primo e secondo grado, il titolare della Ditta, nella sua qualità di datore di lavoro.
E, difatti, posto che il D.D. avrebbe dovuto astenersi dal manovrare il carrello in avanti, senza visibilità sull’area di manovra, stante il voluminoso carico di balle antistante la posizione di guida [invece di procedere a marcia indietro, con il cicalino sonoro attivato e con visuale libera], veniva rinvenuto quale fattore determinante il mancato controllo, da parte del preposto E.E., su tale attività particolarmente pericolosa.
Come è possibile che dall’omesso adempimento dell’obbligo di vigilanza da parte del preposto sia scaturita la condanna del datore di lavoro? Si legga di seguito.
A fondamento della condanna del datore di lavoro, i Giudici del merito avevano ritenuto che questi avesse reso inesigibile l’adempimento del dovere di controllo da parte del preposto, posto che a questi era stata attribuita altresì la mansione di carrellista: di talché, al momento del sinistro, il preposto era intento a caricare balle di cellulosa su un altro camion posto nei pressi del luogo dell’infortunio, omettendo conseguentemente l’adempimento al dovere di vigilanza sull’operato del D.D.
Proprio l’attribuzione della mansione operativa, ad avviso dei Giudici di merito, aveva determinato l’impossibilità, per il preposto, di controllare l’operato del D.D.: impossibilità determinata da una scelta imprenditoriale e organizzativa del datore di lavoro.
[Per fini di completezza, si evidenzia che venivano rilevate ulteriori violazioni in materia di salute e sicurezza, come, a titolo esemplificativo, la mancanza di segnaletica, aspetti che non si intende approfondire in questa sede]
Il ricorso del datore di lavoro
Ricorreva in Cassazione la difesa del datore di lavoro, sulla base – inter alia – dei seguenti motivi.
Il ricorrente sosteneva che nessuna disposizione di legge prevedeva l’incompatibilità del ruolo di preposto con altre mansioni operative attribuibili al medesimo.
Una diversa interpretazione condurrebbe, secondo la difesa, a ritenere che il preposto debba svolgere esclusivamente compiti connessi alla vigilanza, slegato da qualsivoglia altra mansione, in contrasto con la normativa vigente, che non pone alcun divieto in tal senso.
Tutt’al più, continuava la difesa, doveva essere compito del preposto, dotato di perfetta autonomia gestionale, qualora avesse ritenuto il sussistere di particolari pericoli, organizzare il proprio lavoro, prediligendo l’attività di vigilanza e rimandando la mansione operativa.
In Diritto
I Supremi Giudici ritengono il ricorso infondato, sulla base dei seguenti motivi.
In primis, va sottolineata l’importanza dell’organizzazione aziendale adottata dal datore di lavoro, quale strumento di prevenzione primario per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
“È ormai consolidato il principio secondo il quale è generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio cagionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa; a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo […]. La relazione istituita tra le fondamentali scelte organizzative e l'evento chiarisce che principalmente nella colpa per difettosa organizzazione si rinviene la ragione del rimprovero al datore di lavoro. Già da tempo questa Sezione ha valorizzato i riferimenti normativi contenuti nel decreto 81/2008 per identificare quale principale obbligo datoriale l'obbligo di predisporre un assetto organizzativo strumentale alla prevenzione del rischio lavorativo”.
E, difatti, in conformità a quanto sopra, “l’attribuzione di responsabilità per il fatto colposo ha progressivamente spostato la propria attenzione dalla mancata adozione di singole misure di prevenzione alla mancata o inidonea ‘progettazione’ della sicurezza del lavoro. Il deficit organizzativo è divenuto il principale addebito mosso al datore di lavoro”.
Proprio in relazione a tale organizzazione, il datore di lavoro è tenuto a predisporre “un sistema di gestione della prevenzione, articolato in termini congrui rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'organizzazione produttiva, sia quanto alle figure soggettive chiamate a concorrere al funzionamento di tale sistema, sia quanto alle funzioni da assegnare ai diversi ruoli. […] In sintesi, accanto agli obblighi concernenti la valutazione del rischio, è stata progressivamente accentuata l'importanza data alla predisposizione di un'organizzazione funzionale all'attuazione delle misure adottate e alla garanzia di un controllo effettivo sulle prassi elusive delle prescrizioni prevenzionistiche”.
Posto quanto sopra, i Supremi Giudici evidenziano come la sentenza impugnata sia, invero, conforme a tali principi, avendo ritenuto che “l’aver conferito al preposto anche funzioni operative di carrellista, in quel momento [i.e. al momento dell’infortunio] svolte, avesse oggettivamente impedito il controllo sulle operazioni di carico svolte dal collega D.D. da cui derivò la morte” del lavoratore vittima dell’infortunio.
E, effettivamente, se il preposto fosse stato messo nelle condizioni di adempiere al proprio obbligo di vigilanza, egli avrebbe avuto contezza delle pericolose modalità con cui D.D. stava svolgendo le proprie mansioni e sarebbe intervenuto correggendolo.
“Al datore di lavoro è stato rimproverato di non aver, di fatto, garantito la vigilanza da parte del preposto, contemporaneamente impiegato in altre attività. E ciò, secondo i giudici di merito, è stato determinato da scelte imprenditoriali attribuibili al datore di lavoro”.
In merito all’assenza di un divieto normativo di attribuire al preposto mansioni operative, i Supremi Giudici si esprimono come segue.
“È vero che non esiste un divieto di doppia mansione, ma eventuali compiti accessori rispetto a quello principale - che per il preposto, ai sensi dell'articolo 2 citato, è costituito dall'attività di controllo - devono esser individuati ab origine come secondari rispetto alla suddetta attività. Al preposto, che è pur sempre un dipendente, non possono attribuirsi cumulativamente compiti di controllo e incarichi a svolgere attività operative, qual è ad esempio quella di carrellista, senza alcuna direttiva che garantisca la priorità della vigilanza, in caso di contestualità tra le due funzioni. L'argomento è ricavabile, per identità di ratio, dal principio secondo cui, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del subordinato, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile”.
A nulla rileva quanto affermato dalla difesa del datore di lavoro, secondo cui il preposto, dotato di perfetta autonomia gestionale, qualora avesse ritenuto l’attività del D.D. particolarmente rischiosa, avrebbe potuto organizzare il lavoro in maniera diversa, non compiendo le mansioni operative e adempiendo ai propri obblighi attribuitigli dal D. Lgs. n. 81/2008.
“Si tratta evidentemente […] di profili organizzativi che avrebbero dovuto essere pianificati dal datore di lavoro. [Il preposto] ove avesse ricevuto, a livello organizzativo, la predetta direttiva sulla priorità della vigilanza, sarebbe stato impegnato, ex professo, a segnalare l’errata manovra al carrellista […]. Lo stesso preposto avrebbe potuto verificare la presenza del B.B. ed immediatamente segnalare il pericolo, in modo da consentire al carrellista di bloccare l'errata manovra che provocava l'evento mortale”.
E infine.
“In sintesi, per prevenire la concretizzazione del rischio che si intendeva evitare, il datore di lavoro avrebbe dovuto, a livello organizzativo, garantire la presenza di una persona che vigilasse, senza demandare ad altri la scelta discrezionale di dedicarsi ad impegni alternativi opzionabili dal subordinato. Tale garanzia evidentemente non poteva essere assicurata, affidando al preposto una pluralità di compiti, che contestualmente lo impegnavano in altre funzioni, e senza una precisa direttiva a interrompere le accessorie attività operative, in caso fosse risultato necessario dedicarsi alla principale funzione di controllo”.
Sulla scorta – inter alia – di tali argomentazioni, i Supremi Giudici rigettano il ricorso.
Avv. Carolina Valentino
Scarica la sentenza presentata:
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: norberto riva | 18/05/2026 (17:29:26) |
| Deduco che, nel caso di più lavoratori che operano in punti diversi di un cantiere o di un'azienda, occorre avere un preposto per ognuno di loro. Non riesco a capire quale organizzazione del lavoro possa rispondere a questa logica. | |