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Sistemi di gestione in attivita’ ad alto rischio di incidente rilevante

Le specificità dei sistemi di gestione negli stabilimenti ad alto rischio di incidente rilevante. I livelli di documentazione, il piano di attuazione, le procedure di sistema, l’identificazione dei rischi.

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Il 29 e 30 ottobre 2009 si è svolto a Genova il convegno "La scienza e la tecnica rendono sicuro il lavoro", un convegno - organizzato da ISPESL (Dipartimento di Genova), ISPESL DIPIA (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici) e CNR-IMATI (Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche) – in cui si è parlato degli orientamenti della ricerca scientifica e delle nuove modalità di prevenzione con le possibili applicazioni e le esigenze che emergono dalle esperienze operative nei vari settori.

In un incontro come questo non si poteva non parlare delle esperienze di prevenzione e dell’evoluzione delle politiche nell’ambito della sicurezza conseguenti all’incidente di Seveso del luglio 1976. Esperienze che hanno portato la Comunità Europea a emettere diverse direttive per evitare il ripetersi di incidenti con conseguenze così devastanti e a introdurre il principio della necessità di un approccio gestionale e non basato solamente sulla sicurezza impiantistica.
Principi recepiti in Italia con il D.Lgs. 334/99, modificato dal D.Lgs. 238/2005.

Ne abbiamo parlato, qualche tempo fa, in relazione alla norma UNI 10617 e torniamo a parlarne ora con un intervento tratto dal convegno dal titolo “S.G.S. negli stabilimenti ad alto rischio di incidente rilevante”, a cura di Giuseppe Ferrari (A.R.P.A.L., Dipartimento di Genova).


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Il documento ricorda gli scopi e potenzialità di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), reso obbligatorio, per alcune attività, dal D.Lgs. 334/99 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose):
- “organizza l’attività in modo efficace e documentato per garantire chi opera all’interno e chi vive all’esterno che l’azienda opera con affidabili criteri di sicurezza per minimizzare i rischi connessi con la propria attività;
- il sistema di gestione incide ed è basato sull’organizzazione, quindi il personale aziendale costituisce il suo motore;
- raggiunge il suo scopo attraverso la definizione di ruoli, compiti, responsabilità, linee e forme di comunicazione, strumenti e mezzi, formazione ed esercitazione;
- è un valido strumento per dare all’azienda affidabilità, competenza e credibilità”.

Sono poi indicati i livelli della documentazione del SGS:
- documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti: deve indicare i principi dei criteri a cui il Gestore intende riferirsi nella sua attività, indica gli obiettivi da raggiungere, dichiara l’impegno del gestore a realizzare, adottare e mantenere un SGS;
- programmi di attuazione procedure di sistema : definiscono “chi, cosa, quando”;
- istruzioni di lavoro (manuale operativo): definisce il “come”;
- documenti di attuazione e registrazioni: relativi alle evidenze del sistema in uso.

In particolare il piano di attuazione dell’SGS (manuale del sistema) è un “documento di sistema che ne descrive la sua articolazione e ne riassume i contenuti”, riporta inoltre i “tempi di attuazione delle attività di prevenzione degli incidenti rilevanti” e contiene:
- “la descrizione del funzionamento del SGS;
- l’elenco e l’insieme delle procedure e delle norme di riferimento;
- le indicazioni sulle azioni da attuare per garantire il funzionamento del SGS”.

Inoltre si ricorda che le procedure di sistema di un SGS riguardano:
- “organizzazione e personale;
- identificazione e valutazione del rischio di incidenti rilevanti;
- controllo operativo;
- modifiche e progettazione;
- pianificazione di emergenza;
- controllo delle prestazioni;
- controllo e revisione”.

Nell’intervento vengono approfonditi i singoli elementi che compongono la procedura di sistema, con esplicito riferimento al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 9 agosto 2000, “Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza”.

Ad esempio l’identificazione e valutazione del rischio di incidenti rilevanti consiste in:
- “assegnazione di incarico a tecnico qualificato (anche esterno);
- analisi aziendale del documentato prodotto (analisi del rischio);
- implementazione di misure di prevenzione e contenimento”.

Mentre il controllo operativo consiste invece nella:
- “gestione della documentazione (diffusione, aggiornamento, conservazione);
- conduzione e controllo del funzionamento degli impianto (per tutte le fasi di vita dell'impianto, in condizioni normali di esercizio, anomale e di emergenza)”;
- gestione della manutenzione e delle ispezioni agli impianti (gestione dei permessi di lavoro e accesso, identificazione degli impianti o parti di impianto, critici soggetti a manutenzione, ispezione e verifica, …);
- gestione dell’approvvigionamento per la prevenzione degli incidenti rilevanti (identificazione apparecchiature, materiali e servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, valutazione di fornitori e appaltatori, gestione delle verifiche di preavviamento, …);
- verifiche di preavviamento (modalità di effettuazione e frequenza, responsabilità, …).

Rimandando il lettore alla lettura originale del documento - contiene anche le specifiche relative a organizzazione e personale, gestione delle modifiche, pianificazione di emergenza, controllo delle prestazioni, controllo e revisione – concludiamo l’articolo ricordando, sempre con riferimento all’intervento di Giuseppe Ferrari, alcuni dei “documenti di attuazione e registrazioni” che “costituiscono il riscontro documentale dell’implementazione del SGS”:
- “il rapporto o le elaborazioni di analisi storiche di incidenti o quasi incidenti avvenuti all’interno dello stabilimento;
- i verbali delle verifiche ispettive e degli audit interni;
- la pianificazione annuale dell’attività di formazione ed informazione con i relativi verbali e i riscontri sulla verifica dell’apprendimento;
- i registri delle attività di controllo, verifica e manutenzione delle unità d’impianto individuate come unità critiche;
- gli atti autorizzativi per l’esecuzione di interventi eseguiti sull’ impianto ed i documenti certificativi della corretta esecuzione ed idoneità dell’impianto ad essere rimesso in esercizio”.

Senza dimenticare che i documenti del SGS devono:
- “essere datati;
- riportare la firma (o sigla) delle Funzioni aziendali che emettono e/o verificano e/o approvano i documenti stessi;
- riportare eventualmente il n° di edizione e di revisione”;
- essere diffusi, archiviati e mantenuti aggiornati secondo modalità e responsabilità stabilite;
- essere disponibili alle “Funzioni interessate presso i centri di effettivo utilizzo”.


S.G.S. negli stabilimenti ad alto rischio di incidente rilevante”, a cura di a cura di Giuseppe Ferrari (A.R.P.A.L., Dipartimento di Genova), intervento tratto dal convegno "La scienza e la tecnica rendono sicuro il lavoro" (formato PDF, 80 kB).


Tiziano Menduto



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