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Regolamento Reach: il sistema dei controlli e le sanzioni
Padova, 15 Gen – Con riferimento al severo quadro sanzionatorio per l’inadempienza agli obblighi del Regolamento Reach ( regolamento n. 1907/2006) - Regolamento di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – e nell’ottica della collaborazione tra il Centro REACH Veneto e gli organi di vigilanza regionali, è stato organizzato a Padova, il 13 novembre 2013, il convegno “Regolamento REACH: l’attività di vigilanza in Veneto, i risultati delle prime ispezioni e gli strumenti a disposizione delle imprese”.
Il convegno, organizzato da Confindustria Padova, è stato un momento di riflessione e approfondimento sulle principali difficoltà pratiche emerse durante i due anni di attività ispettiva e sulle attività realizzate dai principali attori del territorio.
L’intervento “Le Istituzioni nell’applicazione dei Regolamenti R.E.A.Ch. e C.L.P.”, a cura del Dott. Giorgio Cipolla (Esperto REACH ULSS 10 San Donà di Piave), ha sottolineato l’evoluzione normativa e ha ricordato che i regolamenti dell’Unione Europea entrano in vigore direttamente in tutti gli Stati Membri .
In particolare in Italia l’applicazione delle norme in oggetto è demandata:
- all’Autorità competente nazionale, il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria;
- all’Autorità competenti locali: quelle che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno individuato. In particolare nella Regione del Veneto è la Direzione Regionale Prevenzione.
E il sistema dei controlli è costituito da amministrazioni ed enti:
- dello Stato;
- delle Regioni e Province Autonome.
Amministrazioni ed Enti dello Stato: “gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera «USMAF»; l'Agenzia delle dogane; i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri(«NAS»); i Nuclei operativi ecologici dell'Arma dei Carabinieri («NOE»); l'istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ex ISPESL ora inserito nell’INAIL); il Corpo ispettivo di cui al decreto 27 gennaio 2006 del Ministro della salute.
Enti regionali in Veneto: Aziende U.L.S.S. ed A.R.P.A.V. Dal mese di giugno 2013 “ci sono 50 ‘ispettori Reach’ con distribuzione in tutte le Aziende Sanitarie e presso ARPAV”.
Viene poi ricordato il quadro sanzionatorio che, come detto, “si presenta piuttosto severo, con sanzioni amministrative fino a 90.000 € per l'inadempienza alla maggior parte degli obblighi del regolamento”. Inoltre:
- “la mancata registrazione è punita con una sanzione di almeno 15.000 €;
- almeno 10.000 € di multa la mancata fornitura di scheda di sicurezza (dove prescritta);
- almeno 3.000 € la mancata fornitura della scheda di sicurezza in lingua italiana”.
Inoltre il fabbricante, l'importatore o utilizzatore a valle “che fabbrica, che immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 €”.
L’intervento ricorda poi la Deliberazione della giunta regionale n. 1311 del 23 luglio 2013 “Attività di vigilanza prevista dall’art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), anno 2013. Approvazione del ‘Piano regionale controlli REACH - anno 2013’”.
La deliberazione, con riferimento al “Piano Nazionale delle attività di controllo sull’applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) - Anno 2013”, approva il “Piano regionale controlli REACH - anno 2013”.
Vediamo, in conclusione, come impatta il “sistema REACH“ su Dipartimenti di Prevenzione ed ARPA.
Innanzitutto l’intervento segnala che tutte le istituzioni “che, a vario livello e titolo, sono impegnate nella tutela della salute e dell’ambiente, dovranno programmare e rimodulare la loro attività sulla base dei nuovi principi ed orientamenti espressi dal Regolamento di cui trattasi e delle relative disposizioni applicative”.
La tutela della salute “deve essere assicurata in maniera estesa, sia laddove il rischio di esposizione alle sostanze chimiche sia riferito all’ambito professionale, sia nei casi in cui lo stesso riguardi il cittadino in quanto consumatore o quando lo stesso sia esposto agli inquinanti attraverso la contaminazione dell’ambiente. Ne deriva che per l’applicazione dei principi ed orientamenti di cui sopra si dovrà perseguire il generale criterio, già altrove enunciato, di coinvolgimento di tutto il personale dei Dipartimenti di Prevenzione, secondo efficaci modalità di collaborazione tra Servizi, ancorché impegnati in differenziate aree di competenza sanitaria”.
Dunque è necessaria:
- “vigilanza specifica “Reach”;
- vigilanza nelle materie di competenza, tenendo conto dei nuovi paradigmi: interdisciplinarietà; tutela ‘estesa’ della salute nei confronti del rischio chimico; trasversalità del rischio di esposizione a sostanze chimiche, loro miscele e preparati; ‘continuum’ di esposizione ambiente di lavoro - ambiente esterno - consumo di prodotti contaminati…);
- capacità di utilizzare gli strumenti offerti dal sistema REACH nella valutazione del rischio ambientale e sanitario nelle azioni di tutela della popolazione e dell’ambiente”.
Gli atti del convegno:
- “ Le Istituzioni nell’ applicazione dei Regolamenti R.E.A.Ch. e C.L.P.”, a cura del Dott. Giorgio Cipolla - Esperto REACH ULSS 10 San Donà di Piave (VE) (file PDF, 508 kB);
- “ Il ruolo di Confindustria Veneto nell’implementazione del Reach sul territorio”, a cura del Dott. Marco Armillotta, Confindustria Veneto (file PDF, 255 kB);
- “ I controlli Reach”, a cura del Dott. Massimo Peruzzo, Esperto REACH ULSS 22 Bussolengo (VR) (file PDF, 447 kB).
RTM
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