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REACH, CLP e BPR: come orientarsi tra le prescrizioni dei regolamenti

REACH, CLP e BPR: come orientarsi tra le prescrizioni dei regolamenti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

27/07/2017

Un documento dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce un supporto per comprendere le prescrizioni da applicare relative ai regolamenti REACH, CLP e BPR. Individuare il ruolo, identificare il prodotto e conoscerne i pericoli.

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Helsinki, 27 Lug – Malgrado l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) garantisca l'applicazione coerente dei regolamenti REACH, CLP e BPR, fornendo alle imprese anche informazioni, orientamenti, servizi e strumenti informatici di supporto, non sono poche le difficoltà per le aziende su come orientarsi nella legislazione dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche e su come trovare le prescrizioni applicabili di caso in caso.

 

Proprio per questo motivo torniamo oggi a sfogliare un documento, pubblicato nel 2015 dall’ECHA e dal titolo “La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”.

Un documento - già utilizzato dal nostro giornale in passato per approfondire l’applicazione dei vari regolamenti relativi alle sostanze chimiche - che dedica un capitolo alla ricerca delle prescrizioni da applicare, ad esempio in riferimento ai possibili ruoli delle aziende a seconda delle fonti di approvvigionamento e a seconda dei prodotti fabbricati.

 

Riguardo alle prescrizioni relative al  regolamento REACH ( regolamento (CE) n. 1907/2006) e CLP ( regolamento (CE) n. 1272/2008), la ricerca è suddivisa in tre fasi.

 

La prima fase consiste nell’individuazione del proprio ruolo, ricordando che i principali ruoli delle imprese nell'ambito del REACH e del CLP sono: fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore di una sostanza in quanto tale, in quanto componente di miscele o contenuta in articoli.

 

Per aiutarlo in questa individuazione, al lettore sono proposte alcune domande e fornite specifiche indicazioni:

- il fornitore ha sede nell'UE o al di fuori di essa? Se l'impresa ha sede al di fuori dell'UE, ha nominato un rappresentante esclusivo? Queste informazioni possono essere utili per stabilire se il vostro ruolo è quello di importatore;

- se l'impresa ha sede nell'UE, qual è la sua posizione nella catena di approvvigionamento per il prodotto specifico? L'impresa fabbrica la sostanza? L'impresa usa la sostanza in quanto tale o in quanto componente di miscele nell'ambito delle sue attività industriali o professionali? L'impresa si limita a conservare e commercializzare il prodotto chimico senza riempire o modificarne l'imballaggio? Con queste risposte “è possibile determinare se avete il ruolo di fabbricante, utilizzatore a valle o distributore”.

 

La seconda fase permette di identificare il prodotto fabbricato, comprato, venduto o utilizzato.

Infatti ai sensi del REACH e del CLP, un prodotto chimico “può essere una sostanza (per esempio la formaldeide), una miscela (per esempio un lubrificante) o un articolo per uso professionale (per esempio intelaiatura per finestre) o di consumo (per esempio un telefono cellulare, un articolo di pelletteria)”.

Queste le domande e le indicazioni:

- si applicano eventuali esenzioni generali dagli obblighi previsti ai sensi del REACH e del CLP? Si ricorda che le “sostanze chimiche e le miscele già disciplinate da altre normative, ad esempio medicinali, cosmetici, sostanze radioattive e rifiuti sono parzialmente o totalmente esentate dagli obblighi dei regolamenti REACH e CLP”;

- qual è il tonnellaggio annuale della sostanza fabbricata o importata in quanto tale, in quanto componente di miscele o contenuta in articoli? Infatti se il quantitativo totale “è pari o superiore a una tonnellata l'anno è necessario registrare la sostanza perché sia legalmente sul mercato”.

 

Veniamo alla terza fase: identificare se il prodotto è pericoloso.

Si ricorda che maggiore è la pericolosità delle sostanze “tanto più è necessario che i fornitori e gli utilizzatori si conformino ai requisiti previsti dal REACH e dal CLP in materia di sicurezza chimica. Questo principio può incentivare le imprese a rivedere il proprio portafoglio e a sostituire le sostanze (più pericolose) con sostanze più sicure”.

 

Queste le domande da porsi:

- la sostanza è pericolosa? In questo caso: “classificare, etichettare e imballare in conformità del CLP, notificare all'ECHA; scheda di dati di sicurezza prescritta dal REACH; assicurarsi che la sostanza sia usata in modo sicuro nel rispetto delle informazioni fornite nella scheda di dati di sicurezza”;

- è una sostanza estremamente preoccupante presente nell’elenco di sostanze candidate all'autorizzazione? In questo caso: “classificare, etichettare e imballare in conformità del CLP, notificare all'ECHA; scheda di dati di sicurezza prescritta dal REACH; assicurarsi che la sostanza sia usata in modo sicuro nel rispetto delle informazioni fornite nella scheda di dati di sicurezza; comunicare informazioni sull'uso sicuro degli articoli contenenti SVHC a destinatari e consumatori, su loro richiesta; notificare se la sostanza presente in un articolo è fornita in quantitativi superiori a una tonnellata l'anno in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso, a meno che la sostanza non sia stata registrata per l'uso in questione”;

- la sostanza è inclusa nell'elenco di sostanze soggette ad autorizzazione? In questo caso: “classificare, etichettare e imballare in conformità del CLP, notificare all'ECHA; scheda di dati di sicurezza prescritta dal REACH; assicurarsi che la sostanza sia usata in modo sicuro nel rispetto delle informazioni fornite nella scheda di dati di sicurezza; è necessaria un'autorizzazione per poter usare la sostanza o per poterla immettere sul mercato dopo la sua data ‘di scadenza’; se un'impresa decide di presentare domanda di autorizzazione, è necessaria un'analisi delle alternative più sicure”;

- la sostanza è riportata nell'elenco di sostanze soggette a restrizioni? Si indica che “sono possibili restrizioni per specifici usi, limiti di concentrazione o un divieto assoluto. Occorre assicurarsi di rispettare le condizioni della restrizione”.

 

Il documento, che riporta anche le risorse online per identificare e chiarire gli obblighi individuali, si sofferma poi sul regolamento BPR ( regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi) e presenta le principali fasi che l’azienda deve seguire per comprendere le prescrizioni da applicare.

 

Ad esempio la prima fase consiste nell’identificazione del proprio prodotto e per identificare il prodotto desiderato è necessario fare riferimento alle definizioni fornite dalla normativa.

In particolare il prodotto in questione è contemplato dal BPR? È un principio attivo? È un biocida? È un articolo trattato?

La seconda fase consiste invece nel verificare se la propria attività è contemplata dal regolamento.

Si ricorda che per verificare se il BPR si applica all'attività commerciale in questione “occorre fare riferimento alle definizioni fornite nell'articolo 3 del regolamento:

- immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato di un biocida o di un articolo trattato;

- messa a disposizione sul mercato: ogniqualvolta un biocida o un articolo trattato vengono forniti nel corso di un’attività commerciale per la distribuzione o l’uso, a titolo oneroso o gratuito;

- uso: qualsiasi operazione effettuata con un biocida, comprese la conservazione, la manipolazione, la miscelazione e l’applicazione, escluse le operazioni compiute al fine di esportare il biocida o l’articolo trattato al di fuori dell’Unione”.

In sintesi – continua il documento - il BPR “si applica ai prodotti fabbricati per o forniti e/o usati sul mercato del SEE”. Se si fabbricano biocidi da esportare al di fuori del SEE, non si è soggetti alle prescrizioni stabilite dal BPR, ma bisogna verificare se trovano applicazione altre normative dell'UE o nazionali.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sulla terza fase, relativa all’identificazione della procedura da seguire in ambito BPR, e concludiamo ricordando che il documento fornisce anche informazioni sull’assistenza fornita alle aziende.

 

Ad esempio per informazioni di carattere generale e informazioni specifiche sull'applicazione della normativa si indica di visitare il sito dell'ECHA e di contattare l' helpdesk nazionale REACH, CLP, BPR e/o l'helpdesk dell'ECHA.

 

 

Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA, “ La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”, traduzione in italiano, versione 2015 (formato PDF, 1.02 MB).

 

 

Tiziano Menduto



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