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Attività RIR e sicurezza: l’importanza dell’efficacia delle comunicazioni

Attività RIR e sicurezza: l’importanza dell’efficacia delle comunicazioni
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

09/03/2023

Un intervento sulla comunicazione in attività a rischio d’incidente rilevante si sofferma sulla normativa, sui compiti del gestore, sui sistemi di gestione e sull’importanza che la comunicazione in un sito RIR sia particolarmente curata.

Brescia, 9 Mar – In una attività a rischio di incidente rilevante (attività RIR) – con riferimento al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che attua la direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – è molto importante che ci sia un “continuo scambio di informazioni”. E se nella prima fase di progettazione del sito “sarà prevalente la comunicazione con gli Enti di verifica e controllo”, l’innovazione tecnologica “ha sicuramente migliorato le modalità per l’invio della documentazione da parte del Gestore. Anche la popolazione può acquisire più facilmente le informazioni accedendo all’archivio delle attività RIR attraverso il portale del Ministero della transizione ecologica e reperire le informazioni contenute nella notifica inviata dal Gestore”.

 

Inoltre attraverso il sito istituzionale delle Prefetture è possibile, per tutti i cittadini, “prendere visione dei piani di emergenza esterna”, anche se la migliore forma di coinvolgimento rimane comunque rappresentata dalle esercitazioni periodiche. Attuate insieme ai vari addetti alle emergenze queste esercitazioni “permettono di verificare che le attività previste nel piano di emergenza esterna siano attuabili dimostrando alla popolazione che sono state previste delle azioni efficaci ove si dovesse verificare un incidente”.

 

 

A ricordare in questi termini l’importanza di un’adeguata comunicazione nelle attività a rischio di incidente rilevante, sia durante l’attività ordinaria che durante un’emergenza, è l’intervento “La comunicazione in attività a rischio d’incidente rilevante” al convegno SAFAP “ Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione” che si è tenuto online dal 16 al 18 novembre 2021. L’intervento è a cura di M. del Gaudio (Inail - Uot di Avellino), G. Russo (Comando Vigili del Fuoco Napoli) e D. Cerrone (Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania).

 

Nel presentarlo ci soffermiamo oggi sulle attività RIR e su alcune indicazioni per una comunicazione più efficace con particolare riferimento ai seguenti argomenti:


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Attività a rischio di incidente rilevante: gestione delle attività e SGSL

L’intervento ricorda che le attività a rischio d’ incidente rilevante “sono quelle in cui sussiste il rischio che un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, a causa di sviluppi incontrollati in cui intervengano una o più sostanze pericolose, possano dar luogo, all’interno o all’esterno dello stabilimento, a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente”.

 

Ricordiamo ancora che queste attività sono classificate, secondo le indicazioni del D.Lgs. 105/2015 e in base alla quantità di sostanze pericolose detenute, in due categorie di assoggettabilità: stabilimenti di soglia inferiore e stabilimenti di soglia superiore.

 

E, come indicato nell’intervento, “il Gestore (persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto direttamente o per procura con poteri di spesa) è tenuto a denunciare l’apertura di una tale attività” inviando la “notifica” al CTR (Comitato Tecnico Regionale), “alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero della transizione ecologica tramite l’ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco secondo la tempistica prevista per le nuove attività o per quelle che, in seguito a modifiche, sono diventate assoggettabili al D.Lgs. 105/2015”. E il gestore “dovrà obbligatoriamente adottare un sistema di gestione della sicurezza con l’obiettivo di prevenire gli incidenti ‘rilevanti’”.

Si ricorda poi che “la continuità nell’aggiornamento dei documenti e nell’applicazione delle procedure viene verificata, normalmente, secondo la tempistica stabilita dal Decreto il quale recita testualmente che ‘…L'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore…”. E le visite ispettive “sono effettuate da una commissione composta da Vigili del Fuoco, ARPA e Inail”: “le ispezioni delle sole attività sotto soglia sono di competenza della Regione che può avvalersi della collaborazione di altri Enti, previa consultazione”.

 

Rimandiamo alla lettura dell’intervento che riporta nel dettaglio le principali attività necessarie (notifiche, analisi del rischio, piani di emergenza, rapporti di sicurezza, …) per gestire una attività RIR per:

  • stabilimenti di soglia inferiore;
  • stabilimenti di soglia superiore.

 

Attività a rischio di incidente rilevante: l’efficacia delle comunicazioni

Si ribadisce nell’intervento, dopo aver presentato varie indicazioni (comunicazione a enti, pubblico, dipendenti, ospiti, durante le emergenze, …) – che la comunicazione in un sito RIR “deve essere particolarmente curata”.

 

Si segnala poi che secondo le dimensioni dell’azienda “l’aggiornamento del sistema di gestione della sicurezza può essere affidato alla stessa persona che si occupa della salute e sicurezza dei lavoratori o a specifiche professionalità. Non è scontato, infatti, che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza abbia le competenze necessarie per adempiere anche alle incombenze della Direttiva Seveso e che le dimensioni dell’azienda permettano di farsi carico di tutte le incombenze del caso. Se le due problematiche sono demandate a due soggetti diversi è comunque necessario un interscambio di informazioni, magari creando un database accessibile ad entrambi”.

 

Riguardo poi alle interazioni con le Istituzioni e, in questo caso con le amministrazioni comunali, si segnala che le attività a rischio di incidente rilevante “sono spesso ubicate nel territorio di piccoli Comuni che non sempre riescono a gestire questo tipo di attività con le risorse tecniche ed umane disponibili. In questo caso il Gestore deve rendersi disponibile a supportare l’amministrazione con l’obiettivo di concludere rapidamente l’iter burocratico e fornendo la massima collaborazione” anche perché la presenza di un’attività a rischio di incidente rilevante “può influire sulla caratterizzazione urbanistica dell’area circostante la stessa attività”.

 

Si segnala inoltre che, in ottemperanza allo spirito stesso dei sistemi di gestione e sicurezza, il “continuo aggiornamento dei documenti obbliga, di fatto, i tecnici incaricati e quindi il Gestore a garantire l’efficienza degli impianti del sito”, sia quelli dedicati alla produzione che quelli necessari a garantire la sicurezza interna ed esterna. E l’innovazione tecnologica “ha migliorato questa attività di aggiornamento perché i documenti vengono direttamente notificati ai vari soggetti, sono più facilmente consultabili ed è sempre possibile ricostruire i vari passaggi avendo contezza di quanto è stato approvato”.

 

Riguardo alla comunicazione ai dipendenti, che “avviene normalmente lasciando traccia dell’avvenuta notifica attraverso un foglio firma o una ricevuta di notifica elettronica”, si indica che “non esiste un sistema infallibile per avere la certezza che l’informazione sia stata effettivamente compresa o che invece si sia solo semplicemente ‘messa a posto’ la documentazione da mostrare in occasione dei controlli. Probabilmente l’obiettivo sarà raggiunto solo se il Gestore sarà stato capace di far capire al lavoratore che le nozioni fornite sono utili per garantire la sicurezza del sito e dei lavoratori stessi”.

 

È poi importante che l’accesso di personale esterno sia sempre particolarmente curato “perché non tutti gli ospiti percepiscono che il sito RIR è molto diverso dagli altri. Per i fornitori o le ditte provenienti da altre nazioni è importante verificare la comprensione della lingua o fornire una adeguata traduzione almeno in lingua inglese. I fornitori e le ditte esterne che effettuano lavori manutentivi non svolgono sempre le loro attività esclusivamente in siti RIR e possono non avere consapevolezza dei possibili effetti nefasti che le loro attività potrebbero provocare in tali stabilimenti”.

 

Si ricorda che i danni derivanti da movimentazione delle merci, uso di fiamme libere sono spesso sottovalutati “quando la compilazione del permesso di lavoro (in cui si valuta l’impatto dell’attività) viene assolto come mero atto burocratico o se i contenuti non vengono portati a conoscenza di tutta la squadra impegnata nell’attività manutentiva”.

 

In particolare gli ospiti devono essere affidati “ad un referente interno che dovrà sorvegliare le loro azioni e farsi carico della sicurezza dei lavoratori in occasione delle emergenze”.

 

Infine, dopo aver parlato anche della comunicazione ai cittadini, si ricorda che l’efficienza degli apparecchi per la comunicazione “deve essere sempre testata in simulazioni d’emergenza. Il mancato funzionamento in assenza di energia elettrica, le difficoltà a trasmettere segnali radio dai punti più remoti del sito, ad esempio, sono criticità che non devono essere rilevate solo durante l’emergenza”. Ad esempio gli impianti fissi come altoparlanti o sirene “debbono essere testati continuamente per verificare che non perdano di efficacia a causa di guasti o modifiche del ciclo produttivo”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale dell’intervento che, sempre in relazione alle attività a rischio di incidente rilevante, si sofferma anche sui seguenti argomenti specifici:

  • comunicazione con gli Enti
  • comunicazione al pubblico
  • comunicazioni ai dipendenti
  • comunicazioni agli ospiti
  • le comunicazioni in emergenza
  • dispositivi per la comunicazione in emergenza
  • esperienze delle visite ispettive.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ SAFAP 2021 - Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione”, atti del convegno SAFAP 2021, editing di Francesca Ceruti e Daniela Gaetana Cogliani, edizione 2021

 

 

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