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Agenti chimici: elenco dei valori indicativi di esposizione professionale
Bologna, 15 Gen – “ Articolo 19” è un bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Dal numero di marzo-aprile 2013 proponiamo un articolo di Leopoldo Magelli: “Novità legislative in campo di igiene del lavoro. Elenco aggiornato dei valori indicativi di esposizione professionale”.
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Il D.Lgs 81/2008, all’art. 232, prevedeva che l’elenco dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici e dei valori limite biologici relativi ad agenti chimici (quelli di esposizione sono riferiti alle concentrazioni di inquinanti ammissibili nell’aria degli ambienti di lavoro, i secondi sono riferiti invece alle massime quantità accettabili di sostanze chimiche pericolose presenti nei liquidi biologici dell’organismo) fosse regolarmente aggiornato, sia nel senso di inserire altri agenti chimici, sia nel senso di modificare o integrare, ove necessario, i valori definiti nel primo elenco (inserito nello stesso D.Lgs. 81/2008, vedasi allegati n. XXXVIII e n. XXXIX).
Nel primo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale erano compresi circa 100 agenti chimici; il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2012, “Recepimento della Direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 DICEMBRE 2009”, che definisce il terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio, che modifica la Direttiva 2009/39/CE della Commissione”, dando attuazione a questo impegno di aggiornamento, prevede l’immediata sostituzione dell’allegato XXXVIII del D.Lgs 81/2008 con un nuovo elenco che, rispetto al precedente, presenta le seguenti caratteristiche innovative:
a) viene eliminato dall’elenco il clorobenzene;
b) gli agenti chimici compresi salgono a 114, ovvero sono 18 in più rispetto al precedente elenco (tenendo conto dell’eliminazione del clorobenzene);
c) l’unico agente preesistente per cui vengono modificati i precedenti valori di riferimento è il fenolo, non tanto perché viene minimamente aumentato il valore limite espresso in mg/mc d’aria per l’esposizione a lungo termine (ovvero sulle 8 ore), che passa da 7,8 a 8, quanto perché viene introdotto anche il valore limite per le esposizioni di breve termine (ovvero per un periodo di 15 minuti), in precedenza non presente: i valori sono di 16 mg/mc d’aria ovvero di 4 ppm (parti per milione).
Come si vede, le principali novità riguardano quindi, non tanto la modifica dei valori ammissibili per le sostanze già presenti nel primo elenco (quello allegato al D.Lgs 81/2008), essendo modificati soltanto i valori di riferimento per il fenolo, quanto l’inclusione di 18 nuovi agenti, che di seguito si elencano :
- N,N Dimetilformamide
- Disulfuro di carbonio
- Bisfenolo A (polveri inalabili)
- Metacrilato di metile
- Metilacrilato
- Acetato di vinile
- 2-Metossietanolo
- 2-Metossietilacetato
- 2-Etossietanolo
- 2-Etossietilacetato
- 1,4 Diossano
- Etilacrilato
- Isocianato di metile
- n-metil-2-pirrolidone
- Ossido di terz-butile e metile
- Mercurio e composti organici divalenti del mercurio compresi ossido mercurio e cloruro di mercurio (misurati come mercurio)
- Acido solforico (nebulizzazione)
- Acido solfidrico
In conclusione, l’importanza di questo decreto e di questo aggiornamento si riverbera solo su un limitato numero di RLS, cioè quelli nelle cui aziende si utilizzano una o più di queste sostanze chimiche.
Abbiamo comunque ritenuto utile far circolare questa informazione, nell’ottica di mantenere sempre aggiornati i RLS su tutte le modifiche, anche di limitata rilevanza, della vigente normativa sulla sicurezza.
In ogni caso, dal punto di vista pratico, i RLS che operano in aziende al cui interno si manipolano o usano sostanze appartenenti al sopraindicato elenco, dovrebbero visionare di nuovo il documento di valutazione del rischio chimico e, se necessario, chiederne l’aggiornamento alla luce dei nuovi valori limite e gli eventuali interventi preventivi e protettivi che si dovessero rendere necessari per rientrare nei limiti definiti.
Leopoldo Magelli
Fonte: "Articolo 19", anno 13, numero 2, marzo-aprile 2013
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