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Agenti cancerogeni: proposta una nuova revisione della direttiva CMRD

Agenti cancerogeni: proposta una nuova revisione della direttiva CMRD
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cancerogeno, mutageno

29/07/2025

La Commissione europea ha pubblicato il 18 luglio 2025 una proposta di direttiva che prevede modifiche agli allegati I, III e IIIa della direttiva CDRM. Il processo di revisione della direttiva CMRD e le possibili novità.

Agenti cancerogeni: proposta una nuova revisione della direttiva CMRD

La Commissione europea ha pubblicato il 18 luglio 2025 una proposta di direttiva che prevede modifiche agli allegati I, III e IIIa della direttiva CDRM. Il processo di revisione della direttiva CMRD e le possibili novità.


Bruxelles, 29 Lug – Uno degli obiettivi principali del quadro strategico dell'Unione Europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro è la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il cancro rimane la principale causa di morte correlata al lavoro nell'UE. Secondo alcune stime, ogni anno circa 80.000 persone nell'UE perdono la vita a causa dell'esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro. Senza dimenticare che l'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione può influire su funzione sessuale e fertilità. È dunque necessario migliorare ulteriormente la prevenzione delle malattie professionali nell'UE e il principale strumento legislativo per garantire la protezione dei lavoratori da questi rischi è la direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMRD), una direttiva specifica nell'ambito della direttiva quadro sulla sicurezza e la salute sul lavoro.

 

A ricordarlo è una nuova, la sesta, proposta di direttiva – pubblicata dalla Commissione europea il 18 luglio scorso – che modificherebbe in varie parti la direttiva CMRD.

 

Ci soffermiamo brevemente su questa proposta di ulteriore revisione della direttiva 2004/37/CE per una migliore protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.  

 

Nell’articolo affrontiamo i seguenti argomenti:

  • Il processo di revisione della direttiva CMRD e i decreti di recepimento
  • Le novità della sesta revisione della direttiva CMRD
  • La proposta di revisione: fumi di saldatura, cobalto e IPA


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Il processo di revisione della direttiva CMRD e i decreti di recepimento

Sono state tante le revisioni, le modifiche e gli adeguamenti del testo della  direttiva 2004/37/CE: sul nostro giornale abbiamo presentato in questi anni diverse direttive ( Direttiva 2017/2398, Direttiva 2019/130, Direttiva 2019/983, …) e vari decreti di recepimento (ad esempio il Decreto interministeriale 11 febbraio 2021).

 

In particolare, la UE ha già adottato nel tempo cinque revisioni della direttiva CMRD, che riguardano oltre 40 sostanze chimiche pericolose e che si basano su un “approccio inclusivo” con cui la Commissione coinvolge il Comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), gli Stati membri e le parti sociali rappresentate nel

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro (ACSH).

 

Sicuramente una delle revisioni più rilevante è arrivata con la Direttiva (UE) 2022/431 del 9 marzo 2022 – che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 marzo 2022. La direttiva (UE) 2022/431 ha ricordato che analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, anche le sostanze tossiche per la riproduzione sono sostanze estremamente preoccupanti, che possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori.

E dunque, con la direttiva 431 c’è stato l’ampliamento del campo di applicazione anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana (reprotossiche). La Direttiva 2004/37/CE ora riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

 

Ricordiamo anche che il Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135 ha recepito la direttiva 2022/431 ed è intervenuto su vari aspetti connessi alla gestione del rischio derivante da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione (valutazione dei rischi, riduzione dell’esposizione, valori limite, misure di prevenzione, accesso alle zone di rischio, misure di protezione, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, …).

 

Le novità della sesta revisione della direttiva CMRD

La Commissione europea ha pubblicato il 18 luglio 2025 una proposta di direttiva – “Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC as regards the addition of substances and setting limit values in its Annexes I, III and IIIa” - che prevede modifiche agli allegati I, III e IIIa della direttiva CDRM.

 

La nuova iniziativa legislativa costituisce la sesta revisione della CMRD (CMRD 6) e propone valori limite e annotazioni per diverse sostanze.

 

Vediamo, in breve, alcune delle modifiche proposte:

  • all’allegato I (elenco di sostanze, miscele e procedimenti) verrebbe aggiunta la seguente voce: “Lavori che comportano esposizione a fumi provenienti da processi di saldatura contenenti sostanze che soddisfano i criteri per una sostanza o miscela che soddisfa i criteri di classificazione come cancerogena, mutagena o reprotossica di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008.”
  • all’allegato III (valori limite di esposizione professionale) si propone l’inserimento del valore limite per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della presente direttiva, già presente nella direttiva, e l’inserimento di due nuove sostanze: cobalto e suoi composti inorganici e 1-4 diossano. Inoltre è stato modificato il “nome agente” del mercurio e composti organici divalenti.
  • all’allegato IIIa (valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria) è proposta l’aggiunta del seguente punto: “1,4-dioxane 2. Il valore limite biologico vincolante è 45 mg HEAA in urine/g creatinine.”

 

Il CMRD 6 risponde, dunque, alle richieste formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, di proporre limiti di esposizione professionale (“OEL”) nuovi o rivisti per varie sostanze (cobalto e composti inorganici,          idrocarburi policiclici aromatici, 1,4-diossano…). Ed è di particolare rilevanza l’inclusione dei fumi di saldatura che potrebbero contenere sostanze nocive come composti di cromo, nichel e cadmio.

 

La proposta di revisione: fumi di saldatura, cobalto e IPA

Dai “Considerando” della proposta riprendiamo alcuni approfondimenti con riferimento ad alcune sostanze.

 

Si indica che l’Agenzia IARC ha classificato i fumi di saldatura come «cancerogeni per l'uomo» (gruppo 1 della classificazione IARC). Secondo uno studio dell'ECHA, i fumi di saldatura sono complessi e possono includere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, quali composti di cromo (VI), composti di nichel, cadmio e suoi composti inorganici. La complessità e l'eterogeneità dei fumi di saldatura, insieme all'assenza di una classificazione armonizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008, contribuiscono a una mancanza di chiarezza sulla loro possibile pericolosità per i lavoratori e quindi a una mancanza di misure adeguate di gestione dei rischi sul luogo di lavoro. È quindi opportuno includere nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori che comportano l'esposizione a fumi provenienti da processi di saldatura.

 

Riguardo al cobalto e ai diversi composti del cobalto si indica che soddisfano i criteri per la classificazione come cancerogeni e tossici per la riproduzione (categoria 1B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono quindi cancerogeni o tossici per la riproduzione ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Si segnala poi che i lavoratori possono essere esposti a miscele di composti del cobalto e i valori limite di esposizione professionale dovrebbero essere applicati a tutti i composti inorganici del cobalto.

 

Si segnala poi che alcune miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, soddisfano i criteri per la classificazione come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e rientrano quindi nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE.

 

Segnaliamo, infine, che tale proposta relativa alla sesta revisione della CMRD non è ancora stata approvata definitivamente e dovrà essere discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la proposta e la normativa di riferimento:

Commissione europea, “Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC as regards the addition of substances and setting limit values in its Annexes I, III and IIIa”, proposta e allegati, versione luglio 2025.

 

Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

 

 



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