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Inail: i ponteggi di facciata e l’evoluzione del progresso tecnico

Inail: i ponteggi di facciata e l’evoluzione del progresso tecnico
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

25/11/2021

In relazione ai ponteggi di facciata un documento Inail riporta un’analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee. Le indicazioni dell’art. 131 del D.Lgs. 81/2008 e l’evoluzione del progresso tecnico.

Inail: i ponteggi di facciata e l’evoluzione del progresso tecnico

In relazione ai ponteggi di facciata un documento Inail riporta un’analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee. Le indicazioni dell’art. 131 del D.Lgs. 81/2008 e l’evoluzione del progresso tecnico.

Roma, 25 Nov – Come ricordato in diversi articoli del nostro giornale e anche nei “ Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” prodotti dall’ Inail, un ponteggio fisso è un’attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro, la cui costruzione e impiego è disciplinata in Italia dalle norme contenute nella Sezione V - Ponteggi Fissi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articoli 131-137).

 

In particolare l’art. 131 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio fisso, il fabbricante chieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego e il comma 5 dello stesso articolo specifica che ‘l’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico’.

 

Per “poter adempiere a quanto contenuto nel comma 5 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, ha costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti del Ministero stesso, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’Inail e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche”.

E tale Gruppo di lavoro ha lo scopo di “elaborare un documento tecnico riguardante le norme tecniche specifiche sui ponteggi fissi per l’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego”: il documento tecnico realizzato dal Gruppo consentirà al Ministero di definire le indicazioni tecniche aggiornate rispetto all’evoluzione del progresso tecnico”.

 

A presentare la normativa e raccontare l’attività del Gruppo tecnico è il nuovo documento Inail, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), dal titolo “I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”. Un documento curato da Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), con la collaborazione di Calogero Vitale (DIT, Inail).

 

 

L’articolo di presentazione del nuovo documento Inail si sofferma sui seguenti punti:

  • I ponteggi di facciata e l’evoluzione del progresso tecnico
  • I ponteggi di facciata e le indicazioni dell’articolo 131 
  • L’indice del documento Inail

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Formazione dei lavoratori - rischi specifici (art. 136 c. 8 D. Lgs. 81/2008, allegato XXI)

 

I ponteggi di facciata e l’evoluzione del progresso tecnico

Nell’introduzione del documento si indica che, con riferimento ai compiti del gruppo di lavoro tecnico, citato in apertura, “stabilire quale sia il significato di ‘evoluzione del progresso tecnico’ nell’ambito della costruzione e dell’impiego dei ponteggi fissi  non è banale”.

 

A questo proposito si indica che generale l’evoluzione del progresso tecnico, secondo le definizioni dell’Istituto Treccani, “è inteso come ‘processo di creazione e acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della diffusione di nuove e migliori tecnologie’ e ‘può derivare dall’aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento della qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi’.

 

In questo senso l’eventuale entrata in vigore di una nuova norma tecnica o di uno standard CEN o UNI potrebbe essere considerata come un’evoluzione.

Inoltre l’evoluzione del progresso tecnico relativo ai ponteggi potrebbe scaturire anche da:

  • “studi e ricerche per lo sviluppo e validazione di migliori metodologie e procedure dedicate alla fornitura, progettazione, montaggio, smontaggio, trasformazione ed uso;
  • elaborazione di modalità applicative, svolgimento di attività sperimentale e sviluppo di modelli utilizzabili per la valutazione del rischio in relazione all’impiego;
  • prove sperimentali e verifiche per la valutazione dei livelli di sicurezza”.

 

Il nuovo documento ha dunque lo scopo di “mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN”.

Proprio indicando queste differenze è possibile contribuire a “stabilire uno dei possibili significati di ‘evoluzione del progresso tecnico’ (comma 5 dell’articolo 131 del d.lgs. 81/08)”.

 

I ponteggi di facciata e le indicazioni dell’articolo 131

Nella premessa del documento si riportano alcune indicazioni normative relative ai ponteggi di facciata.

 

Come abbiamo visto l’art. 131 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio fisso, il fabbricante l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego.

La domanda deve essere accompagnata da una relazione nella quale “devono essere specificati gli elementi seguenti:

  1. descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
  2. caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
  3. indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
  4. calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
  5. istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
  6. istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
  7. schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione”.

 

Si indica che il rilascio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi era già previsto già nel DPR 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”. E dal 1973 il Ministero ha emesso “diverse centinaia di provvedimenti (autorizzazioni, estensioni, volture) che, fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/08 (14 maggio 2008), avevano validità illimitata nel tempo”.

 

Tuttavia con il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), viene introdotto il “concetto di periodo di validità limitato dell’autorizzazione ministeriale”, autorizzazione che ora, come abbiamo visto, è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’ adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

 

L’indice del documento Inail

Concludiamo riportando l’indice del documento “I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”:

 

1. Scopo

 

2 Riferimenti legislativi e normativi

2.1 Legislazione

2.1.1 Decreti legislativi

2.1.2 Decreti ministeriali

2.1.3 Circolari e lettere circolari

2.1.4 Interpelli

2.2 Norme tecniche

 

3 Definizioni

3.1 Definizioni previste nelle Circolari MLPS n. 44/90 del 15/05/1990 e n. 132/91 del 24/10/1991

3.2 Definizioni previste nelle norme UNI EN

3.2.1 UNI EN 12811-1

3.2.2 UNI EN 12811-4

3.2.3 UNI EN 74-1

3.2.4 UNI EN 74-3

 

4 Requisiti previsti nella legislazione

4.1 Requisiti nel d.lgs. 81/08

4.1.1 Articoli contenuti nel d.lgs. 81/08

4.1.2 Allegati contenuti nel d.lgs. 81/08

4.2 Requisiti nelle Circolari MLPS

4.2.1 Articoli contenuti nelle Circolari MLPS n. 44/90 e n. 132/91

4.2.2 Circolare MLPS n. 20/2003

4.2.3 Lettera Circolare MLPS 9 febbraio 1995

4.2.4 Articoli contenuti nel Decreto Ministeriale del 2 settembre 1968

 

5 Requisiti previsti nelle norme UNI EN

5.1 Serie base di configurazioni del ponteggio

5.2 Classificazione

5.3 Designazione

5.4 Componenti del sistema

5.5 Classi di larghezza

5.6 Altezza libera di passaggio

5.7 Aree di lavoro

5.8 Protezione laterale

5.9 Rivestimento

5.10 Basette e basette regolabili

5.11 Spinotti

5.12 Giunzioni tra montanti con sezioni cave

5.13 Giunti

5.14 Accesso tra livelli

5.15 Impalcati

5.16 Collegamenti

5.17 Requisiti di progettazione strutturale

5.17.1 Appoggio esterno

5.17.2 Classi di carico

5.17.3 Azioni

5.17.4 Carico sull’area di lavoro

5.17.5 Carico di servizio orizzontale

5.17.6 Percorsi di accesso

5.17.7 Carichi sulla protezione laterale

5.17.8 Carichi da neve e ghiaccio

5.17.9 Carichi da vento

5.17.10Carico dinamico

5.17.11Combinazioni di carichi

5.17.12Inflessioni

5.17.13Durabilità

 

6 Considerazioni

6.1 Generalità

6.2 Classificazione

6.3 Designazione

6.4 Classi di larghezza e altezza libera di passaggio

6.5 Protezione laterale

6.6 Basette, giunti e spinotti

6.7 Accesso tra livelli

6.8 Impalcati

6.9 Collegamenti

6.10 Classi di carico

 

7 Conclusioni

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”, a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), con la collaborazione di Calogero Vitale (DIT, Inail), collana Cantieri, versione 2021 (formato PDF, 6.81 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ L’analisi dei requisiti normativi dei ponteggi di facciata”.

 


Creative Commons License Licenza Creative Commons


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