Imparare dagli errori: gli infortuni quando i ponteggi non sono adeguati
Brescia, 4 Nov – I ponteggi, dispositivi di protezione collettiva (DPC), sono tra le più diffuse opere provvisionali, cioè strutture di tipo temporaneo che non fanno parte integrante della costruzione, ma sono allestiti o impiegati per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie.
Ricordando che i lavori in quota sono attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, in questi lavori devono essere adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni per eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
Ma cosa succede, come abbiamo segnalato anche in diverse puntate della rubrica “ Imparare dagli errori”, quando i ponteggi, quando le opere provvisionali allestite, laddove presenti, non sono adeguate?
Continuiamo oggi il viaggio attraverso gli infortuni correlati ai lavori in quota e ai ponteggi con casi di infortunio che sono tratti dalle schede dell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Quando i ponteggi non sono adeguati e sicuri
- Indicazioni sui ponteggi fissi: le verifiche e la manutenzione
Quando i ponteggi non sono adeguati e sicuri
Il primo caso riguarda dei lavori per la rasatura della facciata esterna di un edificio.
Un operaio lavora al al solaio del terrazzo esterno al quarto piano ad un'altezza di circa 11,5 metri dal suolo.
L'operazione è svolta utilizzando un ponteggio di proprietà, installato dallo stesso operaio sul perimetro del fabbricato. Durante la lavorazione il lavoratore precipita a terra e subisce un violento trauma al torace e al volto, che ne determinano il decesso.
Si è accertato successivamente “che il ponteggio era privo di parapetti laterali in corrispondenza dei terrazzi e i due soci lavoratori erano esposti al rischio di caduta dall’alto”.
Questo il fattore causale rilevato nella scheda:
- “ponteggio sprovvisto di parapetti in corrispondenza dei terrazzi”.
Il secondo caso riguarda un infortunio durante lavori di ristrutturazione.
Mentre sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio, un operaio, che sta effettuando tali lavorazioni al tetto su un ponteggio senza protezioni né individuali né collettive, cade da un’altezza di circa 10 metri.
L’operaio riporta fratture in sedi multiple che ne causano il decesso.
I fattori causali:
- l’infortunato “lavorava in quota senza protezioni”;
- “ponteggio privo di protezioni”.
Anche il terzo caso riguarda, infine, un infortunio durante lavori in quota.
Un lavoratore, addetto al montaggio di ponteggi, sta lavorando in quota a 10 metri di altezza quando, improvvisamente, perde l'equilibrio e cade a terra.
L'infortunato pur dotato di imbracatura per il corpo, cosciale, cordino con dissipatore di energia e moschettone, non era agganciato a nessuna struttura del ponteggio né il ponteggio era dotato di parapetto o altro dispositivo di protezione collettiva.
A causa dell'impatto col terreno il lavoratore riporta un politrauma toraco-addominale che, dopo ricovero, ne causa il decesso.
Questi i fattori causali rilevati:
- “il lavoratore si muoveva su un ponteggio privo di parapetto, di tavola fermapiede e con la cintura di sicurezza indossata ma non ancorata”;
- “ponteggio privo di parapetto”.
Indicazioni sui ponteggi fissi: le verifiche e la manutenzione
Come abbiamo fatto in altre puntate della rubrica “Imparare dagli errori”, raccogliamo alcuni spunti per prevenire infortuni sui ponteggi fissi attraverso un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail.
Il Quaderno Tecnico - dal titolo “ Ponteggi fissi” e a cura di Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa – si sofferma sull’uso dei ponteggi e si indica che l’allegato XIX del Decreto Legislativo n. 81/2008 elenca le verifiche che devono essere effettuate durante l’uso di ogni ponteggio.
In particolare prima e durante l’uso del ponteggio fisso “è necessario comunque verificare:
- le condizioni atmosferiche e in particolare la presenza di vento o neve;
- la presenza del disegno esecutivo conforme agli schemi tipo, firmato dal responsabile del cantiere e tenuto a disposizione, assieme al libretto, dell’autorità di vigilanza;
- la presenza del progetto in caso di non conformità agli schemi tipo e altezza superiore ai 20 m, firmato da un professionista abilitato e tenuto a disposizione, assieme al libretto, dell’autorità di vigilanza;
- la presenza della documentazione riguardante l’ultima verifica effettuata;
- la presenza del progetto in caso di teli, graticci o altre schermature installate sul ponteggio, firmato da un professionista abilitato e tenuto a disposizione, assieme al libretto, dell’autorità di vigilanza;
- la distanza tra l’impalcato e l’opera servita;
- l’efficienza del parasassi al fine di intercettare i materiali eventualmente caduti dall’alto;
- l’efficienza del serraggio dei giunti;
- l’efficienza del serraggio dei collegamenti;
- l’efficienza degli ancoraggi;
- la verticalità dei montanti;
- l’efficienza delle controventature di facciata e in pianta (linearità delle aste, stato di conservazione dei collegamenti ai montanti, stato di conservazione degli impalcati);
- l’efficienza dei dispositivi di blocco degli impalcati;
- l’efficienza dei dispositivi di blocco o di antisfilamento delle tavole fermapiede”.
Dal documento riprendiamo anche qualche indicazione essenziale di manutenzione.
Si sottolinea, innanzitutto, che la manutenzione del ponteggio fisso “deve essere effettuata da parte di personale qualificato”.
Inoltre per i componenti metallici la manutenzione prevede:
- “la verifica dello stato superficiale;
- la verifica dell’usura;
- la verifica dei danni dovuti alla corrosione;
- la verifica dello stato delle saldature;
- la verifica dello stato delle parti mobili;
- la verifica dello stato di viti, perni, dadi, bulloni e rivetti;
- la verifica del periodo di servizio”.
Mentre la manutenzione dei componenti in legno “prevede:
- la verifica sulla presenza di tagli;
- la verifica sulla presenza di abrasioni;
- la verifica dell’usura;
- la verifica dei danni dovuti al calore e a sostanze aggressive (acidi, solventi);
- la verifica del deterioramento dovuto ai raggi del sole”.
Si ricorda, in conclusione, che il preposto, “a intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell’efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti”.
Tiziano Menduto
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 11278, 13065 e 13252 (archivio incidenti 2002/2016).
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